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Contratto autoferrotranvieri CCNL 2025 orario di lavoro, turni, straordinari, riposo, indennità festivi e notturno

Tutte le novità del CCNL Autoferrotranvieri 2025: organizzazione dell'orario lavorativo, gestione dei turni, regolamentazione degli straordinari e compensi per festivi e lavoro notturno nel settore trasporti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto autoferrotranvieri CCNL 2025 o

Il CCNL Autoferrotranvieri 2025 regola assunzioni, retribuzioni, orari, ferie, permessi e indennità per chi lavora nel trasporto pubblico. Vediamo cosa prevede su turni, straordinari e riposi.

Orario di lavoro nel CCNL autoferrotranvieri 2025

L'orario di lavoro ordinario previsto per i dipendenti con contratto autoferrotranvieri varia a seconda dell'impiego del dipendente. In particolare, per il personale viaggiante, l'orario medio giornaliero di lavoro è fissato in ore 6,40', compresi i tempi accessori, ed è articolato in:

  • 7 ore e 15 minuti per personale viaggiante e graduato dei servizi urbani;
  • 8 ore per il personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani.

Gli orari appena riportati sono stabiliti sulla base della settimana lavorativa su sei giorni.

L'orario di lavoro del personale operaio è fissato in 40 ore settimanali, mentre per impiegati tecnici e amministrativi, l'orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in 39 ore settimanali.

Articolazione dei turni di lavoro

Il CCNL autoferrotranvieri 2025 prevede diverse tipologie di turni che possono essere assegnati ai lavoratori:

  • Turni deposito su deposito: il lavoratore inizia e termina il proprio turno nello stesso deposito
  • Turni deposito su piazza: il lavoratore inizia il turno in deposito ma lo termina in un'altra località
  • Turni piazza su piazza: il lavoratore inizia e termina il turno in località diverse dal deposito

La pianificazione dei turni deve rispettare i limiti di orario previsti dal contratto e garantire adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro. Le aziende hanno la facoltà di stabilire, attraverso accordi aziendali specifici, modalità di organizzazione dei turni che contemperino le esigenze di servizio con quelle dei lavoratori.

Straordinari nel contratto autoferrotranvieri 2025

È considerato lavoro straordinario nel contratto autoferrotranvieri 2025 quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL e dalle leggi in vigore. Per i dipendenti con CCNL autoferrotranvieri che prestano lavoro straordinario, è prevista una percentuale di maggiorazione che deve essere calcolata sulle quote orarie della normale retribuzione prevista da contratto.

In base alla recente giurisprudenza in materia, come evidenziato in diverse sentenze dei tribunali del lavoro, il lavoro straordinario deve essere adeguatamente retribuito e correttamente conteggiato nel rispetto dei parametri contrattuali. In particolare, la Corte di Appello di Roma ha ribadito, in una sentenza dell'8 aprile 2025, l'importanza della corretta applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario nel settore autoferrotranviario.

Autorizzazione e limiti del lavoro straordinario

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dall'azienda e non può superare determinati limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario richiesto, salvo che sussistano giustificati motivi personali di impedimento.

Le aziende sono tenute a distribuire il lavoro straordinario in modo equo tra tutti i lavoratori disponibili, evitando di concentrarlo su pochi dipendenti. Inoltre, devono programmare il lavoro in modo da limitare il ricorso allo straordinario alle effettive necessità di servizio.

Indennità per lavoro festivo e notturno nel CCNL 2025

Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nei giorni delle festività. Per lo svolgimento del lavoro festivo nel contratto autoferrotranvieri 2025 è prevista una maggiorazione del doppio di quella adottata per il lavoro straordinario, calcolata anch'essa sulla quota oraria della retribuzione normale prevista da contratto.

Si considera, invece, lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane. Non spetta alcuna maggiorazione per il lavoro notturno per gli agenti con qualifica di guardiano di notte che percepiscono il trattamento specifico previsto per tale mansione.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno per i lavoratori a cui spetta tale indennità si calcolano sulle quote orarie della retribuzione normale previste da contratto e sono fissate nel:

  • 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati
  • 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati

Le percentuali di maggiorazione per lavoro notturno presso le singole aziende vengono riproporzionate per effetto dell'incremento della base di calcolo (retribuzione normale), in modo da non superare il trattamento in atto presso le aziende stesse alla data di stipulazione del contratto. Le percentuali di maggiorazione riportate sono tra loro cumulabili.

Regolamentazione dei riposi nel CCNL autoferrotranvieri

Il contratto autoferrotranvieri 2025 regola attentamente anche i periodi di riposo, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori del settore trasporti. L'agente chiamato in servizio durante il periodo di riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento che gli spetta per le ore lavorate, al 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate.

In base alla normativa vigente e alla giurisprudenza recente, come evidenziato in una sentenza del Tribunale di Trapani del 5 dicembre 2023, per il personale mobile delle linee di trasporto urbane ed extraurbane con percorsi inferiori a 50 km non trovano applicazione le disposizioni sui riposi intermedi previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dal D.Lgs. 234/2007, ma si applicano le specifiche disposizioni del R.D.L. 2328/1923 e gli accordi aziendali in materia.

Riposi compensativi per festività

I lavoratori che prestano servizio nei giorni festivi hanno diritto, oltre alla maggiorazione per lavoro festivo, anche a un riposo compensativo da fruire in un giorno diverso, concordato con l'azienda. In caso di impossibilità di fruire del riposo compensativo entro determinati termini, il lavoratore ha diritto alla monetizzazione del riposo non goduto.

Disposizioni speciali per aziende private esercenti autolinee

Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC), calcolo e valore del compenso per lavoro straordinario feriale e festivo prevedono:

  • maggiorazione minima del 15% per lavoro straordinario feriale, calcolata sulla normale retribuzione oraria comprensiva della quota di competenze accessorie;
  • maggiorazione del 30% per lavoro festivo, calcolata sulla retribuzione normale oraria, comprensiva della quota di competenze accessorie.

Le percentuali di maggiorazione appena riportate, a differenza di quelle sopra riportate per le altre aziende del settore, non sono tra loro cumulabili.

Novità economiche del rinnovo contrattuale 2025

Il recente rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, sottoscritto il 20 marzo 2025 da Agens, Anav, Asstra con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl-Fna, ha introdotto importanti novità economiche. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026.

Tra le principali innovazioni troviamo:

  • Un aumento complessivo a regime pari a 200 euro lordi al parametro 175, da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250)
  • L'erogazione di una somma una tantum di 500 euro lordi al parametro 175, a copertura del periodo gennaio-dicembre 2024
  • L'istituzione di un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) nella misura di 40 euro lordi mensili al parametro 175, da erogare per 14 mensilità
  • Un trattamento integrativo di 40 euro mensili in caso di accordi aziendali sulla flessibilità dell'orario di lavoro, o di 20 euro mensili (convertibili in due giornate di permesso retribuito) in caso di mancato accordo

Gli aumenti retributivi saranno erogati in due tranche: la prima di 60 euro a marzo 2025 insieme ai 40 euro di EDR, e la seconda di 100 euro ad agosto 2026.