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Contratto bancario nazionale CCNL stipendi, livelli, ferie, permessi, malattia, licenziamento, straordinari

Cosa prevede il CCNL Bancario e regole tra stipendi e livelli professionali, ferie, permessi, malattia: tutto quello che c da sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto bancario nazionale CCNL stipen

Il contratto nazionale dei bancari disciplina in modo dettagliato i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aree professionali impiegati presso imprese finanziarie, creditizie e strumentali. Questo accordo collettivo stabilisce diritti e doveri, inquadramenti professionali, retribuzioni e numerosi altri aspetti della vita lavorativa di chi opera nel settore bancario. 

Inquadramenti professionali e livelli nel CCNL bancario

Il contratto collettivo del settore bancario prevede una suddivisione del personale in diverse aree professionali, ciascuna caratterizzata da specifiche mansioni e responsabilità. La struttura degli inquadramenti è organizzata in modo gerarchico e comprende:

  • 1ª Area professionale: include i lavoratori che svolgono attività semplici e continuative, come il personale di pulizia, custodia e il personale addetto alla sorveglianza.
  • 2ª Area professionale: comprende i lavoratori impegnati in attività esecutive che richiedono conoscenze specifiche acquisite tramite pratica professionale. In questa categoria rientrano figure come:
    • Addetti di sportello per contazione, ammazzettamento, cernita e trasporto valori
    • Addetti all'apertura e chiusura delle cassette di sicurezza
    • Impiegati addetti alle sale al pubblico, all'imbustazione e compilazione di distinte e moduli
    • Personale con funzioni di coordinamento di più addetti
    • Addetti alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte, aggiornamento schedari e controllo dati
  • 3ª Area professionale: include i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi di natura tecnica, commerciale o amministrativa, quali:
    • Cassieri
    • Addetti agli sportelli
    • Addetti all'incasso di effetti, bollette e similari
    • Operatori dei sistemi di elaborazione elettronica di dati

Ogni area professionale è ulteriormente suddivisa in livelli che riflettono la progressione di carriera e le specifiche competenze richieste per ciascun ruolo all'interno dell'organizzazione bancaria.

Retribuzioni e stipendi nel settore bancario

Le retribuzioni nel settore bancario variano in base all'inquadramento professionale e al livello di responsabilità. Gli stipendi mensili previsti dal CCNL bancario sono così strutturati:

  • Quadri Direttivi:
    • Inquadramento QD4: stipendio mensile di 4.320,26 euro
    • Inquadramento QD3: stipendio mensile di 3.667,18 euro
    • Inquadramento QD2: stipendio mensile di 3.272,81 euro
    • Inquadramento QD1: stipendio mensile di 3.083,04 euro
  • 3ª Area professionale:
    • 3ª Area 4° Livello: stipendio mensile di 2.716,90 euro
    • 3ª Area 3° Livello: stipendio mensile di 2.520,28 euro
    • 3ª Area 2° Livello: stipendio mensile di 2.381,03 euro
    • 3ª Area 1° Livello: stipendio mensile di 2.259,05 euro
  • 2ª Area professionale:
    • 2ª Area 3° Livello: stipendio mensile di 2.123,77 euro
    • 2ª Area 2° Livello: stipendio mensile di 2.042,47 euro
    • 2ª Area 1° Livello: stipendio mensile di 1.987,28 euro

Questi importi rappresentano la retribuzione base e possono essere integrati da altri elementi come scatti di anzianità, indennità di ruolo o premi di produttività, in base agli accordi integrativi aziendali o individuali.

Tredicesima, quattordicesima e compensi per lavoro straordinario

I dipendenti del settore bancario beneficiano di alcune forme di retribuzione aggiuntiva previste dal contratto collettivo:

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un diritto previsto per tutti i lavoratori del settore bancario. Questa mensilità aggiuntiva può essere frazionata in dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno. Il calcolo dei dodicesimi della tredicesima viene effettuato sulla base della retribuzione percepita nel mese di cessazione del rapporto stesso.

Quattordicesima mensilità

I dipendenti bancari hanno diritto anche alla quattordicesima mensilità, erogata in misura pari alla normale mensilità spettante per il mese di dicembre. Questa rappresenta un'ulteriore tutela economica per i lavoratori del settore.

Retribuzione del lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con una maggiorazione pari al 25% della tariffa oraria ordinaria. Possono essere previste deroghe specifiche negli accordi aziendali, che potrebbero stabilire condizioni diverse o più favorevoli per i lavoratori.

Il sistema di retribuzione integrativa nel settore bancario è strutturato per garantire compensi adeguati anche in caso di prestazioni lavorative che eccedono il normale orario di lavoro, riconoscendo l'impegno supplementare richiesto ai dipendenti.

Orario di lavoro nel CCNL bancario

L'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore bancario prevede specifiche disposizioni che regolamentano sia l'impegno settimanale che quello giornaliero:

Orario settimanale standard

L'orario di lavoro settimanale per i dipendenti bancari è fissato in 37 ore e 30 minuti, distribuiti dal lunedì al venerdì. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e notturna, invece, l'orario settimanale è di 40 ore.

Gestione del lavoro straordinario

In caso di superamento dell'orario settimanale standard di 37 ore e 30 minuti, il contratto prevede specifiche modalità di compensazione:

  • Per le prime 50 ore di lavoro straordinario, il dipendente ha diritto al recupero delle ore o a un compenso economico, secondo quanto stabilito dalla banca
  • Il lavoro straordinario non può superare le 100 ore per anno solare

Orario giornaliero

L'orario giornaliero standard è di 7 ore e 30 minuti, da svolgere nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:15. Quando l'orario di lavoro si conclude:

  • Oltre le 18:15 ed entro le 19:14, il dipendente può richiedere l'indennità di turno diurno
  • L'orario giornaliero di apertura degli sportelli può essere fissato tra le 8:00 e le 20:00

Questa organizzazione dell'orario di lavoro è strutturata per garantire un adeguato servizio alla clientela, mantenendo al contempo un equilibrio tra vita professionale e personale dei dipendenti bancari.

Ferie, permessi e gestione delle assenze per malattia

Il CCNL del settore bancario prevede specifiche disposizioni in merito ai periodi di riposo e alle assenze dal lavoro:

Ferie annuali

I giorni di ferie spettanti ai dipendenti bancari variano in base all'anzianità di servizio:

  • Durante l'anno di assunzione: un giorno lavorativo per ogni mese compreso tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno
  • Dall'anno successivo fino al quinto anno: 24,5 giorni
  • Dal sesto al decimo anno: 27 giorni
  • Oltre il decimo anno: 30 giorni

Per i lavoratori con orario distribuito su sei giorni (dal lunedì al sabato mattina), i periodi di ferie sono:

  • Dall'anno successivo fino al quinto anno: 29 giorni
  • Dal sesto al decimo anno: 32 giorni
  • Oltre il decimo anno: 36 giorni

Durante i periodi di ferie, i dipendenti percepiscono la normale retribuzione mensile fissa.

Permessi retribuiti

Il contratto prevede diverse tipologie di permessi retribuiti:

  • Nascita figli: due giorni di permesso retribuito
  • Lutto familiare: due giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o di parenti di primo e secondo grado
  • Congedo matrimoniale: 14 giorni di permesso retribuito

Gestione della malattia

In caso di malattia, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. Il CCNL bancario prevede il mantenimento del posto di lavoro e la corresponsione della retribuzione durante i periodi di malattia, con modalità che variano in base alla durata dell'assenza e all'anzianità di servizio del lavoratore.

Questa struttura di ferie e permessi è pensata per garantire adeguati periodi di riposo e la possibilità di assentarsi per eventi personali significativi, mantenendo l'equilibrio tra esigenze lavorative e vita privata.

Cessazione del rapporto di lavoro nel settore bancario

La conclusione del rapporto di lavoro nel settore bancario segue le disposizioni generali previste dalla normativa giuslavoristica italiana. Il CCNL bancario stabilisce che il rapporto di lavoro può cessare per i motivi di licenziamento previsti dalla legge:

Tipologie di licenziamento

  • Giustificato motivo oggettivo: legato a ragioni economiche, organizzative o produttive dell'azienda, come ristrutturazioni, riorganizzazioni o crisi aziendali
  • Giustificato motivo soggettivo: connesso a un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore
  • Giusta causa: determinata da un comportamento del lavoratore così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro

Preavviso e indennità

In caso di licenziamento per giustificato motivo o dimissioni volontarie, è previsto un periodo di preavviso la cui durata varia in base all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento del dipendente. In alternativa al preavviso lavorato, può essere corrisposta un'indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso.

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