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Contratto credito e assicurazioni CCNL 2025 orari, reperibilità, turni e riposo

Cosa prevede il Contratto credito e assicurazioni Ania 2025 in merito a orario di lavoro, lavoro su turni e reperibilità. Spiegazioni e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto credito e assicurazioni CCNL 2

Il Contratto credito e assicurazioni CCNL 2025 stabilisce importanti regolamentazioni riguardanti orari di lavoro, reperibilità, turni e periodi di riposo per i dipendenti del settore.  Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa attuale.

Orario di lavoro standard nel settore creditizio e assicurativo

L'orario di lavoro previsto dal Contratto credito e assicurazioni CCNL 2025 è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale dipendente. Questa disposizione rappresenta un importante punto di riferimento per l'organizzazione delle attività lavorative nel settore.

La distribuzione dell'orario settimanale segue generalmente uno schema su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, consentendo ai lavoratori di beneficiare di un regolare riposo durante il fine settimana. Questa strutturazione dell'orario favorisce un migliore equilibrio tra vita professionale e personale, aspetto sempre più valorizzato nelle moderne relazioni di lavoro.

Per quanto riguarda l'orario giornaliero, il contratto stabilisce che non può superare le 8 ore, suddivise in due turni: uno antimeridiano e uno pomeridiano. La chiusura delle agenzie e il termine dell'attività lavorativa non possono protrarsi oltre le ore 19:00, salvo situazioni particolari che richiedano una posticipazione della chiusura o accordi territoriali che prevedano orari differenti.

Flessibilità nell'orario di lavoro

Il CCNL 2025 del settore creditizio e assicurativo introduce diverse forme di flessibilità nell'orario lavorativo, riconoscendo le variabili esigenze organizzative delle aziende e le necessità dei dipendenti. In particolare, è prevista la possibilità di implementare:

  • Flessibilità in entrata e in uscita, per permettere ai lavoratori di gestire meglio i propri impegni personali
  • Distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni in particolari periodi dell'anno, con un massimo di 8 settimane all'anno
  • Articolazioni plurisettimanali dell'orario per far fronte a picchi di attività

In caso di necessità operative, per un massimo di 8 settimane all'anno, le ore di lavoro settimanali possono essere distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato. In questo caso, il turno antimeridiano del sabato deve concludersi entro le ore 13:00, garantendo comunque un adeguato periodo di riposo.

Queste disposizioni offrono flessibilità oraria e garantiscono l'adattabilità alle variazioni dell'intensità lavorativa che caratterizzano il settore, mantenendo al contempo adeguate tutele per i lavoratori.

Reperibilità nel settore creditizio e assicurativo

Un aspetto importante disciplinato dal CCNL 2025 è la reperibilità, che rappresenta un istituto contrattuale fondamentale per garantire la continuità di servizi essenziali. Per il personale soggetto a questa condizione è previsto un trattamento economico specifico, concordato a livello aziendale.

La reperibilità richiede al lavoratore di rendersi disponibile per assicurare la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti anche al di fuori del normale orario di lavoro. Il personale in reperibilità ha diritto a percepire un trattamento economico che si concorda a livello aziendale e prevede una maggiorazione della retribuzione mensile.

Il numero massimo di giorni di reperibilità consentito nell'ambito della relativa programmazione (mese/anno) viene definito dall'azienda e non può superare un massimo di:

  • 80 giorni annui come limite standard
  • 140 giorni annui con il consenso del lavoratore

Questa regolamentazione mira a bilanciare le necessità operative dell'azienda con il diritto del lavoratore a periodi di disconnessione, evitando un eccessivo carico di stress legato alla costante disponibilità.

Lavoro straordinario e supplementare

Nel CCNL del settore creditizio e assicurativo, il lavoro straordinario è definito come quello prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato. È previsto un limite massimo di 100 ore annue per ciascun dipendente, a tutela del benessere psicofisico dei lavoratori.

Il lavoro straordinario viene retribuito con maggiorazioni che variano in base alla collocazione temporale della prestazione:

  • 25% per lavoro straordinario diurno feriale
  • 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, notturno o effettuato durante giornate non lavorative come il sabato

Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata festiva dà diritto, oltre alla corresponsione della maggiorazione economica, anche al riposo compensativo in un'altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Queste disposizioni garantiscono un equo compenso per l'impegno aggiuntivo richiesto ai lavoratori, scoraggiando al contempo un ricorso eccessivo al lavoro straordinario da parte delle aziende.

Periodi di riposo nel CCNL credito e assicurazioni

Il contratto stabilisce con chiarezza i periodi di riposo a cui hanno diritto i lavoratori, elemento fondamentale per garantire il recupero delle energie e prevenire problemi di salute legati allo stress lavorativo.

Per quanto riguarda il riposo giornaliero, è previsto un periodo minimo di 11 ore consecutive tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva. Questa disposizione è in linea con quanto previsto dalla normativa europea in materia di orario di lavoro e mira a garantire un adeguato recupero psicofisico.

Il riposo settimanale, invece, è fissato in 24 ore consecutive, che solitamente coincidono con la giornata della domenica. Questo periodo di riposo è irrinunciabile e rappresenta un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato anche a livello costituzionale.

In caso di lavoro svolto durante le giornate destinate al riposo, il lavoratore ha diritto a recuperare le ore di riposo non godute in altri giorni della settimana, secondo le modalità stabilite dai contratti integrativi aziendali.

Ferie e permessi nel settore bancario e assicurativo

Il CCNL 2025 disciplina anche il diritto alle ferie annuali e ai permessi, fondamentali per garantire periodi adeguati di recupero e per consentire ai lavoratori di gestire esigenze personali e familiari.

I lavoratori del settore hanno diritto a un periodo di ferie retribuite che varia in base all'anzianità di servizio:

  • 20 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità fino a 5 anni
  • 22 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità tra i 5 e i 10 anni
  • 25 giorni lavorativi per i dipendenti con anzianità superiore ai 10 anni

Oltre alle ferie, sono previsti permessi retribuiti per diverse esigenze, come visite mediche, impegni familiari o eventi particolari. Questi permessi rappresentano uno strumento importante per conciliare vita lavorativa e personale, rispondendo alle moderne esigenze di work-life balance.

Disposizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori

Il CCNL 2025 per il settore creditizio e assicurativo prevede anche disposizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori, come i genitori di minori con disturbi specifici dell'apprendimento o con disabilità. A questi lavoratori possono essere assegnati turni di lavoro con caratteristiche particolari, come la flessibilità in entrata e in uscita, per consentire loro di gestire al meglio le esigenze familiari.

Analogamente, sono previste tutele specifiche per i lavoratori con disabilità o che assistono familiari con disabilità, in conformità con quanto previsto dalla Legge 104/1992. Questi lavoratori possono essere esclusi, a loro richiesta, dall'utilizzo del sabato lavorativo e dall'articolazione plurisettimanale dell'orario.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l'applicazione dell'orario plurisettimanale può avvenire solo in presenza del tutor, a garanzia di un corretto processo formativo.