Il contratto nazionale chimico farmaceutico regola e disciplina i lavoratori di tutti i settori che producono e scambiano prodotti di natura chimica, plastiche, vetro, lubrificanti, e farmaci.
Il contratto chimico, anche farmaceutico, prevede norme e discipline che valgono per tutti i settori chimici e farmaceutici, comprendendo anche quelli relativi a vetri e plastiche. Il CCNL chimico è diviso in vari livelli che prevedono diverse figure professionali e mansioni.
I livelli previsti dal CCNL chimico-farmaceutico sono:
Il contratto chimico prevede un orario di lavoro di circa 38 ore settimanali. L’orario di lavoro massimo non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro, come media degli ultimi 12 mesi.
Lo stipendio mensile di un lavoratore con contratto chimico-farmaceutico comprende insieme al minimo salariale, un importo aggiuntivo per i livelli A e B; l’indennità di ruolo organizzativo, che va da 38 euro al mese per il livello E e arriva ai 443 euro per il livello A; e l’elemento distintivo.
Per gli stipendi, le retribuzioni totali, comprensive di tutti gli elementi, sono:
Per quanto riguarda tredicesima e quattordicesima, la prima spetta a tutti i lavoratori del settore chimico farmaceutico mentre la quattordicesima viene erogata ai dipendenti settori produzione e lavorazione di ceramiche; lavoratori del settore delle sostanze abrasive; lavoratori dei settori coibentazione e GPL.
CCNL ferie, permessi, malattia
Il CCNL chimico farmaceutico prevede per il lavoratore, come ogni altro CCNL, il diritto a un congruo periodo di ferie per riposare e il periodo di ferie per il lavoratore dipende dall’anzianità di servizio maturate: per chi ha un’anzianità di servizio fino a 10 anni sono previste 4 settimane di ferie all’anno, mentre per chi ha un’anzianità di servizio di oltre 10 anni sono previste 5 settimane di ferie all’anno.
Chi per giustificato e provato motivo non può godere delle ferie maturate, può ricevere dall’azienda il loro pagamento al costo di una giornata di lavoro.
Passando al capitolo permessi, il contratto chimico prevede permessi retribuiti di due giorni in caso di lutto o nascita di un figlio, di 15 giorni nel caso di congedo patrimoniale; permessi non retribuiti della durata di brevi periodi e che si possono chiedere per motivi di familiari disabili o di figli minori di sei anni; e permessi parzialmente retribuiti, che prevedono il 30% della retribuzione giornaliera, per un massimo di 3 giorni all’anno, per esigenze di familiari disabili a tuo carico, o di familiari che affrontano situazioni di tossicodipendenza.
Per quanto riguarda la malattia, come per ogni altro CCNL, anche il contratto chimico prevede che in caso di malattia o infortunio si avvisi subito il datore di lavoro, al massimo entro 4 ore dall’inizio della giornata lavorativa, e l’invio del certificato medico fatto dal proprio medico di base e che deve poi essere inviato all’Inps. Chi non ha possibilità di inviare il certificato online deve inviarlo in azienda entro il terzo giorno di assenza. In caso di assenza per malattia è prevista la retribuzione come da contratto stabilito e si ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro fino a 18 mesi.
Il lavoratore che abbia un contratto chimico-farmaceutico assunto a tempo indeterminato non può essere licenziato nè presentare le proprie dimissioni senza rispettare i termini di preavviso previsti dallo stesso contratto. I termini di preavviso per il licenziamento sono di: