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Contratto CNNL trasporti e logistica 2025 stipendi, ferie, permessi, malattia, disoccupazione, licenziamenti

Quali sono le regole che disciplinano il CCNL Trasporti e Logistica nel 2025T per stipendi e livelli, orario di lavoro, ferie, permessi e malattia

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto CNNL trasporti e logistica 202

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Trasporti e Logistica rappresenta il principale riferimento normativo per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore trasporto merci e servizi logistici, garantendo tutele, diritti e condizioni economico-normative omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ambito di applicazione del CCNL Trasporti e Logistica PER IL 2025

Il CCNL Trasporti e Logistica disciplina i rapporti di lavoro di chi opera, con contratto subordinato, presso imprese di spedizione, aziende di trasporto merci su strada per conto terzi, operatori logistici e ausiliari del trasporto, servizi intermodali, attività di e-commerce, agenzie aeree, magazzini generali, centri di distribuzione e terminal intermodali, nonché presso imprese che integrano servizi logistici all’interno di infrastrutture portuali, autoportuali, interportuali o aeroportuali. Sono escluse le aziende destinatarie del CCNL dei lavoratori portuali, mentre ricadono sotto la disciplina anche figure professionali di livello tecnico, amministrativo, operativo, compreso il personale viaggiante e quello addetto alle mansioni discontinue.

Struttura e livelli di inquadramento dei lavoratori nel CCNL 2025

Il CCNL prevede una dettagliata struttura di inquadramento su base gerarchica e funzionale, che si sviluppa dal livello dei quadri fino agli operai specializzati e generici. Sono identificati parametri economici, competenze e responsabilità specifiche per ciascun livello, con esempi concreti di mansioni tipiche. Questa articolazione consente di riconoscere e valorizzare la professionalità dei lavoratori in diversi contesti dell’industria logistica e dei trasporti, garantendo percorsi di carriera e possibilità di formazione continua, anche attraverso strumenti di bilateralità, apprendistato e formazione professionale finanziata da fondi di settore.

Ente bilaterale ed assistenza sanitaria integrativa

Per il settore trasporti e logistica sono previsti istituti come Ebilog (Ente Bilaterale Nazionale per la Logistica, Trasporto merci e Spedizione) e il fondo Sanilog, che offrono servizi integrativi quali supporto a politiche attive del lavoro, certificazione dei contratti, conciliazione sindacale, supporto alla formazione, accesso a bandi welfare, assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori subordinati.

Aggiornamento 2025: trattamenti economici, novità e trend

Dal 2025 i minimi retributivi contrattuali sono stati progressivamente aggiornati, in coerenza con l’evoluzione del costo della vita rilevato dall’indice ISTAT e con le nuove dinamiche del mercato logistico (come la crescita dei servizi di e-fulfilment). Inoltre, il contratto prevede la valorizzazione delle nuove professionalità emergenti, la formalizzazione di regimi di orario multiperiodali flessibili per rispondere alle esigenze dell’e-commerce e la conferma degli strumenti di welfare contrattuale (welfare aziendale, assistenza sanitaria e previdenza complementare). Questi aggiornamenti mirano a proteggere e accrescere il potere d’acquisto dei lavoratori e la competitività delle imprese.

Stipendi CCNL Trasporti e Logistica

Gli stipendi nel trasporto merci e logistica variano in base al livello di inquadramento, con minimi salariali aggiornati al 2025 secondo la seguente tabella indicativa:

Livello Stipendio Lordo Mensile (Euro)
Quadri 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

Per il personale viaggiante sono previsti parametri specifici, mentre le voci retributive si arricchiscono di scatti di anzianità, indennità di funzione (per quadri e responsabili), indennità di cassa e di maneggio denaro quando previsto, oltre al riconoscimento di premi di produzione in caso di contrattazione di secondo livello.

Tredicesima e quattordicesima mensilità

Il CCNL Trasporti e Logistica prevede sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità, corrisposte rispettivamente nel mese di dicembre (entro metà mese) e nella prima decade di luglio, sulla base della retribuzione globale mensile in vigore. Chi cessa il rapporto o inizia una nuova assunzione ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivo svolti.

Orario di lavoro e modalità organizzative

L’orario normale di lavoro è pari a 39 ore settimanali, calcolate su un arco temporale di 4 o 6 mesi, con la possibilità di distribuzione su 5 o su 6 giorni a seconda delle necessità aziendali e delle specificità operative. Non può essere superato il tetto medio di 48 ore settimanali comprendendo gli straordinari. Gli accordi aziendali possono prevedere regimi multiperiodali, orari flessibili, turni avvicendati, nonché il ricorso a pause retribuite e riposi compensativi secondo specifiche regolamentari.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Vengono riconosciute maggiorazioni per:

  • Lavoro straordinario: 50% per turni festivi, notturni o per il personale viaggiante e attività svolte il sabato o la domenica oltre l'orario standard.
  • Lavoro notturno: 20-25% di maggiorazione (secondo le graduatorie contrattuali diurno/notturno e personale viaggiante/non viaggiante).
  • Lavoro nelle festività: 50% di maggiorazione oltre al normale compenso giornaliero.

A tal proposito, la disciplina si conforma anche ai regolamenti UE in materia di tempo di guida per gli autisti professionali e alle specifiche normative di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Ferie, permessi retribuiti e congedi

I lavoratori hanno diritto ogni anno a 22 giorni lavorativi di ferie retribuite (26 giorni per chi non fruisce della settimana corta). Il diritto alle ferie non è condizionato dall’anzianità e spetta per ciascun anno solare. Sono inoltre previsti:

  • Permessi individuali retribuiti (ROL): normalmente 40 ore annuali, usufruibili secondo accordi aziendali.
  • Permessi per lutto e gravi motivi familiari (da 3 a 4 giorni all’anno, anche cumulabili con le previsioni di legge 104/92).
  • Permessi per la nascita di figli, congedi matrimoniali (15 giorni), congedi non retribuiti per motivi documentati e per formazione continua.
  • Permessi studio e agevolazioni per studenti lavoratori.

Gestione della malattia e tutela

Durante i periodi di malattia, l’assenza deve essere comunicata tempestivamente (entro due ore dall’inizio del turno per il personale non viaggiante e almeno 4 ore prima per quello viaggiante), indicando anche la reperibilità domiciliare. Il CCNL garantisce la conservazione del posto fino a 245 o 365 giorni a seconda dell’anzianità, nonché la piena integrazione della retribuzione mensile per una determinata durata (da 3 a 5 mesi di paga intera, da 5 a 7 mesi metà retribuzione, in affiancamento al trattamento assicurativo INPS). Sono previste misure specifiche per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la tutela della maternità e della paternità, conformemente alla normativa vigente.

Disoccupazione e licenziamenti: regole, preavviso e tutele

Il CCNL contempla diverse casistiche per il licenziamento, congiuntamente agli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile e alle leggi 604/1966, 300/1970 e 108/1990. In particolare, viene disciplinata la possibilità di licenziamento per:

  • Assenza ingiustificata per almeno quattro giorni consecutivi o per quattro volte nell’anno.
  • Omessa comunicazione del ritiro della patente (per lavoratori mobili).
  • Recidiva nelle omissioni di comunicazioni di malattia, manomissioni dei dispositivi di bordo, guida in stato di alterazione o con patente ritirata, molestie sul posto di lavoro.

Esistono però tutele stringenti, tra cui il divieto di licenziamento per maternità e per causa di matrimonio e il diritto all’indennità di preavviso (variabile in base all’anzianità e al livello) per tutti i lavoratori. In caso di licenziamento o per conclusione del rapporto, è prevista la possibilità di richiedere la disoccupazione indennità di disoccupazione Naspi nei casi consentiti dalla legge.

Previdenza complementare, welfare e assistenza sanitaria

Oltre alle forme di tutela assicurativa pubblica, il CCNL Trasporti e Logistica prevede l’adesione a fondi di previdenza integrativa di settore – come Previlog – e a fondi sanitari integrativi (Sanilog), con contribuzione a carico del datore di lavoro e prestazioni garantite anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato e alle forme di lavoro flessibile. Grazie alle iniziative di bilateralità come quelle previste da Ebilog, vengono erogati anche bandi welfare, sostegni per il reddito e per la formazione, tutti volti a migliorare la qualità della vita professionale dei dipendenti del settore.

Relazioni industriali, diritti sindacali e rappresentanza

Il CCNL disciplina il sistema delle relazioni industriali, l’accesso all’informazione e consultazione per le RSU/RSA, la partecipazione agli Osservatori nazionali e regionali, il diritto di assemblea, la tutela dei rappresentanti per la sicurezza e la costituzione di commissioni paritetiche su tematiche di pari opportunità, sicurezza e prevenzione. Per le varie tipologie di impresa (comprese quelle artigiane e cooperative) sono previste regolamentazioni ad hoc per le rappresentanze sindacali e tutele sindacali rafforzate.

Appalti, cambi di gestione, flessibilità e nuove modalità di lavoro

Il contratto regolamenta anche le modalità di affidamento degli appalti e dei cambi di gestione all’interno della filiera logistica, stabilendo obblighi di garanzia per i lavoratori, priorità nelle riassunzioni, obbligo di applicazione del CCNL nei cambi appalto, trasparenza e responsabilità condivisa tra le imprese. Vengono introdotte inoltre disposizioni sulla flessibilità, con attenzione particolare per il lavoro intermittente, a tempo parziale, somministrato e per le nuove modalità richieste dall’evoluzione tecnologica, compresa la possibilità di introdurre il telelavoro, sempre nel rispetto delle garanzie contrattuali e delle previsioni delle leggi nazionali.

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