Contratto Co.co.co durata, rinnovo, stipendio, ferie, malattia, permessi, contributi pensioni

Quando si sceglie il contratto co.co.co e come si calcola lo stipendio: cosa prevede tra ferie, permessi, malatti e contributi Inps

Autore: Marcello Tansini
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Contratto Co.co.co durata, rinnovo, stip

Cos’è il contratto co.co.co?

Il co.co.co è un contratto di lavoro coordinato e continuativo per lavoratori parasubordinati che si collocano a metà strada tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, ma perfettamente inseriti nei processi di organizzazione e lavoro aziendale ma non prevedono tutto quello che prevede un contratto di lavoro subordinato.

Il contratto co.co.co, contratto coordinato e continuativo, è una forma di contratto lavorativo per  lavoratori parasubordinati che si collocano a metà strada tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, che dovrebbero lavorare in piena autonomia operativa, ma funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale, anche se poi, nella realtà, lavorano esattamente come fossero lavoratori dipendenti. Vediamo quali sono le norme che regolano il contratto co.co.co.

Contratto co.co.co: durata e rinnovo

Stando alle novità stabilite dal Jobs Act, la collaborazione coordinata e continuativa prevede che sia il committente del lavoro a decidere luoghi e tempi di lavoro che il lavoratore deve poi, per definizione del co.co.co, organizzare in piena autonomia per lo svolgimento della prestazione. In caso contrario, cioè stabilendo luoghi e tempi fissi di lavoro, si parla di contratto subordinato che prevede il riconoscimento al lavoratore di tutto ciò che viene riconosciuto contrattualmente ai dipendenti, da durata del contratto a orario di lavoro, ferie, permessi, mansioni, contributi previdenziali e assistenziali.

Il contratto co.co.co dura, dunque, il tempo di svolgimento della prestazione per cui il committente ha contattato il lavoratore e il rinnovo del contratto co.co.co si può definire una volta terminata una prestazione lavorativa il committente ha bisogno ancora del lavoratore per ulteriori prestazioni. Anche nel caso di rinnovi non vi sono, però, tempi precisi ma dipende dal genere di attività che bisogna svolgere.

Contratto co.co.co: stipendio

Il lavoratore Co.Co.Co. percepisce uno stipendio mensile senza un orario di lavoro fisso, variabile dunque in base all’attività coordinata he svolge senza vincoli d’orario. Stando a quanto stabilito dalle regole aggiornate in materia di contratti, un contratto co.co.co non prevede uno stipendio fisso mensile ma un determinato stipendio mensile in base alla prestazione effettuata.

Il datore di lavoro, dal canto suo, deve pagare il lavoratore indipendentemente da quando la prestazione è stata effettuata e in quanto tempo. Se il lavoratore deve essere presente in sede per un certo numero di giorni o di ore, il contratto di lavoro diventa di tipo subordinato. Lo stipendio del lavoratore co.co.co deve comunque rispettare il trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti nel settore corrispondente.

Il redditi di coloro che hanno un contratto co.co.co, ai fini fiscali, vengono considerati redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000 e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’1 gennaio 2001. I lavoratori co.co.co beneficiano del bonus Irpef e delle stesse detrazioni che spettano ai dipendenti. Non sono previste 13esime ed eventuali 14sime mensilità e con riferimento al tfr, bisogna sapere dal committente se il reddito previsto comprende anche la quota del tfr. Inoltre, il reddito da collaborazione è cumulabile con la Naspi fino a 8.000 euro l’anno

Contratto co.co.co: ferie, malattia, permessi

I contratti di lavoro coordinati e continuativi non prevedono la maturazione di ferie e permessi mentre per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità di malattia, che è riservata a tutti gli iscritti alla gestione separata dell’Inps a prescindere dalla forma contrattuale.

Per l’indennità di malattia, per i co.co.co, così come per lavoratori autonomi occasionali o liberi professionisti, è previsto il versamento di un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile per coprire l’esborso Inps per eventuali malattie, maternità e assegni familiari.

Per avere diritto a percepire l’indennità di malattia bisogna aver versato almeno tre mesi di contributi alla Gestione separata nell’anno prima l’inizio della malattia e nell’anno solare che precede il periodo di malattia bisogna aver percepito un reddito assoggettato a contributi non superiore al 70% del massimale contributivo annuo che è di 102.543 euro quest’anno 2019.

Inoltre, per avere diritto alla malattia, nel momento in cui essa sorge bisogna avere in corso il rapporto di collaborazione. L’importo dell’indennità di malattia si ottiene dividendo il massimale contributivo annuo (102.543 euro nel 2019) per 365 giorni (280,94) e all’importo ottenuto si applicano le percentuali del numero di mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia.

La percentuale è del 4% se i contributi accreditati sono pari o inferiori alle 4 mensilità; è del 6% se i mesi accreditati sono compresi tra 5 e 8; e dell’8% se i mesi accreditati sono da 9 a 12. Per esempio, l’indennità giornaliera di malattia riconosciuta a un collaboratore con 10 mesi di contributi accreditati è pari a 22,48 euro (applicando l’aliquota dell’8% a 280,94).

Contratto co.co.co: contributi pensioni

Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali per la pensione, i lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata Inps e i contributi a carico sono uguali per tutti: l’aliquota prevista dalla Gestione Separata per i parasubordinati è del 34,23%, di cui 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 sono a carico dell’azienda.

Ma generalmente il datore di lavoro versa anche la quota previdenziale a carico del lavoratore che viene direttamente trattenuta in busta paga. Il versamento si effettua con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

E’ previsto anche il pagamento da parte del committente dei contributi Inail, che sono variabili in base alla prestazione lavorativa che si svolge.