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Contratto collaboratori Grande Distribuzione (CCNL) 2024 stipendi, livelli, mansioni, permessi, malattia, ferie, licenziamenti

Quali sono le norme e le regole che disciplinano il Ccnl Coontratto della Grande Distribuzione: i chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto collaboratori Grande Distribuz

Quanti giorni di ferie sono previsti dal Ccnl collaboratori Grande Distribuzione?

Il Ccnl collaboratori Grande Distribuzione 2024 prevede un periodo di ferie annuali di 4 settimane. Ogni settimana di ferie deve essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. 
 

Quali sono le norme e le regole che disciplinano il Ccnl Coontratto della Grande Distribuzione? Il Ccnl Grande Distribuzione 2024 è la tipologia di contratto che interessa e regola i rapporti di lavoro tra imprese del commercio, alimentari e non alimentari, organizzate in catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line e relativi dipendenti. Vediamo quali sono gli stipendi, i livelli, le mansioni, i permessi, la malattia, le ferie e i licenziamenti.

  • Quali sono gli stipendi, i Livelli e le mansioni previste dal Contratto Grande Distribuzione 2024 
  • Contratto Grande Distribuzione 2024: i permessi e le ferie
  • Quali sono le regole per la malattia del Contratto Grande Distribuzione 2024 
  • Come funzionano i licenziamenti nel Contratto Grande Distribuzione 2024 

Quali sono gli stipendi, i Livelli e le mansioni previste dal Contratto Grande Distribuzione 2024 

Il 23 aprile 2024 è stato firmato il rinnovo del Contratto della grande distribuzione che interessa circa  220 mila addetti.

Sono previsti infatti, dal punto di vista economico un aumento retributivo complessivo di 240 euro al quarto livello e una tantum di 350 euro in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025. Il nuovo contratto è in vigore dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo  2027.

Sono sette i Livelli di inquadramento professionale più il Livello Quadri previsti dal contratto della Grande Distribuzione e ad ogni Livello corrisponde chiaramente uno stipendio diverso che, in particolare, è di:

  • 2.699,83 euro per i Quadri;
  • 2.248,08 euro per i dipendenti del Livello 1, che comprende lavotori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione  di unità produttive o funzioni organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa;
  • 2.012,47 euro per i dipendenti del Livello 2, che comprende lavoratori di concetto che svolgono compiti autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo oppure  con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalita;
  • 1.793,13 euro per i dipendenti del Livello 3, che inquadra lavoratori che svolgono mansioni di concetto (in prevalenza)  con particolari conoscenze tecniche ed  esperienza, e i lavoratori specializzati;
  • 1.618,75 euro per i dipendenti del Livello 4, che eseguono i compiti operativi anche di vendita e le relative operazioni complementari e che svolgono lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque acquisite;
  • 1.511,02 euro per i dipendenti del Livello 5, che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite;
  • 1.407,94 euro per i dipendenti del Livello 6, che sono impiegati in lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche;
  • 1.283,39 euro per i dipendenti del Livello 7. che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. 

Stando a quanto previsto da Contratto, il lavoratore che viene assunto, con qualsiasi forma di contratto, se in apprendistato, a tempo determinato o indeterminato, full time o part time. deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito.

Nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che modificano la posizione del lavoratore, quest’ultimo può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale.

Contratto Grande Distribuzione 2024: i permessi e le ferie

Il Ccnl Grande Distribuzione prevede 32 ore di permessi retribuiti all’anno.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la normale retribuzione in atto al momento della scadenza, se non possono essere usati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per i rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.

Il Contratto prevede poi tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia certificata. 

Sono, inoltre, previsti permessi retribuiti per studio per un massimo di 150 ore in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva definito all'inizio.

Le singole aziende possono, inoltre, concedere, in base ad uno specifico patto formativo, permessi per la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento di specifico interesse per la crescita professionale dei lavoratori all’interno delle Aziende stesse.

Passando al capitolo ferie, i lavoratori con contratto Grande Distribuzione 2024 hanno diritto ad un periodo di ferie annuali di 4 settimane. Ogni settimana di ferie deve essere ragguagliata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. 

Dal calcolo del periodo di ferie sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie viene prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Inoltre, le ferie si interrompono in caso di sopraggiunta malattia, in presenza di tempestiva comunicazione al datore di lavoro e adeguata giustificazione. Precisiamo che durante il periodo di ferie i lavoratori percepiscono la normale retribuzione spettante.

Quali sono le regole per la malattia del Contratto Grande Distribuzione 2024 

In caso di malattia, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro della sua assenza e provvedere all'invio della certificazione medica accertante la malattia e la data di rientro a lavoro. In mancanza di tali comunicazioni suddette, a meno che non sussista il giustificato impedimento, l’assenza viene considerata ingiustificata.

Nel caso di assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro per 180 giorni di calendario in un anno, dal primo gennaio al 31 dicembre successivo), anche sommando diverse malattie o infortuni.

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’Inps nelle seguenti misure: 

  • un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario;
  • un’indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal quarto al 45esimo giorno;
  • in caso di patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera, l’azienda è tenuta ad integrare fino al 100% della normale retribuzione giornaliera per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno nel caso di assenza per malattia causata da terzi, l’azienda non dovrà corrispondere alcuna indennità integrativa al lavoratore per i giorni interessati dall’evento.

Come funzionano i licenziamenti nel Contratto Grande Distribuzione 2024

Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore con contratto Grande Distribuzione in casi specifici previsti dalla legge, per esempio se si assenta ingiustificatamente oltre tre giorni nell'anno solare, o se commette violazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto o infrazioni in tema di concorrenza, violazione del segreto d'ufficio, o se effettua, in concorrenza con l'attività dell'azienda, lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro.

Valido anche il licenziamento per giusta causa. In ogni caso, è bene sapere che nei casi di licenziamento, per legge e come stabilito da contratto, il datore di lavoro deve rispettare i termini di preavviso stabiliti che variano a seconda del Livello di inquadramento del lavoratore e dell'anzianità di servizio maturata.

In particolare, per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni, i termini di preavviso sono di:

  • 90 giorni per lavoratori dei Livelli Quadro e 1;
  • 30 giorni per lavoratori dei Livelli 2 e 3;
  • 20 giorni per lavoratori dei Livelli 4 e 5;
  • 15 giorni per lavoratori dei Livelli 6 e 7.

Per lavoratori con anzianità di servizio tra 5 e 10 anni, i termini di preavviso sono di:

  • 90 giorni per lavoratori dei Livelli Quadro e 1;
  • 45 giorni per lavoratori dei Livelli 2 e 3;
  • 30 giorni per lavoratori dei Livelli 4 e 5;
  • 20 giorni per lavoratori dei Livelli 6 e 7.

Per lavoratori con anzianità di servizio oltre 10 anni, i termini di preavviso sono di:

  • 120 giorni per lavoratori dei Livelli Quadro e 1;
  • 60 giorni per lavoratori dei Livelli 2 e 3;
  • 45 giorni per lavoratori dei Livelli 4 e 5;
  • 20 giorni per lavoratori dei Livelli 6 e 7.

I giorni di preavviso si intendono di calendario e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ognia mese.


 

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