Il CCNL Trasporti e Logistica disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi prevedendo regole in merito a retribuzioni, ferie, permessi, malattia, licenziamento.
Il Contratto collettivo trasporti e logistica disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti del settore trasporti, in ogni ambito, su strada e marittimo, del personale dipendente dalle imprese di spedizione, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese che svolgono attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, dalle aziende di magazzini generali, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende di servizi logistici operanti singolarmente o all’interno infrastrutture portuali, interportuali, autoportuali e aeroportuali. Quali sono le regole previste dal CCNL Trasporti e Logistica?
Gli stipendi dei lavoratori con Contratto Trasporti e Logistica dipendono dai livelli di inquadramento e sono:
Il CCNL Trasporti e Logistica prevede l’erogazione della tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore che viene corrisposta generalmente nel mese di novembre.
Prevista anche l’erogazione della quattordicesima mensilità che viene corrisposta generalmente entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno.
L’orario di lavoro previsto da CCNL Trasporti e Logistica è di 39 ore settimanali da calcolare su un arco temporale di 4 mesi, con la possibilità di una distribuzione su 5 o 6 giorni. Se nei 4 mesi la media oraria risulta superiore a tale limite, le ore eccedenti vengono retribuite come prestazione straordinaria. La durata della settimana lavorativa non può comunque superare le 48 ore, compresi gli straordinari.
Per quanto riguarda il lavoro notturno e domenicale è prevista:
una maggiorazione del 50% per lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali prestato nell'ambito dell'orario normale.
Per il lavoro straordinario è prevista una maggiorazione del 50% per il personale viaggiante e il lavoro svolto di sabato e domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro.
Per le ferie, il CCNL Trasporti e Logistica prevede per ogni lavoratore il diritto, per ogni anno solare (1 gennaio -31 dicembre), ad un periodo di ferie retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Il CCNL Trasporto e Logistica in tema di permessi retribuiti prevede:
L'assenza in caso di malattia dei dipendenti con CCNL Trasporto e Logistica deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia.
Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell’inizio del servizio nel giorno in cui si verifica la malattia.
In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare tempestivamente la malattia e contestualmente il luogo di reperibilità durante la malattia se diverso dal domicilio comunicato all’azienda. Inoltre, è obbligo del lavoratore inviare o consegnare all'azienda il certificato medico che attesta la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
Durante il periodo della malattia, l'azienda corrisponde al lavoratore l'intero trattamento previsto dalla sua retribuzione.
Il Contratto Trasporti e Logistica prevede la possibilità di licenziare, previo preavviso, ricorrendo al licenziamento disciplinare nel caso di:
Possibili anche i licenziamenti per riduzione di personale, mentre sussiste il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e delle lavoratrici madri. Anche i lavoratori con contratto Trasporto e Logistica che subiscono licenziamento possono presentare domanda per la disoccupazione Naspi.