Il contratto commercio si applica ai dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e prevede regole precise per quanto riguarda ferie, permessi, maternità e retribuzione in base ai livelli dei lavoratori.
Il CCNL commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e prevede una retribuzione mensile in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo. Vediamo quali sono le regole previste dal contratto commercio.
La retribuzione mensile prevista per i lavoratori del settore commercio varia in base al livello del lavoratore stesso. Nel dettaglio valgono le seguenti retribuzioni:
Inoltre, stando a quanto previsto dal CCNL Commercio, in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende devono corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione, la tredicesima.
Per quanto riguarda il capitolo ferie, come dal CCNL commercio previsto, i lavoratori hanno diritto a ventisei giorni lavorativi di ferie. Sono escluse dal periodo di ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, per cui il periodo di ferie è prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare un po’ di tempo al suo Paese, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, può accumulare le ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Durante il periodo di ferie il lavoratore percepisce la sua regolare e piena retribuzione mensile. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
Passando ai permessi, per i lavoratori assunti con CCNL commercio le ore di permesso retribuite variano in base al numero dei dipendenti dell’azienda: sono 88 ore annue per aziende con meno di 15 dipendenti e 104 ore annue per aziende con almeno 15 dipendenti.
Per i primi due anni di assunzione, il lavoratore può usufruire di sole 32 ore annue di permessi, indipendentemente dal numero di assunti dall’azienda, mentre a partire dal terzo anno di assunzione può usufruire al 50% dei permessi e solo dal quinto anno di assunzione può usufruire dei suoi permessi al 100%.
Passando alla malattia, il lavoratore con contratto commercio 2019 ha diritto a 180 giorni di malattia nell'anno solare, tempo durante il quale deve mantenere il suo posto di lavoro e ha diritto ad una indennità pari al 100% per i primi tre giorni di malattia e pagati dal datore di lavoro per due eventi durante l'anno.
Se nell’arco dello stesso anno si verifica un terzo evento di malattia, l'indennità pagata dal datore di lavoro scende al 66% e ancora al 50% nel caso di un quarto evento di malattia sempre nello stesso anno.
In materia di maternità, il CCNL commercio stabilisce che la lavoratrice in gravidanza può astenersi dal lavoro per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza e i tre mesi successivi al parto; per il periodo compreso tra la data presunta del parto e il parto stesso; e nel periodo ulteriore rispetto ai giorni non goduti prima del parto, se quest’ultimo avviene prima della data presunta.
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non provochi alcun problema alla salute della gestante e del nascituro.
Il periodo di maternità dal lavoro vale ai fini del calcolo nell'anzianità di servizio e durante il periodo della maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione a carico dell'Inps e anticipata dal datore di lavoro.