Il lavoratore assunto con contratto del commercio ha diritto a 180 giorni di malattia nell'anno solare, durante il quale ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro, e ha diritto ad una indennità pari al 100% per i primi tre giorni di malattia e pagati dal datore di lavoro per due eventi durante l'anno.
Cosa prevede il contratto del commercio per la malattia per le leggi in vigore attualmente nel Ccnl di categoria? E come funziona? Stando alle leggi in vigore, generalmente il lavoratore assunto con contratto del commercio ha diritto a 180 giorni di malattia nell'anno solare e in questo periodo ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro. Vediamo nel seguente pezzo:
Come accennato a inizio pezzo, il CCNL del commercio prevede che il lavoratore assunto abbia diritto a 180 giorni di malattia nell’anno solare (pari a circa 6 mesi) mantenendo nell’arco di questo periodo il proprio posto di lavoro e avendo il diritto di percepire una indennità pari al 100% per i primi tre giorni di malattia e pagati dal datore di lavoro per due eventi durante l'anno.
Il lavoratore con contratto del commercio, ma come del resto previsto per i dipendenti con tutte le altre forme contrattuali, è obbligato a comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro e se non lo fa entro un giorno dall’inizio dell’assenza, questa viene considerata ingiustificata e può implicare anche un richiamo o una sanzione disciplinare per il lavoratore.
Una volta comunicata al datore di lavoro l’assenza per malattia, il lavoratore deve recarsi dal proprio medico per il rilascio del relativo certificato ed entro due giorni dal rilascio deve comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall’ospedale in caso di ricovero ospedaliero.
Il numero di protocollo permette al datore di lavoro di visualizzare il certificato online tramite sito Inps. E’ lo stesso medico curante che invia telematicamente il certificato all’Istituto.
Quando il lavoratore con contratto del commercio si assenta per malattia ha diritto a percepire una indennità pari:
Dal quinto evento di malattia nell’anno in poi, al lavoratore verranno essere trattenute in busta paga fino a tre giornate di lavoro, pari a 3/26 della retribuzione lorda mensile.
Per i primi tre giorni di malattia il lavoratore ha, dunque, diritto al 100% della retribuzione e poi:
Nei casi di accertata malattia di un figlio ai genitori spetta un congedo per malattia del figlio, illimitatamente fino ai 3 anni di età del bimbo e di 5 giorni lavorativi all’anno per ogni bambino dai 3 agli 8 anni di età. Anche in questo caso è necessario presentare il certificato di malattia telematico o cartaceo del medico curante.
I permessi nel caso di malattia di un figlio non sono, però, permessi retribuiti. La malattia del bambino che permette di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio, stando alle regole previste, non riguarda solo il periodo vero e proprio della malattia, cioè la fase patologica, ma anche il periodo di convalescenza, necessario per assicurare al bambino la piena ripresa delle sue normali condizioni biopsichiche.
Per malattia del figlio, dunque, spettano permessi nei casi di malattia e convalescenza del figlio ma non per visite specialistiche del figlio.
Se un lavoratore che attende l’assunzione con contratto del commercio ha un evento di malattia durante il suo periodo di prova, stando a quanto recentemente stabilito dalla Cassazione, viene sospeso il periodo di prova, che non sarà poi prorogato rispetto all'iniziale tempo stabilito, e il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore in prova se assente per malattia. Se ciò dovesse accadere, il lavoratore può presentare ricorso.