Il CCNL Cooperative e consorzi agricoli regolamenta il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i lavoratori dipendenti, compresa la figura del socio lavoratore, prevedendo livelli retributivi differenti in base alle mansioni svolte dal lavoratore.
Il Contratto cooperative e consorzi agricoli regolamenta su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e propri dipendenti, quadri, impiegati, operai agricoli o florovivaisti, stabilendo livelli di stipendio variabili in base alle mansioni e disciplinando ferie, malattie, permessi, licenziamenti. Vediamo cosa prevede nel dettaglio il Contratto cooperative e consorzi agricoli.
Livelli e relative mansioni previsti dal CCNL Cooperative e consorzi agricoli sono i seguenti:
Gli stipendi mensili comprendono minimo nazionale di stipendio base mensile; indennità di contingenza; E.D.R. e sono definiti in base a livello del lavoratore e mansioni svolte e sono:
I lavoratori con contratto cooperative e consorzi agricoli hanno diritto a tredicesima e quattordicesima mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto e la tredicesima mensilità viene corrisposta prima di Natale, solitamente entro 15 dicembre, mentre la quattordicesima mensilità viene erogata solitamente entro il 10 agosto.
L’orario di lavoro contrattuale ordinario stabilito dal CCNL cooperative e consorzi agricoli è di 39 ore settimanali, distribuite su cinque giorni lavorativi ed è considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario contrattuale ordinario di lavoro.
I lavoratori di cooperative e consorzi agricoli devono usufruire di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica ma se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive deve essere concesso in un altro giorno della settimana.
Per i minori è previsto un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica.
Per quanto riguarda il capitolo ferie,come per i lavoratori delle cooperative sociali, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 giornate lavorative per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, mentre per gli operai a tempo determinato il periodo di ferie matura per 365mi in relazione alle giornate lavorate.
Per i permessi, sono previsti 15 giorni consecutivi di permesso per congedo matrimoniale per lavoratori con contratto per più di 150 giornate lavorative; 10 giorni per lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative; 5 giorni per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative e il lavoratore deve presentare la richiesta con anticipo di almeno 15 giorni dall’inizio del congedo.
Per i i lavoratori componenti di organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali, ai delegati aziendali nonché ai componenti delle RSA/RSU sono previsti permessi retribuiti di 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti delle RSU; e di 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o subregionali. I permessi sono cumulabili nell’arco dell’anno.
L’impiegato ha diritto, inoltre, a ulteriori permessi retribuiti fino a 5 giorni nell’anno e ad un permesso retribuito per il periodo di tempo necessario alla partecipazione al corso nel caso in cui un lavoratore a tempo indeterminato frequenti corsi di formazione e aggiornamento professionale di interesse agricolo.
Nei casi di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche se si verificano più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Se si tratta di malattia professionale riconosciuta occorsa sul posto di lavoro, il diritto alla conservazione del posto è fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi.
Trascorso tale periodo, il datore di lavoro può decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni. Il trattamento economico spettante in caso di malattia viene garantito al 100% per:
La retribuzione viene corrisposta al 50% per:
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ma anche con dimissioni per giusta causa. Il licenziamento, per qualsiasi motivo sia giustificato, prevede diversi termini di preavviso che sono: