Lavorare all’interno di una cooperativa sociale nel 2025 significa aderire a un sistema giuridico e contrattuale specifico, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.
Il contratto collettivo per le cooperative sociali si applica a dipendenti delle imprese operanti nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Tale CCNL disciplina non solo la retribuzione e l’orario, ma anche l’inquadramento professionale, il trattamento economico, i diritti sindacali e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Dal 2025 il contratto resta in vigore fino al 31 dicembre, introducendo alcune novità chiave:
Il CCNL cooperative sociali prevede una struttura articolata in sei livelli retributivi (da A a F), ciascuno associato a specifiche mansioni, competenze tecniche, responsabilità e autonomia. La classificazione determina sia la retribuzione che le prospettive di carriera:
I livelli retributivi determinano anche il trattamento economico in caso di aspettativa, malattia, licenziamento, dimissioni e tutte le indennità aggiuntive previste dal contratto (come l’indennità di funzione per i livelli superiori).
L’orario settimanale standard, secondo CCNL cooperative sociali, è fissato a 38-40 ore. L’organizzazione dell’orario può variare per esigenze operative delle strutture. Sono precisate le regole sugli straordinari:
Dal 2025, sono inoltre riconosciuti 15 minuti di tempo di vestizione e svestizione come parte integrante dell’orario di lavoro. La pianificazione prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali per garantire equità e rispetto delle esigenze personali. Ulteriori dettagli sono disciplinati dagli articoli 51-58 del CCNL e dal Ministero del Lavoro.
Le retribuzioni nel contratto cooperative sociali nel 2025 sono regolate da tabelle salariali aggiornate in seguito al rinnovo del CCNL. Tali tabelle specificano il minimo retributivo mensile per ogni livello contrattuale, gli importi delle indennità di funzione, il premio di risultato territoriale e il calcolo corretto delle ore di lavoro.
Saranno erogati tre aumenti retributivi (l’ultimo a ottobre 2025). A titolo esemplificativo, dal ottobre 2025 le retribuzioni minime mensili sono le seguenti:
| Livello | Minimo (€) | Indennità funzione (€) | Totale (€) |
| F2 | 2.504,10 | 232,41 | 2.736,51 |
| F1 | 2.192,55 | 154,94 | 2.347,49 |
| E2 | 1.985,39 | 77,47 | 2.062,86 |
| E1 | 1.839,16 | - | 1.839,16 |
| D3/D2 | 1.839,16 / 1.727,83 | - | 1.839,16 / 1.727,83 |
| D1/C3 | 1.637,56 | - | 1.637,56 |
| C2 | 1.591,06 | - | 1.591,06 |
| C1 | 1.545,21 | - | 1.545,21 |
| B | 1.436,78 | - | 1.436,78 |
| A2/A1 | 1.372,53 / 1.359,88 | - | 1.372,53 / 1.359,88 |
Gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e i sociopedagogici ricevono un incremento mensile aggiuntivo di 41€ dal 2025. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 viene introdotta la quattordicesima, pari alla metà della retribuzione mensile, erogata generalmente a giugno. I fringe benefit e il welfare aziendale sono obbligatori in molti casi, secondo le prescrizioni contrattuali.
Il calcolo della paga oraria avviene dividendo l’importo mensile per 165, in caso di orario settimanale di 38 ore.
Il diritto al riposo annuale retribuito è disciplinato sia dalla Costituzione Italiana (art. 36, comma 3) sia dall’articolo 60 del CCNL cooperative sociali, che garantisce a tutti i lavoratori:
Durante malattia regolarmente certificata durante il periodo di ferie, le ferie vengono sospese secondo quanto disposto dal CCNL e dalla normativa di settore.
Oltre alle ferie, il contratto cooperative sociali regola:
La disciplina delle assenze per malattia nel contratto cooperative sociali prevede obblighi stringenti sia per i lavoratori che per il datore:
Le regole sono simili in caso di infortunio sul lavoro, integrate dalle garanzie INAIL.
La cessazione del rapporto di lavoro sia per dimissioni sia per licenziamento deve avvenire nel rispetto di termini di preavviso (art. 33 CCNL), comunicazione scritta, e garanzia di permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
| Livello | Preavviso fino a 3 anni (giorni) | Preavviso oltre 3 anni (giorni) |
| A1, A2, B1, C1 | 15 | 30 |
| C2 | 30 | 45 |
| C3, D1, D2, D3, E1 | 45 | 60 |
| E2, F1, F2 | 90 | 120 |
Chi risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve versare all’altra parte un’indennità equiparata al mancato preavviso. Il periodo di preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione da parte dell’impresa. Durante questo periodo i lavoratori possono richiedere permessi utili per la ricerca di un nuovo impiego.
Nel 2025 si consolida l’obbligo di contributo per assistenza sanitaria integrativa (10 euro/mese) e la diffusione di benefit aziendali flessibili, sia monetari che in servizi (welfare, buoni pasto, voucher formativi, fringe benefit).
Per il personale a tempo determinato, la clausola di stabilizzazione elevata al 25% garantisce condizioni di maggiore continuità lavorativa e sicurezza contrattuale per i lavoratori più a rischio occupazionale.