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Lavorare in una cooperativa sociale, come funziona il contratto. Retribuzioni e regole 2025

Quali sono le regole di lavoro nelle cooperative sociali e le retribuzioni previste nel 2025

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Lavorare in una cooperativa sociale, com

Lavorare all’interno di una cooperativa sociale nel 2025 significa aderire a un sistema giuridico e contrattuale specifico, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Come funziona il contratto nella cooperativa sociale: inquadramento, ambito di applicazione e novità 2025

Il contratto collettivo per le cooperative sociali si applica a dipendenti delle imprese operanti nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Tale CCNL disciplina non solo la retribuzione e l’orario, ma anche l’inquadramento professionale, il trattamento economico, i diritti sindacali e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Dal 2025 il contratto resta in vigore fino al 31 dicembre, introducendo alcune novità chiave:

  • Introduzione della quattordicesima mensilità: riconosciuta a partire dal giugno 2025, pari alla metà della retribuzione mensile.
  • Maggiorazione delle retribuzioni minime in tre tranche, con la terza a ottobre 2025.
  • Aumento dei contributi per assistenza sanitaria integrativa (da 5 a 10 euro mensili).
  • Riconoscimento di 15 minuti di vestizione e svestizione compresi nell’orario di lavoro.
  • Superamento dell’obbligo di residenza in struttura e regolamentazione della reperibilità con indennità economica.
  • Clausola di stabilizzazione rafforzata per i lavoratori a tempo determinato (incremento al 25%).
  • Maggiore tutela per maternità: integrazione al 100% della retribuzione per l’astensione obbligatoria.
     

Classificazione, livelli di inquadramento e mansioni

Il CCNL cooperative sociali prevede una struttura articolata in sei livelli retributivi (da A a F), ciascuno associato a specifiche mansioni, competenze tecniche, responsabilità e autonomia. La classificazione determina sia la retribuzione che le prospettive di carriera:

  • Livello A: lavori di semplice esecuzione senza particolari competenze professionali.
  • Livello B: mansioni di base con richiesta di autonomia operativa e conoscenze tecniche essenziali.
  • Livello C: attività più complesse, coinvolgono supervisione e competenze organizzative avanzate.
  • Livello D–F: posizioni di responsabilità gestionale, coordinamento, leadership e specializzazione tecnica. Gli educatori degli asili nido e delle strutture socio-educative accedono, dal 2026, almeno al livello D2.

I livelli retributivi determinano anche il trattamento economico in caso di aspettativa, malattia, licenziamento, dimissioni e tutte le indennità aggiuntive previste dal contratto (come l’indennità di funzione per i livelli superiori).

Orario di lavoro, straordinari, turni e regole su vestizione e svestizione

L’orario settimanale standard, secondo CCNL cooperative sociali, è fissato a 38-40 ore. L’organizzazione dell’orario può variare per esigenze operative delle strutture. Sono precisate le regole sugli straordinari:

  • Straordinari diurni e lavoro festivo/domenicale: maggiorazione del 15%.
  • Straordinari notturni, lavoro notturno festivo, diurno festivo: maggiorazioni fino al 50%.
  • Lavoro notturno continuativo: indennità aggiuntiva calcolata su base oraria.

Dal 2025, sono inoltre riconosciuti 15 minuti di tempo di vestizione e svestizione come parte integrante dell’orario di lavoro. La pianificazione prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali per garantire equità e rispetto delle esigenze personali. Ulteriori dettagli sono disciplinati dagli articoli 51-58 del CCNL e dal Ministero del Lavoro.

Retribuzioni e tabelle salariali aggiornate 2025

Le retribuzioni nel contratto cooperative sociali nel 2025 sono regolate da tabelle salariali aggiornate in seguito al rinnovo del CCNL. Tali tabelle specificano il minimo retributivo mensile per ogni livello contrattuale, gli importi delle indennità di funzione, il premio di risultato territoriale e il calcolo corretto delle ore di lavoro.

Saranno erogati tre aumenti retributivi (l’ultimo a ottobre 2025). A titolo esemplificativo, dal ottobre 2025 le retribuzioni minime mensili sono le seguenti:

Livello Minimo (€) Indennità funzione (€) Totale (€)
F2 2.504,10 232,41 2.736,51
F1 2.192,55 154,94 2.347,49
E2 1.985,39 77,47 2.062,86
E1 1.839,16 - 1.839,16
D3/D2 1.839,16 / 1.727,83 - 1.839,16 / 1.727,83
D1/C3 1.637,56 - 1.637,56
C2 1.591,06 - 1.591,06
C1 1.545,21 - 1.545,21
B 1.436,78 - 1.436,78
A2/A1 1.372,53 / 1.359,88 - 1.372,53 / 1.359,88

Gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e i sociopedagogici ricevono un incremento mensile aggiuntivo di 41€ dal 2025. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 viene introdotta la quattordicesima, pari alla metà della retribuzione mensile, erogata generalmente a giugno. I fringe benefit e il welfare aziendale sono obbligatori in molti casi, secondo le prescrizioni contrattuali.

Il calcolo della paga oraria avviene dividendo l’importo mensile per 165, in caso di orario settimanale di 38 ore.

Ferie e permessi: disciplina, maturazione e festività soppresse

Il diritto al riposo annuale retribuito è disciplinato sia dalla Costituzione Italiana (art. 36, comma 3) sia dall’articolo 60 del CCNL cooperative sociali, che garantisce a tutti i lavoratori:

  • 26 giorni di ferie retribuite all’anno, calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.
  • Durante le ferie si percepisce la normale retribuzione.
  • Il periodo di ferie consecutive non può eccedere 3 settimane, salvo diversi accordi aziendali.
  • 4 giorni annui di permesso retribuito aggiuntivo in sostituzione delle festività abolite dalle norme vigenti.
  • Le ferie non sono rinunciabili né monetizzabili, salvo cessazione rapporto.
  • In caso di motivate esigenze di servizio, la fruizione delle ferie può essere rimandata, ma con intesa tra le parti.
  • Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto vengono liquidate in proporzione.
  • Il periodo di preavviso non coincide con il periodo di ferie.

Durante malattia regolarmente certificata durante il periodo di ferie, le ferie vengono sospese secondo quanto disposto dal CCNL e dalla normativa di settore.

Permessi, aspettativa e congedo

Oltre alle ferie, il contratto cooperative sociali regola:

  • Permessi retribuiti: 4 giornate annue per festività soppresse, oltre a permessi per motivi personali e sindacali regolati dai singoli articoli contrattuali.
  • Aspettativa non retribuita: concessa per motivi personali, studio, incarichi pubblici, con limiti quantitativi (6 mesi in tutto il rapporto).
  • Congedi specifici: matrimoni, lutti, maternità e paternità secondo la normativa vigente e l’art. 63 CCNL.
  • Tutela della maternità: dal 2025, l’astensione obbligatoria viene integrata al 100% della retribuzione.

Assenze per malattia e infortunio: disciplina e tutele

La disciplina delle assenze per malattia nel contratto cooperative sociali prevede obblighi stringenti sia per i lavoratori che per il datore:

  • La malattia deve essere comunicata prontamente, possibilmente entro la prima ora lavorativa.
  • È necessario fornire documentazione medica con protocollo telematico.
  • Posto di lavoro garantito per massimo 12 mesi in tre anni (periodo di comporto): in caso di gravi patologie oncologiche/cure salvavita, i giorni relativi non sono conteggiati.
  • Durante l’assenza, si matura un’indennità: 50% della retribuzione dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno.
  • Superato il periodo di comporto, il datore può rescindere il contratto.

Le regole sono simili in caso di infortunio sul lavoro, integrate dalle garanzie INAIL.

Dimissioni e licenziamento: termini di preavviso e procedure

La cessazione del rapporto di lavoro sia per dimissioni sia per licenziamento deve avvenire nel rispetto di termini di preavviso (art. 33 CCNL), comunicazione scritta, e garanzia di permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

Livello Preavviso fino a 3 anni (giorni) Preavviso oltre 3 anni (giorni)
A1, A2, B1, C1 15 30
C2 30 45
C3, D1, D2, D3, E1 45 60
E2, F1, F2 90 120

Chi risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve versare all’altra parte un’indennità equiparata al mancato preavviso. Il periodo di preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione da parte dell’impresa. Durante questo periodo i lavoratori possono richiedere permessi utili per la ricerca di un nuovo impiego.

Altri diritti e welfare: sanità integrativa, benefit e stabilizzazione

Nel 2025 si consolida l’obbligo di contributo per assistenza sanitaria integrativa (10 euro/mese) e la diffusione di benefit aziendali flessibili, sia monetari che in servizi (welfare, buoni pasto, voucher formativi, fringe benefit).

Per il personale a tempo determinato, la clausola di stabilizzazione elevata al 25% garantisce condizioni di maggiore continuità lavorativa e sicurezza contrattuale per i lavoratori più a rischio occupazionale.

Fonti e approfondimenti

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