Il contratto Enasarco è una tipologia di contratto valida per coloro che appartengono alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), ente previdenziale per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio che prevede una serie di servizi pensionistici integrativi a quelli previsti dall'Inps.
Il contratto Ensarco rientra nei rapporti di lavoro tra le aziende e i soggetti che svolgono la professione di agente di commercio o di rappresentanti monomandatari e prevede regole specifiche e determinate ai fini di calcoli retributivi e previdenziali. Vediamo quali sono le regole previste per il contratto Enasarco.
Il contratto di agenzia commercio è una tipologia contrattuale obbligatoria per gli agenti di commercio, o monomandatari o plurimandatari, che devono iscriversi alla Fondazione Enasarco per il riconoscimento dei contributi di anzianità che permettono agli agenti di commercio di andare in pensione. Agenti e rappresentanti di commercio devono, infatti, iscriversi obbligatoriamente all’Inps ma sono anche obbligati ad iscriversi all’Enasarco.
Il contratto Enasarco è, dunque, obbligatorio per chiunque decide di diventare un agente di commercio o di assumerne uno, perchè la maggior parte dei guadagni di questi lavoratori dipendono dalle provvigioni considerando che non è previsto uno stipendio fisso. Per gli agenti è previsto il versamento di un contributo al Fondo.
Il contributo previdenziale Enasarco, attualmente, è del 13,75% sull'imponibile delle provvigioni fatturate e per il 50% è a carico dell'agente di commercio e per il 50% è a carico dell'azienda preponente. I contributi calcolati dal contratto Enasarco si sommano a quelli calcolati dall’Inps per un importo finale unico.
Sono stati definiti contributi minimi e massimi da versare entro l'anno solare: il minimale da versare per gli agenti di commercio monomandatari è di 824 euro l’anno e quello per gli agenti di commercio Plurimandatari è di 412 euro.
Il massimale, invece, per gli agenti di commercio monomandatari è di 32.500 euro e per gli agenti di commercio plurimandatari è di 22.000 euro. Per il raggiungimento della pensione finale della Fondazione bisogna maturare almeno 20 anni di contributi. Chi non raggiunge tale anzianità contributiva e smette di essere agente di commercio può comunque versare i contributi volontari.
Per quanto riguarda il capitolo tasse, anche per l’agente di commercio è previsto ogni anno il pagamento di Irpef e Irap da calcolare in base al fatturato dell’agente di commercio stesso.
Per l’agente di commercio iscritto alla Fondazione Enasarco non sono, in realtà, previsti orari di lavoro da rispettare come quelli previsti per i lavoratori con contratto di dipendenza, sia a tempo determinato che indeterminato, ponendosi come sorta di lavoratori autonomi. Ciò non significa, però, che non debbano osservare eventuali orari di lavoro organizzati dal preponente per un migliore svolgimento dell’attività stessa.
Tuttavia, tanto quanto, da una parte, il preponente non può imporre all’agente obblighi incompatibili con la propria autonomia, dall’altro lato l’agente, anche se autonome deve comunque rispettare in generale le linee guida del preponente.
Il contratto di agente di commercio inizia solitamente a tempo determinato e quando si protrae nel tempo si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto è a tempo indeterminato, le parti coinvolte possono entrambe recedere il contratto a condizione di dare un preavviso entro un termine stabilito che deve essere almeno di un mese e non di meno per il primo anno di durata del contratto.
Il termine di preavviso sale poi e non può essere inferiore a due mesi per il secondo anno; tre mesi per il terzo anno iniziato; quattro mesi per il quarto anno; cinque mesi per il quinto anno; e sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata e, a meno che non intercorra un accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. Non è prevista la risoluzione senza preavviso con erogazione di relativa di indennità sostitutiva.
Il contratto Enasarco in sé non prevede per gli agenti di commercio le ferie ma si concordano i periodi di riposo, per iscritto, tra agente e casa mandante.
Nei casi di malattia, per l’agente che non è in grado di svolgere il suo lavoro, il rapporto resta sospeso e la casa mandante può nominare un sostituto, che lavorerà seguendo l’organizzazione dell’agente. L'agente che si assenta dal lavoro e non è in grado di eseguire il suo incarico deve dare immediato avviso al preponente e se non lo fa sarà obbligato al risarcimento del danno. Il periodo di cosiddetta malattia non prevede retribuzione per l’agente e in ogni caso la malattia non può durare oltre 6 mesi. Trascorso questo termine, se l’agente non torna a lavoro, il preponente ha facoltà di risolvere il mandato.