Non è sufficiente l'invio via pec (posta elettronica certificata) o via email per renderlo valido. Prima condizione fondamentale è la sottoscrizione di entrambe le parti in causa ovvero datore e lavoratore. In termini pratici, dopo all'invio del contratto deve seguire l'accettazione esplicita ovvero la firma del ricevente.
In tempi smart come quelli attuali in cui sempre più professioni possono essere svolte a distanza dalla sede centrale dell'azienda, ci domandiamo se è valido il contratto di lavoro o di consulenza siglato via posta elettronica.
Può infatti accadere che datore di lavoro e candidato all'assunzione o comunque a una collaborazione raggiungano un accordo sulle mansioni da svolgere e il compenso da corrispondere, ma non hanno la possibilità materiale di incontrarsi per firmare il contratto che li lega.
L'intesa raggiunta ha valore o deve essere annullata? In pratica, è indispensabile la copia cartacea firmata? A collocare un punto fermo sulla questione è stata la Corte di Cassazione che si è espressa colmando così un vuoto legislativo. Approfondiamo quindi:
Nel contratto di lavoro non devono mai essere assenti l'identità delle parti e il luogo di lavoro ovvero l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi nonché della sede o del domicilio del datore.
Dopodiché devono essere espressamente indicati la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata con la precisazione se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, facendo attenzione alle clausole. Altri aspetti imprescindibili sono l'inquadramento, il livello e la qualifica e la descrizione delle mansioni così come l'importo iniziale della retribuzione e di relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento.
Il compenso può essere determinato liberamente dalle parti, nel rispetto di un limite minimo, individuato nei valori di paga base fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Spazio dunque (se previsto) alla durata del periodo di prova, e alla durata delle ferie retribuite nonché le modalità di determinazione e di fruizione. Infine, ma non di minore importanza, non devono mai mancare nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti né l'orario di lavoro e né i termini di preavviso in caso di recesso.
Fissati allora questi punti fermi ovvero i contenuti del contratto di lavoro valido, non è sufficiente l'invio via pec (posta elettronica certificata) o via email per renderlo valido. Prima condizione fondamentale è la sottoscrizione di entrambe le parti in causa ovvero datore e lavoratore.
In termini pratici, dopo all'invio del contratto deve seguire l'accettazione esplicita ovvero la firma del ricevente.
I giudici della Corte di Cassazione scrivono testualmente che l'accettazione esplicita e il comportamento concludente devono essere "tali da rendere plausibile sul piano logico e giuridico la ritenuta legittimità della condotta della società, riguardata non come volta a impedire il verificarsi dell’evento indicato come condizione sospensiva e così l’efficacia del contatto concluso, ma come libera determinazione assunta nel corso delle trattative ancora pendenti per il venir meno, nelle more del rilascio del necessario visto, dell’opportunità dell’ipotizzata assunzione".
A norma di legge, il contratto di lavoro è un accordo tra le parti a forma libera, salvo i casi per i quali la legge espressamente prevede il vincolo della forma scritta, che ha a oggetto lo scambio fra prestazione di lavoro e retribuzione. Il Codice civile distingue due tipi di rapporto.
C'è quello subordinato, secondo cui il prestatore si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Di diversa tipologia è quello da autonomo, quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per alcuni elementi del contratto è possibile fare esplicito rinvio alle disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, anche a quello territoriale o aziendale.