Se stai valutando un contratto di somministrazione è fondamentale conoscere tutti gli aspetti economici e normativi che regolano questo particolare rapporto di lavoro, dalle retribuzioni ai diritti, fino alle tutele in caso di cessazione.
Il contratto di lavoro in somministrazione rientra tra le tipologie di contratto che si possono stipulare per definire rapporti di lavoro e regolare le relative attività. Questa formula contrattuale regola i lavoratori interinali coinvolgendo tre parti:
Il contratto di lavoro in somministrazione 2025 può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nel caso di contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro non può durare più di 36 mesi. È possibile prorogare il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato per un massimo di cinque volte, dopodiché scatta la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il DDL Lavoro 2025 ha introdotto importanti modifiche al regime della somministrazione. In particolare:
Gli stipendi previsti dal contratto di somministrazione 2025 sono gli stessi previsti dal CCNL di riferimento per l'attività che il lavoratore deve svolgere presso l'utilizzatore. Il datore di lavoro deve comunicare all'agenzia di somministrazione lo stipendio lordo e netto pagato a dipendenti con mansioni analoghe a quelle del lavoratore in somministrazione.
L'agenzia per il lavoro, sulla base di queste informazioni, paga lo stipendio al lavoratore insieme ai contributi previdenziali e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). È importante sottolineare che, secondo il principio di parità di trattamento, il lavoratore somministrato ha diritto alle medesime condizioni economiche e normative dei dipendenti diretti dell'utilizzatore di pari livello e mansioni.
Se l'agenzia non paga tutto o parte di quanto dovuto al lavoratore, gli importi che il lavoratore deve ricevere devono essere versati dal datore di lavoro, che può poi rivalersi sull'agenzia per il lavoro.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione è prevista un'indennità di disponibilità durante i periodi di inattività tra una missione e l'altra. Secondo le recenti novità normative, questa indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. Questo rappresenta una tutela economica importante nei periodi in cui il lavoratore è a disposizione dell'agenzia ma non è impiegato presso un'azienda utilizzatrice.
Il contratto di lavoro in somministrazione 2025 prevede per i lavoratori assunti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, le stesse regole, tutele e diritti per quanto riguarda ferie, permessi e malattia previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'impresa utilizzatrice, a parità di inquadramento e di orario.
Ciò significa che ai lavoratori con contratto di somministrazione spettano:
I lavoratori somministrati hanno inoltre diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative oppure al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il lavoratore in somministrazione può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda utilizzatrice.
La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro avviene nella misura prevista dai singoli CCNL applicati dall'impresa utilizzatrice. È anche possibile, secondo il CCNL delle Agenzie di Somministrazione, cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione dipendente della medesima Agenzia e in missione presso lo stesso utilizzatore.
Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione 2025 può essere licenziato e presentare le dimissioni esattamente come il lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato. Il licenziamento può scattare nei seguenti casi:
Per quanto riguarda le dimissioni, il lavoratore con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha la possibilità di presentarle in qualsiasi momento, rispettando il periodo di preavviso previsto dal CCNL con cui è stato inquadrato. Il lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato può, invece, presentare le dimissioni solo per giusta causa.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione, in caso di licenziamento, possono presentare domanda per la richiesta dell'indennità di disoccupazione NASpI. Tuttavia, è importante sottolineare che dal 2025 sono entrate in vigore nuove e più stringenti condizioni per l'accesso alla NASpI.
In particolare, i lavoratori che si dimettono volontariamente da un impiego a tempo indeterminato e nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione, in caso di successiva perdita involontaria del lavoro, per accedere alla NASpI dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro. Questa nuova disposizione non si applica nei casi di dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità/paternità.