Contratto Edile stipendi, orari turni, permessi, ferie, malattia, disoccupazione licenziamenti

Cosa prevede il CCNL Edilizia e quali sono le norme previste per stipendi, orari di lavoro, permessi, ferie, malattia, licenziamenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
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Cosa prevede il Contratto Edilizia?

Il CCNL Edilizia prevede norme per la disciplina del lavoro nel settore Edile prevedendo diversi livelli di inquadramento e relativa retribuzione, regole per ferie, permessi, malattia e licenziamenti.

Come funziona il CCNL Edilizia? Quali sono le norme decise in materia di stipendi, orari turni, permessi, ferie, malattia, disoccupazione licenziamenti del contratto edile 2019. Il rinnovo del CCNL edile avviene ogni tre anni. Cerchiamo di conoscere insieme cosa prevede il CCNL Edilizia e tutti gli aspetti che disciplinano il lavoro nel settore edile.

CCNL Edilizia: stipendi

Il Contratto Edile è stato rinnovato lo scorso anno, sopprimendo i livelli 8 e 8q, mantenendo inquadramenti e trattamenti economici pre-esistenti e prevedendo aumenti retributivi in tre fasi; (primo luglio 2018; primo luglio 2019; primo settembre 2020.

Sette, dunque, ora i livelli previsti per i lavoratori del settore edile cui corrisponde una diversa retribuzione:

  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 1 lo stipendio mensile è di 1.393,56 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 2 (operaio/impiegato) lo stipendio mensile è di 1.545,08 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 3 (operai/impiegato) lo stipendio mensile è di 1.660,95 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 4 (operaio/impiegato) lo stipendio mensile è di 1.750,09 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 5 lo stipendio mensile è di 1.839,20 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 6 lo stipendio mensile è di 2.106,59 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 7 lo stipendio mensile è di 2.284,86 euro;
  • per i lavoratori inquadrati nel Livello 7q lo stipendio mensile è di 2.424,86 euro.

Contratto edile: orari

Per quanto riguarda gli orari di lavoro dei dipendenti del settore edile, l'orario normale di lavoro previsto da contratto è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Ulteriori ore di lavoro che superino gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale dà diritto al lavoratore a maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.

CCNL Edilizia: ferie e permessi

Per quanto riguarda le ferie, il lavoratore matura quattro settimane di ferie ogni anno, due delle quali settimane deve essere obbligatoriamente fruite nell’anno di maturazione e le altre due si possono usare entro due anni dall’anno di maturazione.

Per quanto riguarda i permessi, il nuovo rinnovo contrattuale del CCNL Edile ha stabilito che l’azienda ha l’obbligo di concedere permessi per la frequenza di corsi universitari a condizione che la durata sia almeno di 150 ore.

I permessi dei lavoratori del settore edile maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato e gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi si possono fruire quanto il lavoratore ne abbia bisogno, dando preventiva comunicazione di almeno e sempre considerando le esigenze di lavoro d’azienda.

Sono, inoltre, previsti 15 giorni consecutivi di permessi retribuiti per congedo matrimoniale.

E’ previsto anche un riposo settimanale di 24 ore consecutive che solitamente cade di domenica.

Malattia in Contratto edile

Anche nel settore edile, come nella maggior parte dei settori regolati da un contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro per nove mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Se si ha una ricaduta della malattia o in caso di più malattie, il lavoratore ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro per nove mesi in venti mesi.

Disoccupazione e licenziamenti Contratto Edilizia

Nei casi di licenziamento, il contratto dell’edilizia prevede che sia dato al datore di lavoro un periodo di preavviso. E’ bene precisare che i periodi di preavviso di licenziamento non sono uguali per tutti i lavori ma variano in base a livello, se si è operai, impiegati o dirigenti, e dall’anzianità di servizio.

E’ ammesso il licenziamento senza preavviso esclusivamente per giusta causa, per motivi talmente gravi che non permettono di portare avanti, anche temporaneamente il rapporto di lavoro, come per esempio nel caso in cui si scopra che il dipendente stesso ha rubato in azienda.

Il preavviso è previsto anche nel caso sia il dipendente a voler lasciare il lavoro presentando le dimissioni.

I lavoratori licenziati o che presentano dimissioni per giusta causa hanno possibilità di richiedere la Naspi per la disoccupazione seguendo la procedura Inps prevista per tutti coloro che restano in totale stato di disoccupazione involontaria.