Il CCNL Farmacia provata regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse e il personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Come funziona il contratto farmacia privata e cosa prevede per stipendi, livelli, ferie, permessi, malattia, licenziamento, straordinari dei dipendenti di una farmacia? Di seguito cerchiamo di fornire tutte le informazioni relative al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti da farmacia privata.
Il dipendenti di farmacie private sono divisi in 7 livelli pià l'Area Quadri A e sono:
Gli stipendi totali sono, per tutti i livelli, la somma di stipendio minimo, contingenza, EDR e indennità speciale e sono:
Per i farmacisti dipendenti di farmacie private sono previste tredicesima e quattordicesima e per quanto riguarda gli straordinari, essi devono avere carattere di eccezionalità, e vengono retribuiti con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria del normale stipendio e sono:
Le ferie previste dal CCNL farmacia privata sono di 26 giorni all’anno e vengono escluse dal calcolo delle ferie le domeniche e le festività nazionali. Il datore di lavoro può decidere il periodo delle ferie da maggio ad ottobre, sempre previa disponibilità dei dipendenti in funzione delle esigenze della farmacia.
Il lavoratore di una farmacia ha un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica ma se la domenica o la giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio e può godere del riposo compensativo in un altro giorno.
I permessi retribuiti previsti dal CCNL farmacia privata sono di 40 ore annuali e da concordare in base ad esigenze dell’attività e previo accordo con il datore di lavoro.
In caso di malattia, come previsto da ogni altro CCNL anche quello per farmacia privata prevede che in caso di malattia o infortunio il lavoratore dia immediata comunicazione al datore di lavoro e nel caso di mancata comunicazione entro un giorno, l'assenza viene considerata ingiustificata, con tutte le conseguenze del caso.
Il lavoratore deve poi inviare al datore di lavoro il certificato medico fatto dal proprio medico di caso e, nei casi di prolungamento della malattia stessa, anche gli altri certificati compreso quello che poi riporta la data della ripresa del lavoro. In caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, al rientro a lavoro il dipendente deve presentare al datore di lavoro il certificato medico che conferma che non ci sono pericoli di contagio da parte del lavoratore.
In caso di malattia, il farmacista dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni in un anno solare e se poi la malattia perdura il datore di lavoro può anche decidere per il licenziamento.
La retribuzione in malattia è del 100% della normale retribuzione mensile per i primi giorni, e del 50% della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al 20esimo giorno di malattia ed è pari a 2/3 della retribuzione giornaliera dal 21esimo giorno in poi. In ogni caso, il pagamento dell’indennità di malattia al lavoratore è a carico dell'Inps.
L’orario di lavoro per i lavoratori che contratto da farmacia privata è di 40 ore settimanali, distribuite solitamente su 5 giorni e mezzo. Pur se con qualche variazione, l’orario settimanale non può in ogni caso superare le 46 ore settimanali. Tuttavia, è possibile che vi sia anche una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro definita a livello regionale quando sussistono particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio.
E’ possibile recedere dal contratto farmacia privata prima della scadenza del termine, se si tratta di contratto a tempo determinato, senza preavviso, e dal contratto a tempo indeterminato se accade un evento che non permette la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, se si verifica cioè un evento motivato da una giusta.
Il licenziamento di un dipendente di una farmacia provata può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo con preavviso.