E’ compito degli infermieri assistere i medici ed altri specialisti nel trattamento diagnostico/terapeutico dei pazienti somministrando farmaci e monitorando le loro condizioni di salute fisica e mentale. La maggior parte degli infermieri lavora negli ospedali o nelle cliniche private e pubbliche, ma alcuni sono impiegati anche in scuole o case di riposo.
Gli infermieri vengono formati in base al reparto in cui lavorano e possono specializzarsi in settori come chirurgia, cure di emergenza, terapia intensiva, cure psichiatriche, oncologia, ostetricia, pediatria, geriatria, riabilitazione, e in base a specializzazione e settori, l’infermiere ha diversi compiti. Cosa prevede il contratto per gli infermieri ospedalieri e quali sono le regole da rispettare?
Lo stipendio degli infermieri ospedalieri dipende dal livello ricoperto. In base ai livelli, gli stipendi, dopo l’ultimo rinnovo dello scorso anno, sono i seguenti:
L’infermiere con contratto da ospedalieri ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito e, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, mentre per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
Sono poi previsti per tutti i dipendenti 4 giorni di riposo da fruire nell’anno solare e rientra tra i giorni festivi anche il giorno della ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, se cade in un giorno lavorativo. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio non sono monetizzabili ad accezione del caso in cui si verifichi cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i permessi, il contratto infermieri ospedalieri prevede che l’infermiere assunto abbia diritto ad otto giorni all’anno di permessi retribuiti in caso di partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento professionale facoltativo; a tre giorni consecutivi in caso di lutto da riconoscere a coniuge, convivente, parenti di secondo grado e affini entro il primo grado; a tre giorni per motivi personali o familiari, compresa la nascita dei figli; a 15 giorni consecutivi all’anno per matrimonio, sia religioso che civile. Il permesso per matrimonio deve essere fruito entro 45 giorni dal giorno del matrimonio.
Sono, inoltre, previsti un giorno intero di permesso retributivo per donazione di sangue, previo avviso almeno di tre giorni; tre giorni all’anno per presenza in tribunale; giornate intere per presenza ai seggi elettorali e anche più volte nel corso dell’anno; e giorni previsti dalla legge 104.
La legge 104/92 prevede, infatti, che il dipendente possa chiedere all’azienda di appartenenza tre giorni al mese di permessi retribuiti per assistere una persona con handicap in situazione di gravità che sia il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado. Sono preisti, infine, permessi per un massimo di 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Il contratto infermieri ospedalieri prevede il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi, che può prolungarsi di ulteriori 18 mesi previa richiesta precedente e solo in casi particolari e più gravi.
Per quanto riguarda la retribuzione in malattia, Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia, è: intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto, mentre per i periodi di assenza superiori ai primi 18 mesi non è prevista alcuna retribuzione.
Ricordiamo che anche nel caso degli infermieri, le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per l'intero anno solare. In questo caso, il godimento delle ferie deve essere prima autorizzato dal dirigente in base alle esigenze di servizio.
Per quanto riguarda l’aspettativa, secondo quanto previsti dal contratto infermieri ospedalieri, è possibile concedere periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in tre anni.
L'aspettativa, sempre non retribuita, è prevista anche nei casi di ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero, ma anche nei casi per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato.