Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico disciplina i rapporti di lavoro tra collaboratori domestici e datori di lavoro ed è stipulato tra le associazioni datoriali, Fidaldo, costituita da Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLC, ADLD, Donima e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf
Il contratto di lavoro domestico regola e disciplina su base nazionale il rapporto di lavoro tra collaboratori domestici e datori di lavoro. Vediamo quali sono le regole previste dal CCNL lavoro domestico per stipendi, mansioni, livelli, permessi, ferie, malattia, licenziamento.
I lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli, cui corrispondono diversi stipendi e mansioni e che sono:
Per quanto riguarda gli stipendi, per i lavoratori domestici conviventi lo stipendio minimo è di:
Per il lavoratori domestici non conviventi, lo stipendio minimo orario è di:
I lavoratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 16 ore annue per lavoratori conviventi e 12 ore annue per lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali. Sono, inoltre, previsti:
Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi e il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, stabilisce il periodo di ferie da giugno a settembre. Nel periodo di ferie, il lavoratore ha diritto per ogni giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della stipendio totale mensile.
Stando a quanto previsto dal CCNL lavoro domestico, in caso di malattia il lavoratore deve subito avvertire il datore di lavoro e presentare al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia dal proprio medico di base e che riporta la prognosi di inabilità al lavoro. Per i lavoratori conviventi non sussiste l’obbligo di invio del certificato medico.
Il lavoratore domestico, convivente o non convivente, conserva il posto di lavoro in caso di malattia:
Durante i periodi di malattia, fino al terzo giorno consecutivo, si percepisce il 50% della retribuzione globale, mentre dal quarto giorno in poi, si percepisce il 100% della retribuzione globale.
Il CCNL lavoro domestico prevede la possibilità per il datore di lavoro di licenziamento del dipendente seguendo, però, determinati termini di preavviso.
In particolare, per i rapporti di lavoro superiori alle 25 ore settimanali, il termine di preavviso di licenziamento è di 15 giorni per lavoratori che hanno maturato fino a 5 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e di 30 giorni per lavoratori che hanno maturato oltre 5 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, il termine di preavviso per licenziamento è di 8 giorni per lavoratori che hanno maturato fino a due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e di 15 giorni per lavoratori che hanno maturato oltre due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
Ai lavoratori domestici che cessano il proprio rapporto di lavoro spetta sempre il Tfr (Trattamento di fine rapporto).