Contratto lavoro domestico stipendi, mansioni, livelli, permessi, ferie, malattia, licenziamento

Regole e leggi relative al contratto di lavoro domestico e cosa prevede per stipendi e malattia: cosa c’è da sapere e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Contratto lavoro domestico stipendi, man

Cos’è il contratto di lavoro domestico?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico disciplina i rapporti di lavoro tra collaboratori domestici e datori di lavoro ed è stipulato tra le associazioni datoriali, Fidaldo, costituita da Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLC, ADLD, Donima e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf
 

Il contratto di lavoro domestico regola e disciplina su base nazionale il rapporto di lavoro tra collaboratori domestici e datori di lavoro. Vediamo quali sono le regole previste dal CCNL lavoro domestico per stipendi, mansioni, livelli, permessi, ferie, malattia, licenziamento.

Contratto lavoro domestico: stipendi, mansioni, livelli

I lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli, cui corrispondono diversi stipendi e mansioni e che sono:

  1. Livello A, che comprende i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, senza esperienza professionale o con esperienza professionale non superiore a 12 mesi, e che svolgono mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari;
  2. Livello A super, che comprende lavoratori che svolgono mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza alcuna prestazione di lavoro, come le baby sitter;
  3. Livello B, che comprende i collaboratori familiari con esperienza e che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, come pulizia e riassetto della casa, addetti a cucina, lavanderia; custode di abitazione privata; cameriere; giardiniere; addetto alla stireria; autista;
  4. Livello B super, che comprende la figura di assistente a persone autosufficienti con mansioni di assistenza a persone anziane o bambini autosufficienti, e, su richiesta, di pulizia della casa dove vivono gli assistiti;
  5. Livello C, che comprende i collaboratori familiari con specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, per i compiti assegnati e che operano con totale autonomia e responsabilità, come i cuochi con mansioni di addetto alla preparazione dei pasti e ulteriori compiti di cucina;
  6. Livello C Super, che comprende l’assistente a persone non autosufficienti con mansioni di assistenza e, se richieste, attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti;
  7. Livello D, che comprende i collaboratori familiari con requisiti professionali che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, come l’amministratore dei beni di famiglia, la governante, il maggiordomo;
  8. Livello D Super, che comprende la figura dell’assistente a persone non autosufficienti con mansioni di assistenza e, se richieste, mansioni di gestione e di coordinamento della casa.

Per quanto riguarda gli stipendi, per i lavoratori domestici conviventi lo stipendio minimo è di:

  1. 636,20 euro per il livello A;
  2. 751,88 euro il livello AS;
  3. 809,71 euro il livello B;
  4. 867,55 euro per il livello BS;
  5. 925,40 euro per il livello C;
  6. 983,22 euro per il livello CS;
  7. 1.156,72 euro + indennità di 171,04 euro per il livello D;
  8. 1.214,56 euro + indennità di 171,04 euro per il livello DS.

Per il lavoratori domestici non conviventi, lo stipendio minimo orario è di:

  1. 4,62 euro per il livello A;
  2. 5,45 euro per il livello AS;
  3. 5,78 euro per il livello B;
  4. 6,13 euro per il livello BS;
  5. 6,47 euro per il livello C;
  6. 6,82 euro per il livello CS;
  7. 7,87 euro per il livello D;
  8. 8,21 euro per il livello DS.

CCNL domestico: permessi e ferie

I lavoratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 16 ore annue per lavoratori conviventi e 12 ore annue per lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali. Sono, inoltre, previsti:

  1. 3 giorni di permesso retribuito per lutto;
  2. 2 giorni di permesso retribuito al lavoratore cui nasce un figlio;
  3. 15 giorni di permesso, anche continuativi, per matrimonio.

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi e il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, stabilisce il periodo di ferie da giugno a settembre. Nel periodo di ferie, il lavoratore ha diritto per ogni giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della stipendio totale mensile.

CCNL lavoro domestico: malattia

Stando a quanto previsto dal CCNL lavoro domestico, in caso di malattia il lavoratore deve subito avvertire il datore di lavoro e presentare al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia dal proprio medico di base e che riporta la prognosi di inabilità al lavoro. Per i lavoratori conviventi non sussiste l’obbligo di invio del certificato medico.

Il lavoratore domestico, convivente o non convivente, conserva il posto di lavoro in caso di malattia:

  1. per 10 giorni se ha maturato un’anzianità di lavoro fino a 6 mesi, superato il periodo di prova;
  2. per 45 giorni se ha maturato un’anzianità di lavoro da 6 mesi a 2 anni;
  3. per 180 giorni se ha maturato un’anzianità di lavoro di oltre 2 anni.

Durante i periodi di malattia, fino al terzo giorno consecutivo, si percepisce il 50% della retribuzione globale, mentre dal quarto giorno in poi, si percepisce il 100% della retribuzione globale.

Contratto lavoro domestico: licenziamento

Il CCNL lavoro domestico prevede la possibilità per il datore di lavoro di licenziamento del dipendente seguendo, però, determinati termini di preavviso.
In particolare, per i rapporti di lavoro superiori alle 25 ore settimanali, il termine di preavviso di licenziamento è di 15 giorni per lavoratori che hanno maturato fino a 5 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e di 30 giorni per lavoratori che hanno maturato oltre 5 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.

Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, il termine di preavviso per licenziamento è di 8 giorni per lavoratori che hanno maturato fino a due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e di 15 giorni per lavoratori che hanno maturato oltre due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
Ai lavoratori domestici che cessano il proprio rapporto di lavoro spetta sempre il Tfr (Trattamento di fine rapporto).