Nel contesto italiano, il contratto di lavoro domestico rappresenta la principale fonte normativa che disciplina i rapporti tra datori di lavoro privati e collaboratori domestici – colf, badanti, baby sitter – garantendo tutele essenziali a entrambe le parti.
Negli ultimi anni, il settore ha subito importanti aggiornamenti, soprattutto in relazione agli stipendi minimi, ai diritti dei lavoratori, alle procedure di assunzione e ai criteri di risoluzione del rapporto di lavoro. In questa panoramica completa, vengono affrontati e approfonditi tutti gli aspetti regolamentati dal CCNL Lavoro Domestico aggiornato al 2025.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro domestico (CCNL) si applica ai collaboratori che svolgono mansioni all’interno dell’ambiente familiare, siano essi italiani o stranieri purché in regola con i documenti. Tra le figure incluse vi sono:
Le principali tipologie contrattuali previste sono:
Il sistema di inquadramento dei lavoratori domestici si articola su otto livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). L’attribuzione a un livello dipende dalla complessità delle mansioni, dal grado di autonomia e dalla responsabilità affidata:
L’attribuzione del livello determina anche l’entità della retribuzione, i diritti alle indennità e la responsabilità nell’ambiente domestico.
Una delle novità più rilevanti per il lavoro domestico nel 2025 riguarda l’aggiornamento annuale degli stipendi minimi, collegati all’andamento dell’inflazione. Dal 1 gennaio 2025 entrano in vigore nuove tabelle retributive, che prevedono un aumento dei minimi dell’0,96% rispetto al 2024. Qui si riportano gli importi mensili lordi applicabili per i lavoratori conviventi:
Livello | Stipendio mensile (full-time) |
A | 736,25 € |
AS | 870,13 € |
B | 937,06 € |
BS | 1.003,99 € |
C | 1.070,94 € |
CS | 1.137,86 € |
D | 1.338,65 € + indennità funzione 197,95 € |
DS | 1.405,58 € + indennità funzione 197,95 € |
Per i lavoratori non conviventi la paga oraria minima nel 2025 oscilla, a seconda del livello, tra 5,35 € (livello A) e 9,5 € (livello DS). A queste cifre si aggiungono indennità sostitutive di vitto e alloggio, ove previste, e altre possibili maggiorazioni (ad es. per babysitter di minori di 6 anni o per assistenza contemporanea a più persone).
Le tabelle aggiornate e il dettaglio completo delle indennità possono essere scaricati dal sito ufficiale Assindatcolf Tabelle Retributive 2025.
Il CCNL stabilisce chiari limiti e modalità per l’organizzazione dell’orario settimanale e giornaliero:
Il lavoro notturno (tra le 22:00 e le 6:00) dà diritto a una maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria base per ogni ora lavorata. In caso di prestazioni durante giorni festivi o riposo domenicale, si applicano specifiche indennità e maggiorazioni fino al 60%, secondo la normativa contrattuale.
I permessi retribuiti per motivi personali rappresentano uno dei diritti cardine del CCNL:
Le ferie annuali sono fissate in 26 giorni lavorativi (equivalenti a 4 settimane e 2 giorni per anno), con la possibilità di frazionamento in due periodi e in linea di principio da godersi nel periodo giugno-settembre, salvo diverso accordo scritto.
Il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, secondo lo schema seguente:
La retribuzione durante la malattia è fissata al 50% nei primi 3 giorni consecutivi e al 100% dal quarto giorno in avanti, fino ai limiti previsti sopra. Il collaboratore è tenuto a presentare il certificato medico entro il giorno successivo all’inizio della malattia; per i conviventi non è obbligatoria la trasmissione, salvo richiesta specifica.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applicano le stesse tutele e la denuncia deve essere trasmessa all’INAIL a cura del datore di lavoro, che corrisponde la paga per i primi 3 giorni di assenza.
Il licenziamento nel lavoro domestico può avvenire senza obbligo di motivazione, ma deve sempre rispettare precisi tempi di preavviso, la cui durata è parametrata a orario settimanale e anzianità:
Tipologia rapporto | Anzianità | Preavviso |
≥25 ore/settimana | 0-5 anni | 15 giorni |
≥25 ore/settimana | >5 anni | 30 giorni |
<25 ore/settimana | 0-2 anni | 8 giorni |
<25 ore/settimana | >2 anni | 15 giorni |
La mancata concessione del preavviso dà diritto a un’indennità sostitutiva pari alle giornate non lavorate. In caso di licenziamento per giusta causa, il recesso può essere immediato, ma devono essere indicati nella lettera i motivi gravissimi (es. lesioni, furto, assenze ingiustificate oltre 5 giorni).
Al termine del rapporto di lavoro spettano:
Si precisa che dal 2025 la comunicazione di cessazione del rapporto va effettuata telematicamente all'INPS entro 5 giorni lavorativi dalla data di termine del rapporto.
Per regolarizzare correttamente il rapporto, la comunicazione obbligatoria di assunzione va inoltrata prima dell’inizio dell’attività all’INPS tramite il “Cassetto per il lavoro domestico”, app mobile, Contact Center o tramite intermediari abilitati. Sono necessari:
Per prestazioni saltuarie e occasionali resta disponibile il Libretto famiglia, con limiti economici annuali (5.000 euro per prestatore, 10.000 euro per utilizzatore; 2.500 euro per prestatore presso lo stesso utilizzatore) e acquisto di voucher da 10 euro/ora. Le prestazioni occasioni si riferiscono solo ad attività non continuative quali baby sitting, giardinaggio, ripetizioni private, piccole manutenzioni, assistenza domiciliare.
I contributi previdenziali devono essere versati trimestralmente all’INPS, in base all’orario di lavoro e all’inquadramento del collaboratore; sono obbligatori anche per i rapporti part-time o saltuari. Dal 2025 è confermata la presenza della Cassa Colf, fondo bilaterale che offre tutele sanitarie e servizi integrativi a favore di lavoratori e famiglie (rimborsi per visite specialistiche, ricoveri, consulenza Sindacale).
Il datore di lavoro può dedurre fiscalmente fino a 1.549,37 € dei contributi previdenziali versati, mentre chi assume un assistente familiare per persona non autosufficiente può anche detrarre il 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € l’anno (limite di reddito a 40.000 €).
Il CCNL prevede:
Il datore ha l’obbligo di garantire un ambiente rispettoso e sicuro sotto il profilo normativo e deve informare il lavoratore su eventuali dispositivi elettronici installati, nel rispetto della privacy. Maggiori dettagli e casi specifici sono disponibili presso il servizio FAQ Assindatcolf.