Il lavoro stagionale, come lascia intendere la stessa formula, indica una occupazione che si svolge per un determinato periodo di tempo all’anno solitamente coincidente, appunto, con una particolare stagionale e soprattutto nel periodo estivo le richieste di lavoratori stagionali, tra camerieri, bagnini, animatori, sono tantissime.
Il periodo estivo, più che qualsiasi altro periodo dell’anno, è ricco di richieste di lavori stagionali per alberghi, hotel, stabilimenti balneari, ma anche villaggi, sia di mare che di montagna, alla ricerca di baristi, camerieri, cuochi, aiutanti in cucina, animatori, baby sitter per ludoteche estive, bagnini e non solo. Ma quest’anno, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, sembra davvero difficile trovare persone disposte a svolgere un lavoro stagionale.
Il motivo di tale difficoltà è da ricercare soprattutto negli stancanti orari di lavoro che solitamente i datori di lavoro fanno fare ai dipendenti a fronte di paghe bassissime, che in alcuni casi non raggiungono nemmeno i mille euro, e vitto e alloggio che nella maggior parte dei casi lasciano letteralmente a desiderare. Eppure anche il lavoro stagionale è disciplinato da contratto e regole apposite.
Il contratto di lavoro stagionale è previsto per una serie di occupazioni che, secondo la normativa in vigore, si dividono in attività stagionali definite dalla legge e attività stagionali definite dai contratti collettivi di lavoro.
Rientrano tra le attività stagionali definite dalla legge, occupazioni come raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.); raccolta e spremitura delle olive; produzione del vino comune; pesca e lavorazione del tonno e lavorazione delle sardine sott’olio; sgusciatura delle mandorle; diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero; mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi; maciullazione e stigliatura della canapa; raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde; taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto; produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino; produzione di liquirizia; spalatura della neve; ecc.
Poi vi sono le attività stagionali definite dai contratti collettivi di lavoro che non prevedono un elenco ma si adeguano ai tempi che cambiano, alle nuove tecnologie, ai nuovi settori economici.
Il contratto di lavoro stagionale è, per definizione, un contratto di lavoro a tempo determinato ma non prevede la durata massima prevista per i contratti ordinari contratti a tempo determinato e ciò significa che non vale in questo caso il limite dei 24 mesi come previsto per gli altri CCNL.
Non è prevista una durata specifica per il contratto del lavoro stagionale, dipende dalle attività che si svolgono e dalle esigenze lavorativa, e in ogni caso il contratto di lavoro stagionale si può rinnovare e prorogare e le proroghe devono essere comunicate entro 5 giorni dal loro verificarsi tramite modello Unilav per l'assunzione.
Se il dipendente viene riassunto dalla stessa azienda con contratto a termine, tra il rapporto cessato e il nuovo devono trascorrere almeno 10 giorni se il primo rapporto ha avuto durata pari o inferiore ai sei mesi o almeno 20 giorni se il primo rapporto è stato di durata superiore ai sei mesi. Se non si rispetta il periodo di interruzione, il secondo contratto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I contratti di lavoro stagionali, come gli altri contratti a tempo determinato, prevedono un costo Inps a carico dell’azienda maggiore rispetto a quelli a tempo indeterminato per il cosiddetto contributo addizionale pari all’1,40% che serve per finanziare l’indennità di disoccupazione Naspi, calcolato sull’imponibile previdenziale. Questo contributo, insieme agli altri contributi previdenziali, versato con modello F24.
Per il resto, i diritti dei lavoratori stagionali sono gli stessi dei lavoratori regolarmente assunti in azienda, valgono per i lavoratori stagionali, cioè ferie, permessi retribuiti, malattia (con retribuzione e garanzia di mantenere il proprio posto di lavoro), pagamento del Tfr da parte del datore di lavoro.
Inoltre, anche il contratto di lavoro stagionale, come qualsiasi altro contratto a tempo determinato, permette al lavoratore di presentare le dimissioni ma solo durante il periodo di prova, e in tal caso si può recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza giustificazioni, o per giusta causa, se si verificano condizioni e fatti gravi che pregiudichino la fiducia tra le parti.