Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario disciplina e prevede regole per la gestione dei rapporti di lavoro del personale sanitario delle strutture ospedaliere con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del servizio sanitario nazionale.
E' stato firmato il rinnovo definitivo del contratto di medici ospedalieri ma anche infermieri e operatori sanitari, che prevede innanzitutto un aumento di stipendio di 86 euro mensili in busta paga per i dipendenti sanitari, compresi gli elementi perequativi decrescenti per le qualifiche maggiori. Vediamo quali sono le regole del contratto dei medici ospedalieri e cosa prevede per stipendi, livelli, ferie, malattie, permessi, aspettativa.
Il contratto medici ospedalieri vale per il personale di diverse aree prestazionali che sono: Area delle professioni sanitarie; Area delle professioni socio-sanitarie; Area di amministrazione dei fattori produttivi; Area tecnico-ambientale.
Lo stipendio dei medici dipende da livelli di posizione individuale di anzianità, fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica, indennità professionale specifica, indennità correlate al lavoro e premi correlati alla performance organizzativa e individuale, compensi per lavoro straordinario, indennità d’incarico e di coordinamento ad esaurimento.
Il contratto per i medici ospedalieri prevede 13 mensilità e la mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. Gli stipendi per livelli sono:
Chi ha un contratto medici ospedalieri, in ogni anno di servizio, ha diritto ad un periodo di ferie retribuito durante il quale spetta l'intera retribuzione prevista. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
Per chi, invece, lavora sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Inoltre, tutti i dipendenti hanno diritto ad ulteriori 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, tranne che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e il dipendente che ha usufruito dei permessi giornalieri o permessi previsti da particolari disposizioni di legge mantiene comunque il suo diritto alle ferie maturate.
Per quanto riguarda i permessi, quelli giornalieri retribuiti del contratto medici ospedalieri sono di 8 giorni nei casi di partecipazione a concorsi o esami: di tre giorni nei casi di lutto; di 15 giorni consecutivi per matrimonio, quest'ultimo fruibile anche entro 45 giorni dalla data in cui è avvenuto il matrimonio.
In tutti questi casi appena riportati, il dipendente ha diritto a percepire l’intera retribuzione ma non i compensi per prestazioni lavoro straordinario e le indennità che richiedono lo svolgimento del lavoro. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.
E c’è poi il riposo settimanale che solitamente coincide con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali per ciascun dipendente è di 52 all’anno e il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
In riferimento alla malattia, il contratto medici ospedalieri prevede il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi, periodo che può prolungarsi di ulteriori 18 mesi previa richiesta precedente ma soprattutto accertamento di casi particolari e più gravi.
Se in grado di tornare a lavoro, il dipendente non si presenta, l’Azienda sanitaria o l’Ente può decidere di risolvere il rapporto di lavoro, comunicando la decisione all’interessato ed entro 30 giorni dal ricevimento dell’accertamento medico, corrispondendo l’eventuale indennità di preavviso se prevista.
Per quanto riguarda la retribuzione in malattia, Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia, è: intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto, mentre per i periodi di assenza superiori ai primi 18 mesi non è prevista alcuna retribuzione.
Per quanto riguarda l'aspettativa, secondo quanto previsto dal CCNL sanità 2016/2018, il dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può godere di un periodo di aspettativa senza retribuzione per la durata del periodo di prova.