Nell’ambito della pubblica amministrazione italiana, il contratto dei militari e delle Forze Armate 2025 disciplina aspetti retributivi, tutele e indennità specifiche riservate al personale militare e civile del Ministero della Difesa. Questa normativa interessa il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, incluse le Capitanerie di Porto, escludendo dirigenti di alto rango e volontari non in servizio permanente. I recenti rinnovi contrattuali hanno introdotto numerosi adeguamenti: aumento medio delle retribuzioni, ampliamento delle indennità settoriali, nuove tipologie di indennità, regolazioni più puntuali su straordinari e reperibilità, e focus sulla tutela della salute e del benessere del personale.
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 52/2025 e i provvedimenti correlati, il nuovo assetto contrattuale introduce variazioni economiche e normative di rilievo. Tra le principali innovazioni per il 2025 si evidenziano:
L’accordo estende la copertura contrattuale a tutto il personale militare e civile dipendente dal Ministero della Difesa, con rapporti sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno e parziale, con l’eccezione di colonnelli, ufficiali generali e gradi equipollenti, personale volontario non in servizio permanente, e Polizia di Stato.
Gli stipendi annui lordi per il personale delle Forze Armate sono fissati secondo un sistema di parametri correlati a grado e anzianità. Il rinnovo 2025 ha confermato adeguamenti rispetto all’andamento dell’indice IPCA, includendo anche adeguamenti degli assegni funzionali, indennità pensionabili e voci accessorie. Aspetti particolarmente rilevanti sono:
Il contratto militari e Forze Armate 2025 prevede una pluralità di indennità economiche aggiuntive, distinte in più categorie secondo la tipologia di rischio, funzione operativa o disagio:
L’indennità di rischio è riconosciuta per attività che comportano esposizione diretta a rischi pregiudizievoli per salute e incolumità. Gli importi giornalieri sono variabili in base al grado di rischio attribuito dalla tabella A del DPR 146/1975, aggiornati per il 2025 come segue:
Per operatori subacquei, le indennità sono maggiorate in base alla profondità e al tipo di apparecchiature utilizzate. Ad esempio, per ogni ora di immersione si va da 1,86 euro (aria compressa, fino a 12 metri) fino a 15,48 euro (oltre 200 metri, miscele sintetiche).
Le indennità di impiego operativo sono corrisposte a personale in reparti di campagna, unità di volo, equipaggi navali, truppe alpine, cyber security, reparti incursori o operatori di aeromobili a pilotaggio remoto (APR). Per il 2025, le percentuali sull’indennità di base vengono elevate fino a 190% (ad esempio per incursori/subacquei), mentre personale con brevetto cyber può beneficiare fino al 55% di incrementi.
Indennità ad hoc: Ai sensi dei provvedimenti più recenti sono previste indennità aggiuntive per attività specialistiche (artificieri: 100 euro/mese; operatori cinofili; controllo del territorio; sensori APR; personale del genio ferrovieri; servizi armati notturni; attività addestrativa in fascia oraria notturna).
Indennità di turno, notte, festivi: I valori per il 2025 sono di 4,30 euro per ogni ora di lavoro notturno e 14 euro per ogni turno festivo. Ulteriori incrementi sono previsti per turni notturni-festivi (fino a 28,40 euro per combinazioni particolari di condizioni operative).
La tutela del rischio da radiazioni ionizzanti si applica al personale esposto in ragione di mansioni in radiologia, medicina nucleare o attività soggette a normativa specifica. Riferimenti normativi come la Legge 27 ottobre 1988, n. 460 e il D.Lgs. 230/1995 disciplinano criteri oggettivi e presunzione di rischio.
Categoria A e B:
Oltre all’indennità, spettano misure di protezione come sorveglianza dosimetrica, controllo sanitario, congedo biologico aggiuntivo di 15 giorni annuali per chi fruisce dell’indennità. L’accertamento e il diritto sono vincolati al rispetto dei criteri tecnici del D.Lgs. 230/1995, anche secondo la giurisprudenza consolidata (Corte Costituzionale sentenza 343/1992, Cassazione n. 14836/2018).
L’indennità radiologica non è cumulabile con altre indennità di lavoro nocivo, salvo la profilassi antitubercolare.
Sussiste per necessità indifferibili di servizio per personale addetto a impianti a ciclo continuo, emergenza, sicurezza pubblica, difesa esterna o funzioni di collaborazione istituzionale.
Nel 2025, l’indennità di reperibilità:
Il limite massimo corrisposto non può superare quello previsto per le 12 ore. Durante la reperibilità, il lavoro non può eccedere sei ore consecutive.
A personale in servizio presso località isolate o disagiate, ovvero che vi si rechi per motivi di servizio, spetta una indennità mensile di 45,45 euro, riconosciuta per tutti i giorni di effettivo servizio. Sono previste eccezioni per assenze dovute a cause di servizio, donazione organi, permessi sindacali o corsi professionali.
I centralinisti non vedenti iscritti all’Albo Professionale, ovvero impiegati secondo le norme sul collocamento obbligatorio, percepiscono un’indennità giornaliera di 4,14 euro, maggiorata del 20% per orario su 5 giorni settimanali e ridotta del 50% se il servizio è inferiore alla metà dell’orario.
La fruizione delle indennità, indennizzi, indennità accessorie e i relativi importi mensili o giornalieri sono regolati da disposizioni dettagliate nei decreti di concertazione e dalle circolari interne annuali. Le indennità non sono generalmente cumulabili tra loro se riguardano la medesima finalità (es. rischio radiologico e altre per lavoro nocivo), salvo diverse previsioni per casi specifici.
Per ulteriori dettagli sulle regole di cumulabilità, incompatibilità ed esclusioni, e per le precisazioni su casi particolari, si raccomanda la consultazione interna degli stessi decreti e della normativa vigente o delle FAQ fornite dal Ministero della Difesa.
Oltre alle voci fisse, il comparto Difesa e Sicurezza beneficia di:
Il contratto prevede: