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Contratto Militari e Forze Armate 2025 quali sono le indennità riconosciute, importi, limiti e regole

Indennità di rischio, indennità per turni, indennità per sede disagiata sono tra le principali presenti nel contratto Militari e Forze Armate

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Contratto Militari e Forze Armate 2025 q

Nell’ambito della pubblica amministrazione italiana, il contratto dei militari e delle Forze Armate 2025 disciplina aspetti retributivi, tutele e indennità specifiche riservate al personale militare e civile del Ministero della Difesa. Questa normativa interessa il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, incluse le Capitanerie di Porto, escludendo dirigenti di alto rango e volontari non in servizio permanente. I recenti rinnovi contrattuali hanno introdotto numerosi adeguamenti: aumento medio delle retribuzioni, ampliamento delle indennità settoriali, nuove tipologie di indennità, regolazioni più puntuali su straordinari e reperibilità, e focus sulla tutela della salute e del benessere del personale.

Le principali novità del Contratto Militari e Forze Armate 2025

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 52/2025 e i provvedimenti correlati, il nuovo assetto contrattuale introduce variazioni economiche e normative di rilievo. Tra le principali innovazioni per il 2025 si evidenziano:

  • Aumento del punto parametrale: il valore passa a 195,50 euro, comportando una crescita del 6,5% circa sulle retribuzioni medie lorde di 300.000 militari.
  • Pagamenti degli arretrati: previsti con cedolino straordinario entro maggio 2025, decurtati dalle somme già riconosciute come indennità di vacanza contrattuale e anticipo rinnovo.
  • Potenziamento delle indennità operative specialistiche: tra cui cyber security, equipaggi di volo, sperimentatori, subacquei e operatori sensori APR, con incrementi percentuali fino al 170% rispetto al parametro di base o con importi fissi maggiorati.
  • Nuove indennità ad hoc: introdotte per mansioni e competenze particolarmente delicate (ad esempio, artificieri, soccorritori marittimi e genio ferrovieri, attività istruttiva notturna, servizi armati notturni).
  • Contrasto al cuneo fiscale: atteso un chiarimento applicativo relativo ai benefici di legge per il 2025.

Ambito di applicazione del contratto

L’accordo estende la copertura contrattuale a tutto il personale militare e civile dipendente dal Ministero della Difesa, con rapporti sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno e parziale, con l’eccezione di colonnelli, ufficiali generali e gradi equipollenti, personale volontario non in servizio permanente, e Polizia di Stato. 

Struttura retributiva e stipendi

Gli stipendi annui lordi per il personale delle Forze Armate sono fissati secondo un sistema di parametri correlati a grado e anzianità. Il rinnovo 2025 ha confermato adeguamenti rispetto all’andamento dell’indice IPCA, includendo anche adeguamenti degli assegni funzionali, indennità pensionabili e voci accessorie. Aspetti particolarmente rilevanti sono:

  • L’incremento stipendiale varia in funzione della categoria e qualifica, con differenziazioni dettagliate tra ufficiali, sottufficiali e truppa.
  • L’adeguamento delle indennità pensionabili e degli assegni funzionali, che hanno effetti sulla base di calcolo della pensione e della buonuscita.
  • Elemento accessorio una tantum attribuito per specifici periodi o a seguito di servizi straordinari.

Indennità riconosciute con il contratto 2025

Il contratto militari e Forze Armate 2025 prevede una pluralità di indennità economiche aggiuntive, distinte in più categorie secondo la tipologia di rischio, funzione operativa o disagio:

Indennità di rischio

L’indennità di rischio è riconosciuta per attività che comportano esposizione diretta a rischi pregiudizievoli per salute e incolumità. Gli importi giornalieri sono variabili in base al grado di rischio attribuito dalla tabella A del DPR 146/1975, aggiornati per il 2025 come segue:

  • Gruppo I: 2,30 euro al giorno
  • Gruppo II: 2,00 euro al giorno
  • Gruppo III: 1,50 euro al giorno
  • Gruppo IV: 0,90 euro al giorno
  • Gruppo V: 0,80 euro al giorno

Per operatori subacquei, le indennità sono maggiorate in base alla profondità e al tipo di apparecchiature utilizzate. Ad esempio, per ogni ora di immersione si va da 1,86 euro (aria compressa, fino a 12 metri) fino a 15,48 euro (oltre 200 metri, miscele sintetiche).

Indennità di impiego operativo e per servizi specialistici

Le indennità di impiego operativo sono corrisposte a personale in reparti di campagna, unità di volo, equipaggi navali, truppe alpine, cyber security, reparti incursori o operatori di aeromobili a pilotaggio remoto (APR). Per il 2025, le percentuali sull’indennità di base vengono elevate fino a 190% (ad esempio per incursori/subacquei), mentre personale con brevetto cyber può beneficiare fino al 55% di incrementi.

Indennità ad hoc: Ai sensi dei provvedimenti più recenti sono previste indennità aggiuntive per attività specialistiche (artificieri: 100 euro/mese; operatori cinofili; controllo del territorio; sensori APR; personale del genio ferrovieri; servizi armati notturni; attività addestrativa in fascia oraria notturna).

Indennità di turno, notte, festivi: I valori per il 2025 sono di 4,30 euro per ogni ora di lavoro notturno e 14 euro per ogni turno festivo. Ulteriori incrementi sono previsti per turni notturni-festivi (fino a 28,40 euro per combinazioni particolari di condizioni operative).

Indennità di rischio radiologico: criteri, importi e normativa

La tutela del rischio da radiazioni ionizzanti si applica al personale esposto in ragione di mansioni in radiologia, medicina nucleare o attività soggette a normativa specifica. Riferimenti normativi come la Legge 27 ottobre 1988, n. 460 e il D.Lgs. 230/1995 disciplinano criteri oggettivi e presunzione di rischio.

Categoria A e B:

  • Categoria A (esposizione continuativa e presunta): indennità mensile lorda di 113,62 euro
  • Categoria B (esposizione discontinua/occasionale): indennità mensile lorda di 28,40 euro

Oltre all’indennità, spettano misure di protezione come sorveglianza dosimetrica, controllo sanitario, congedo biologico aggiuntivo di 15 giorni annuali per chi fruisce dell’indennità. L’accertamento e il diritto sono vincolati al rispetto dei criteri tecnici del D.Lgs. 230/1995, anche secondo la giurisprudenza consolidata (Corte Costituzionale sentenza 343/1992, Cassazione n. 14836/2018).

L’indennità radiologica non è cumulabile con altre indennità di lavoro nocivo, salvo la profilassi antitubercolare. 

Indennità di reperibilità

Sussiste per necessità indifferibili di servizio per personale addetto a impianti a ciclo continuo, emergenza, sicurezza pubblica, difesa esterna o funzioni di collaborazione istituzionale.
Nel 2025, l’indennità di reperibilità:

  • 12 ore: 17,35 euro
  • Durate inferiori: proporzionali con una maggiorazione del 10%

Il limite massimo corrisposto non può superare quello previsto per le 12 ore. Durante la reperibilità, il lavoro non può eccedere sei ore consecutive.

Indennità per sede disagiata

A personale in servizio presso località isolate o disagiate, ovvero che vi si rechi per motivi di servizio, spetta una indennità mensile di 45,45 euro, riconosciuta per tutti i giorni di effettivo servizio. Sono previste eccezioni per assenze dovute a cause di servizio, donazione organi, permessi sindacali o corsi professionali.

Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti

I centralinisti non vedenti iscritti all’Albo Professionale, ovvero impiegati secondo le norme sul collocamento obbligatorio, percepiscono un’indennità giornaliera di 4,14 euro, maggiorata del 20% per orario su 5 giorni settimanali e ridotta del 50% se il servizio è inferiore alla metà dell’orario.

Regole generali su indennizzi e cumulo delle indennità

La fruizione delle indennità, indennizzi, indennità accessorie e i relativi importi mensili o giornalieri sono regolati da disposizioni dettagliate nei decreti di concertazione e dalle circolari interne annuali. Le indennità non sono generalmente cumulabili tra loro se riguardano la medesima finalità (es. rischio radiologico e altre per lavoro nocivo), salvo diverse previsioni per casi specifici.

Per ulteriori dettagli sulle regole di cumulabilità, incompatibilità ed esclusioni, e per le precisazioni su casi particolari, si raccomanda la consultazione interna degli stessi decreti e della normativa vigente o delle FAQ fornite dal Ministero della Difesa.

Trattamenti accessori, missioni e straordinari

Oltre alle voci fisse, il comparto Difesa e Sicurezza beneficia di:

  • Indennità di missione: 24 euro per ogni giornata di servizio fuori sede, con rimborsi pasto fissati a 30,55 euro (un pasto) e 61,10 euro (due pasti).
  • Lavoro straordinario: corrisposto in base al grado e alla tipologia (feriale, notturno, festivo) secondo importi fissati dalle tabelle ufficiali aggiornate al 2025.
  • Compensi forfetari di impiego e di guardia: variabili tra 66 e 152 euro a seconda della fascia e della giornata (feriale/festiva). Sono previste risorse dedicate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Norme di tutela e diritti aggiuntivi: famiglia, genitorialità, benessere

Il contratto prevede:

  • Misure di conciliazione vita-lavoro: esonero dal servizio notturno o continuativo fino a determinati anni di età del figlio, licenze speciali per adozione, genitorialità e situazioni di disabilità (riposi ai sensi della Legge 104/1992).
  • Pianificazione dei congedi ordinari e straordinari con criteri di equità, riposo biologico aggiuntivo per attività a rischio (esposizione radiologica).
  • Sostegno alle donne vittime di violenza di genere: diritto all’astensione dal lavoro (fino a 90 giorni) con tutela della retribuzione, anche per il personale delle Forze Armate.

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