Contratto OSS Sanitario stipendi, livelli, compiti e mansioni, malattia, permessi, ferie

Cosa fa un Oss e quali sono le norme previste per il suo contratto: le ultime novità dopo il recente rinnovo e cosa c’è da sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
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Chi è un OSS?

L’OSS è un Operatore Socio-Sanitario, che talvolta affiancando il personale infermieristico, aiuta e assiste i pazienti nello svolgimento di attività quotidiane e somministra terapie prescritte. Ma non solo, perché agli OSS tocca anche occuparsi di pratiche burocratiche.

Il contratto per Operatori Sanitario prevede uno stipendio più alto dopo il recente rinnovo dello scorso anno. Con il nuovo aumento, lo stipendio base lordo per i lavoratori del SSN è passato da 1523,27 euro a 1605,77 euro mensili. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le indennità. Vediamo quali sono regole e norme del Contratto OSS Sanitario per stipendi, livelli, compiti e mansioni, malattia, permessi, ferie.

Contratto OSS Sanitario: stipendi e livelli

Con il rinnovo del contratto, nell’ambito del CCNL sanità pubblica, gli stipendi degli Oss prevedono ora le seguenti cifre in base ai diversi livelli riportati:

  1. BS, da 18.393,84 a 19.209,84 euro (+ 816,00 euro);
  2. BS1, da 18.968,58 a 19.810,50 euro (+ 841,92 euro);
  3. BS2, da 19.529,30 a 20.395,82 euro (+ 866,52 euro);
  4. BS3, da 19.928,78 a 20.812,70 euro (+ 883,92 euro);
  5. BS4, da 20.589,69 a 21.503,73 euro (+ 914,04 euro);
  6. BS5, da 21.272,92 a 22.217,32 euro (+ 944,40 euro).

Insieme agli aumenti degli stipendi, il rinnovo del contratto per gli OSS ha previsto anche il pagamento degli arretrati da gennaio 2016 ad aprile 2018, che vanno da un importo minimo di 405,80 euro per l’Oss della categoria base ai 468,40 per Oss della categoria più alta.

Contratto OSS Sanitario: compiti e mansioni

I compiti dell’Oss vengono spesso parificati a quelli di assistenti sociali e sociologi. La figura dell’Oss in ambito socio-sanitario si occupa, infatti, di assistere i pazienti e collaborare con l’infermiere per terapie e diagnosi. In particolare, l’Oss aiuta e assiste i pazienti non autosufficienti nello svolgimento delle attività quotidiane, nella loro mobilità e deambulazione e a mantenere una corretta postura; rileva i parametri vitali; supporta il personale infermieristico nelle terapie del paziente e fa piccole medicazioni e può anche assolvere mansioni più specialistiche, come somministrare una terapia intramuscolare o sottocutanea, e si occupa anche di eventuali pratiche burocratiche.

Contratto OSS Sanitario: ferie e permessi

Per quanto riguarda le ferie, per l’OSS della sanità pubblica sono previsti 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse per i dipendenti a tempo indeterminato con lavoro articolato su 6 giorni; 30 giorni più 4 festività soppresse per i dipendenti a tempo determinato e i neoassunti nel primo triennio; e 28 giorni più 4 festività soppresse per i dipendenti a tempo indeterminato per 5 giorni di lavoro.

Passando ai permessi, per l’OSS assunto nella sanità pubblica sono: 8 giorni di permesso all’anno per partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento facoltativo; 3 giorni per lutto; 3 giorni di permesso all’anno per motivi personali; 3 giorni all’anno per eventuali presenze in tribunale (se legate allo svolgimento del lavoro); 15 giorni di permesso anche continuativi per matrimonio; e permessi per seggi elettorali o donazioni di sangue.

Contratto OSS Sanitario: malattia

Anche l’OSS assunto nel caso di assenza per malattia è tenuto a comunicare l’assenza all’azienda di appartenenza il prima possibile e per quanto riguarda la retribuzione in malattia, all’OSS spetta l’intera retribuzione fissa mensile, per i primi nove mesi di assenza per malattia; il 90% della retribuzione per i successivi tre mesi di assenza; e il 50% della retribuzione per gli ulteriori sei mesi previsti fino al raggiungimento totale dei 18 mesi previsti per la malattia.

Se la malattia dovesse durare ulteriori 18 mesi per patologie gravi, non è prevista alcuna retribuzione. Per assenze per malattia, è prevista la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi in un triennio, cui possono aggiungersi eventuali ulteriori 18 mesi ma solo nei casi di malattie gravi.