Si può annullare la firma su un contratto quando, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, l’intero contratto risulta annullabile e per risultare tale deve essere risultato di incapacità o vizio di una delle due parti.
Le leggi in vigore permettono di annullare la firma su un contratto a patto che l’intero contratto sia annullabile. Secondo quanto previsto dal diritto civile, l’annullabilità prevede l’ipotesi di invalidità del contratto a causa di incapacità o vizio di una delle parti contraenti. Fino a quando, però, non viene fatta valere l’annullabilità del contratto, quest’ultimo risulta tale a tutti gli effetti. Dunque, quando si può annullare un contratto?
Un contratto si definisce annullabile quando la sua firma è risultato di incapacità, come detto, o vizio di una delle parti e l’annullabilità deve essere fatta valere dalla parte interessata perché la firma sul contratto venga annullata. Per far valere l’annullabilità di un contratto si hanno cinque anni di tempo, perché trascorso questo tempo scatta la prescrizione.
Quando, dunque, un contratto è annullabile secondo le leggi in vigore, cioè se la volontà di una delle parti risulta viziata da errore, violenza o dolo, o se una delle parti è incapace di contrattare perché non ha capacità di agire o, pur avendola, non ha capacità di intendere e volere al momento della stipulazione, si può annullare anche la firma.
Un contratto si può annullare per incapacità di una delle parti o per vizi della volontà di una delle due parti. Partendo dell’incapacità, si tratta dell’incapacità a provvedere ai propri interessi che si distingue in incapacità legale, prevista per esempio per i minorenni, inabilitati, interdetti sottoposti a tutela, vale a dire persone che non sono in grado autonomamente di perfezionare alcun atto, per cui vale la possibilità di annullare il contratto per cinque anni; e incapacità naturale.
Questa si riferisce, invece, a coloro che non sono incapaci legali ma che dimostrano in giudizio la propria incapacità nel momento in cui hanno compiuto un determinato atto. Anche il termine di prescrizione per l’azione di annullamento per incapacità naturale è di cinque anni.
E’ possibile annullare un contratto anche per vizi della volontà, vale a dire per errore (quando la parte ha accettato il contratto per falsa o distorta rappresentazione della realtà di fatto o giuridica e non lo avrebbe fatto in condizioni differenti), violenza e dolo, cioè se raggirato dalla tua controparte. In questi casi, il termine di prescrizione per l’annullamento del contratto è di cinque anni e decorre dalla data in cui è stato scoperto l’errore, o dal giorno in cui la violenza è cessata o dalla data in cui il raggiro è stato scoperto.
L’ipotesi più diffusa di annullabilità del contratto è quella della violenza, che avviene quando una persona è costretta a stipulare un contratto sotto minaccia (che secondo la legge può interessare anche coniuge o figlio dell’interessato) e in alternativa non lo avrebbe mai firmato o lo avrebbe fatto comunque a diverse condizioni.
La possibilità di annullare un contratto vale anche per i contratti stagionali: in questi casi vale sia l’annullabilità come sopra descritta sia la possibilità per datori di lavoro e lavoratori che possono, rispettivamente, licenziare o presentare le dimissioni senza alcun preavviso o giustificazione.
In particolare il contratto di lavoro stagionale, come qualsiasi altro contratto a tempo determinato, permette al lavoratore di presentare le dimissioni ma solo durante il periodo di prova e si ha la possibilità annullare il contratto senza alcun preavviso e senza giustificazioni, o per giusta causa, se si verificano condizioni e fatti gravi che pregiudichino la fiducia tra le parti.