Il CCNL scuola è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro de personale del comparto scuola che interessa docenti, supplenti e personale Ata e riporta indicazioni generale, aspetti retributivi per facse di anzianità e norme disciplinari.
Il Ccnl scuola docenti contiene le norme per tutto il personale docente dei vai ordini e gradi della scuola e per i docenti di ruolo entrati nel mondo della scuola tramite concorso e per coloro in ruolo provenienti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) dopo 36 mesi di servizio il contratto è tempo indeterminato, mentre è determinato per i supplenti.
Vediamo ora cosa prevede il contratto scuola docenti relativamente a stipendi, permessi, ferie, malattia, arretrati.
Gli stipendi dei docenti con contratto della scuola variano in base al grado di scuola in cui si insegna: vi sono, infatti, stipendi differenti per docenti di scuola superiore, scuola media e scuola dell'infanzia e primaria. In particolare, considerando gli stipendi netti:
Per quanto riguarda i permessi, il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previa documentazione o autocertificazioni, a permessi retribuiti di 8 giorni per anno scolastico nei casi di partecipazione a concorsi o esami; o per 3 giorni ad evento, anche non continuativi, per lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il dipendente ha, inoltre, diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione nel corso dell’anno scolastico e ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo e di cui si può comunque usufruire da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio.
I permessi per i motivi finora riportati si possono fruire cumulativamente nel corso di ogni anno scolastico e non influiscono sulle ferie. Inoltre, durante i periodi di permesso, il dipendente deve percepire l’intera retribuzione prevista, esclusi i compensi per attività aggiuntive. I permessi vengono erogati previa presentazione della relativa domanda al dirigente scolastico da parte del personale docente.
Passando alle ferie, il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non prevedono indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario.
Le ferie di cui il docente può usufruire sono di 32 giorni lavorativi, mentre i dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Anche per il contratto della scuola le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili ad eccezione del caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio che si possono monetizzare solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Così come per i permessi, anche le ferie devono essere richieste dal personale docente al dirigente scolastico.
Per quanto riguarda la malattia, il contratto della scuola stabilisce che il docente che si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Nei casi di malattia particolarmente grave è possibile avere un ulteriore periodo di 18 mesi ma senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Il periodo ulteriore di malattia viene riconosciuto solo previo accertamento da parte dell’amministrazione delle reali condizioni di salute del docente.
Trascorsi i periodi di malattia che garantiscono la conservazione del posto, l'amministrazione può decidere per la risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Il trattamento economico che spetta al docente nel caso di malattia è:
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'istituto scolastico dove lavora il docente subito o comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui la malattia stessa si verifica e lo stesso docente ha l’obbligo di presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia.
E’ bene precisare che anche l’istituzione scolastica nei casi di malattia dei doceti può inviare controlli per visite mediche fiscali che non vengono disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente, che durante la malattia, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato deve comunicarlo immediatamente dando l'indirizzo dove può essere reperito. Le visite mediche per docenti in malattia possono essere effettuate ogni giorno, anche se domenicale o festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Gli arretrati del mancato rinnovo del contratto della scuola degli stipendi dei docenti sono stati ufficialmente erogati solo lo scorso anno dal 2016: era maggio del 2018 ma con cifre che sono risultate decisamente irrisorie. Gli arretrati vengono comunque calcolati sulla base della fascia di anzianità ma, in generale, vanno da quasi duecento euro netti a 650 lordi per chi ha più di 35 anni di anzianità e una qualifica di direttore.
Per le supplenze, come a inizio pezzo annunciato, è prevista la stipula del contratto a tempo determinato. Le supplenze possono essere annuali o temporanee. Il supplente annuale è il docente chiamato per l’intero anno scolastico perché la cattedra è momentaneamente vacante secondo l’organico di fatto; il supplente temporaneo è il docente chiamato per coprire una cattedra momentaneamente vuota per un breve periodo del docente ordinario.