Il CCNL Telecomunicazioni è il contratto collettivo nazionale che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminazione del settore terziario delle comunicazioni, stabilendo tabelle retributive in base a impiego e livelli.
Il contratto Telecomunicazioni che regola i rapporti di lavoro dei dipendenti del settore delle telecomunicazioni, come altri contratti collettivi nazionali, prevede livelli e mansioni differenti che implicano, chiaramente, un diverso livello di retribuzione. Ma non solo. Vediamo quali sono le norme previste dal CCNL Telecomunicazioni.
Stando a quanto stabilito dal CCNL Telecomunicazioni, sono complessivamente 9 i livelli previsti per gli impiegati nel settore delle telecomunicazioni, ognuno con le proprie mansioni e sono:
Per quanto riguarda gli stipendi,
Il CCNL Telecomunicazioni prevede l’erogazione della tredicesima mensilità, solitamente prima di Natale, ma non prevede la quattordicesima, anche se le singole aziende possono anche decidere di prevederla nei contratti individuali.
I lavoratori con contratto telecomunicazioni hanno diritto a 4 settimane di ferie all’anno e dopo i 10 anni di servizio anche ad un giorno di ferie in più, quindi 4 settimane e 1 giorno. Il lavoratore può decidere quando godere delle ferie compatibilmente sempre con le esigenze aziendali e due settimane di ferie devono essere consecutive mentre le altre due si possono prendere a piacimento nel corso dell’anno, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative d’azienda.
Per quanto riguarda i permessi, i dipendenti con CCNL telecomunicazioni hanno diritto a permessi retributivi di:
Se il dipendente con contratto di lavoro delle telecomunicazioni si assenta per malattia deve, come prevede la procedura, avviare tempestivamente dell’assenza e inviare al datore di lavoro il certificato medico rilasciato dal proprio medico di base, nonché deve farsi trovare presso l’indirizzo di residenza per eventuale visita medica fiscale. Gli orari in cui può avvenire una visita Inps sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione per i primi 180 giorni di malattia; e il 50% della retribuzione per i successivi 185 giorni.
E durante questo stesso periodo lo stesso lavoratore ha diritto alla conservazione del posto che non è invece assicurata una volta trascorso questo tempo. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe anche decidere per il licenziamento.
Anche il CCNL Telecomunicazioni prevede per datore di lavoro e lavoratore stesso la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, rispettando un tempo di preavviso stabilito in base all’anzianità lavorativa, per poi eventualmente chiedere la disoccupazione.
I tempi di preavviso sono per chi ha fino a cinque anni di servizio di:
Per chi ha da 5 a 10 anni di servizio i tempi di preavviso sono:
Per chi ha oltre 10 anni di servizi i tempi di preavviso sono: