Sì: in ogni caso il datore di lavoro che deve licenziare un dipendente con contratto terziario e commercio deve rispettare i termini di preavviso previsti che variano in base all’anzianità di servizio dello stesso dipendente.
Quali sono le norme previste dal contratto terziario e del commercio che disciplinano il lavoro in tali settori, da stipendi a orario di lavoro a regole da seguire in caso di malattia e licenziamento? Cerchiamo di seguito di chiarire tutti i punti più interessanti.
Gli stipendi dei lavoratori con contratto terziario o del commercio dipendono dai livelli in cui sono inquadrati e dalle mansioni che svolgono. Questa tipologia di contratto prevede sette livelli, ad ognuno dei quali è associato uno stipendio diverso e sono:
Sì, tutti i lavoratori con contratto terziario e del commercio hanno diritto alla tredicesima che viene erogata nella busta paga di dicembre. Con la tredicesima ai dipendenti spetta una mensilità della retribuzione di fatto.
Sì, tutti i lavoratori con contratto terziario e del commercio hanno diritto alla quattordicesima mensilità che viene erogata il primo luglio di ogni anno per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Nei casi di malattia, il lavoratore dipendente con contratto del settore terziario o commercio ha diritto a 180 giorni di malattia nell'anno solare e nel corso di questo tempo mantiene il suo posto di lavoro. Durante la malattia il lavoratore percepisce una indennità pari al 100% della retribuzione per i primi tre giorni di malattia e pagati dal datore di lavoro per due eventi durante l'anno.
Nel caso di verifichi durante lo stesso anno un terzo evento di malattia, l'indennità pagata dal datore di lavoro scende al 66% e ancora al 50% nel caso di un quarto evento di malattia sempre nello stesso anno.
L’orario di lavoro previsto dal contratto terziario e del commercio nei periodi dell’anno in cui l’attività è più intensa è di 40 che possono arrivare a 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti, l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali e per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia; e a 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione.
Per quanto riguarda il riposo giornaliero, è di 11 ore consecutive tra una prestazione e l’altra. La durata dell’orario di lavoro, come stabilito dalla legge, è stabilito in sei mesi, ma la contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, ha la possibilità di allungare questo periodo fino a dodici mesi, per ragioni obiettive, tecniche o organizzative del lavoro.
Il Contratto nazionale di lavoro del terziario e del commercio prevede la possibilità di maturare ogni mese ore di permesso retribuite di cui il dipendente può usufruire quando desidera, in accordo con le esigenze aziendali. Le ore di permesso retribuite variano in base al numero dei dipendenti dell’azienda e sono, in particolare, 88 ore annue di permessi retribuiti per aziende con meno di 15 dipendenti e 104 ore annue per aziende con almeno 15 dipendenti.
La fruizione delle ore di permesso varia in base all’anzianità lavorativa del dipendente: per i primi due anni di assunzione, il lavoratore può, infatti, usufruire di sole 32 ore annue di permessi, indipendentemente dal numero di assunti dall’azienda; dal terzo anno di assunzione può usufruire al 50% dei permessi; e dal quinto anno di assunzione può usufruire dei suoi permessi al 100%.
Le regole che disciplinano il licenziamento dei lavoratori con contratto terziario e del commercio sono le stesse vigenti per altri CCNL: si può licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa rispettando i termini di preavviso previsti che variano in base all’anzianità lavorativa del dipendente.
In particolare, i termini di preavviso per chi ha fino a 5 anni di servizio sono:
Per lavoratori con anni di servizio tra 5 e 10 i giorni di preavviso cono:
Per lavoratori che hanno oltre 10 anni di servizio i termini di preavviso per licenziamento sono: