Contratto tessile industria e abbigliamento stipendi, livelli, ferie, permessi, malattia, disoccupazione

Quali sono le norme previste dal contratto tessile per livelli e retribuzioni e ferie dei propri dipendenti: chiarimenti e informazioni

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Contratto tessile industria e abbigliame

Cosa prevede il contratto tessile industria e abbigliamento?

Il contratto tessile industria e abbigliamento regola le norme di lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie tessili e abbigliamento del cotone, della lana, del feltro-tessuto, della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza, della tintoria, della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche. della torcitura della seta e delle fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta, della maglieria, e dei tessili vari.

Il Contratto tessile industria e abbigliamento disciplina il settore tessile e della moda prevedendo regole per i lavoratori dipendenti impiegati sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, sia in apprendistato. Vediamo cosa prevede il contratto tessile industria e abbigliamento stipendi, livelli, ferie, permessi, malattia, disoccupazione dei lavoratori impiegati del settore.

Contratto tessile industria e abbigliamento stipendi e livelli

I livelli previsti da contratto tessibile industria e abbigliamento sono otto:

  1. ottavo livello per lavoratori quadri;
  2. settimo livello per lavoratori impiegati;
  3. sesto livello  per impiegati;
  4. quinto livello per impiegati, intermedi, operai;
  5. quarto livello per impiegati, intermedi, operai;
  6. terzo livello Super e terzo livello per impiegati, operai;
  7. secondo livello Super e secondo livello per impiegati e operai;
  8. primo livello per operai.

Per quanto riguarda gli stipendi, tra retribuzione, indennità di funzione e scatto di anzianità gli importi sono di:

  1. 2.214,37 per l'ottavo livello;
  2. 2.039,76 per il settimo livello;
  3. 1.915,22 per il sesto livello;
  4. 1.794,07 per il quinto livello;
  5. 1.706,67 per il quarto livello;
  6. 1.667,31 per il terzo livello super;
  7. 1.630,18 per il terzo livello;
  8. 1.583,15 per il secondo livello super;
  9. 1.548,65 per il secondo livello;
  10. 1.231,24 per il primo livello.

Ai lavoratori con contratto tessile industria e abbigliamento spetta anche la tredicesima mensilità solitamente erogata nel periodo natalizio.

Contratto tessile industria e abbigliamento: ferie e permessi

I lavoratori dipendenti con contratto tessile industria e abbigliamento hanno diritto a 4 settimane di ferie ogni anno percependo in tale periodo la normale retribuzione. Il diritto alle ferie intere si matura a partire da un anno dalla data di precedente maturazione mentre al lavoratore che non matura il diritto alle ferie intere spetta1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Il lavoratore dipendente con contratto tessile industria e abbigliamento ha diritto a permessi retribuiti di massimo 3 giorni in un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado e del convivente.

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato e con un'anzianità di servizio superiore ad un anno è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.

Il lavoratore per gravi e documentati motivi familiari ha, inoltre, diritto ad un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, di due anni. E’, inoltre, previsto un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari al periodo di permanenza nello stato straniero e fino ad un massimo di 30 giorni per i lavoratori che intraprendono un percorso di adozione internazionale, debitamente certificato.

I lavoratori hanno anche diritto ad un periodo di congedo per matrimonio di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione.
 

Contratto tessile industria e abbigliamento: malattia

Il contratto tessile industria e abbigliamento prevede in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale il lavoratore abbia il diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. Per malattia non per lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 30 mesi e in caso di superamento di questo periodo, il datore di lavoro può decidere per la risoluzione del rapporto.

Il lavoratore in tal caso mantiene il diritto al trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso. Per la malattia, sia sul lavoro sia non sul lavoro, il lavoratore, come previsto per tutti gli altri CCNL, deve inviare tempestivamente al datore di lavoro il certificato medico rilasciato dal proprio medico di base e deve essere sempre reperibile nelle ore previste delle visite fiscali.

L’assenza per malattia deve essere comunicata al datore di lavoro entro 24 ore e durante il periodo della malattia al lavoratore viene riconosciuto, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta.

In caso di malattia, la retribuzione che spetta è:

  1. 50% della retribuzione normale dal primo al terzo giorno di malattia;
  2. 100% della retribuzione normale dal quarto al 180esimo giorno di malattia.

Contratto tessile industria e abbigliamento disoccupazione

I lavoratori con contratto tessile dell’industria e dell’abbigliamento possono presentare domanda per la disoccupazione una volta cessato il rapporto di lavoro per dimissioni (solo se per giusta causa) e licenziamento. Stando a quanto previsto da questa tipologia di contratto, il lavoratore che vuole chiudere il rapporto di lavoro deve presentare comunicazione scritta all'altra parte.

Il termine di preavviso per il licenziamento o le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto) o di due settimane lavorative ad orario normale per gli operai di terzo, quarto e quinto livello.

Nel corso del periodo di preavviso devono essere concessi all'operaio licenziato, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, viene calcolato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.