Un contratto verbale di affitto di casa non è vietato ma non è considerato per legge valido. Perchè, infatti, un contratto di affitto di casa sia valido e regolare per legge deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate in forma scritta entro 30 giorni dalla stipula e la registrazione deve essere effettuata esclusivamente dal proprietario dell'immobile.
Affittare casa sembra una decisione facile ma non è sempre così sia per i proprietari degli immobili sia per gli inquilini. Entrambi devono, infatti, assicurarsi condizioni di affitto sicure, tranquille e legali e spesso si rischia di ritrovarsi in situazioni poco comode e legali, diciamo.
C’è chi, infatti, ancora propone affitti in nero, pretendo canoni di locazioni da non dichiarare, inquilini che accettano pur di pagare meno ma che non sanno rischi eventuali che possono correre, e chi ancora propone contratti di affitto in forma verbale. Eppure le regole su come affittare regolarmente le case sono ormai ben chiare. Vediamo allora se si può fare un contratto verbale di affitto di casa?
Un contratto verbale di affitto di casa non è vietato ma non è considerato per legge valido ed è quindi a rischio e pericolo sia di proprietario di casa e sia di eventuale inquilino. Perchè, infatti, un contratto di affitto di casa sia valido e regolare per legge deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate in forma scritta entro 30 giorni dalla stipula e la registrazione deve essere effettuata esclusivamente dal proprietario dell'immobile.
I contratti di affitto casa stipulati verbalmente, sia con una stretta di mano o sia tramite accordi telefonici, non registrati, secondo la legge italiana, sono da considerarsi nulli. La validità del contratto di affitto di casa sta nella registrazione dello stesso.
L’unico caso in cui un contratto di affitto di casa è considerato valido pur senza essere registrato all’Agenzia delle Entrate è quello che prevede una durata inferiore ai 30 giorni. In questi casi, infatti, non è necessario che il contratto venga registrato deve essere comunque stipulato in forma scritta e sottoscritto dalle parti. Non essendo, dunque, considerato valido il contratto verbale di affitto casa, la legge non garantisce né tutela, né prevede diritti e doveri né per i proprietari di casa né per gli inquilini.
Se, per esempio, l’inquilino non paga più il dovuto canone di locazione su cui si era accordato con il proprietario di casa ma solo in forma verbale, senza riportare, come si suol dire, nero su bianco la cifra da pagare ogni mese, il proprietario, da canto suo, si ritrova con la mani legate, impossibilitato sia a pretendere eventuali pagamento arretrati sia a procedere con un’eventuale richiesta di sfratto non risultando in alcun documento scritto o atto la presenza di quel determinato inquilino in casa sua.
Senza considerare che poi nei casi di problemi e contenziosi che possono sorgere tra proprietari e inquilini che hanno stipulati contratti verbali di affitto, si potrebbe andare incontro ad eventuali lunghe diatribe, visto che si discuterebbe sempre della parola dell’uno (proprietario di casa) contro la parola dell’altro (inquilino) senza supporto di alcuna documentazione scritta.
Dunque, i contratti verbali di affitto casa non garantiscono diritti né per proprietari né per inquilini nei casi di eventuali problemi e controversie, e né alcuna tutela, la forma migliore e unica valida per legge per fare un contratto di affitto di casa è quella scritta, per qualsiasi tipo di contratto, se a canone concordato, a canone libero, con cedolare secca, da registrare poi nei tempi previsti dalla legge presso l’Agenzia delle Entrate.
Per essere regolare, su un contratto di affitto casa deve riportare i seguenti dati: