Sì, ma con tutte le cautele del caso in merito alla fedeltà del contenuto. La Cassazione ha conferito valore probatorio agli sms, ritenuti elementi di prova in caso di contestazione e chiarendo che in caso di disconoscimento del documento all'originale, il giudice può accertare la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Fioccano le proposte di contratto via sms per l'acquisto di un prodotto o di un servizio, ma sono validi? La questione è centrale nell'ordinamento italiano poiché da una parte ci troviamo di fronte a società e venditori che, per non perdere l'occasione, sono disponibili a spedire la documentazione completa con un rapido messaggio testuale sullo smartphone del compratore.
Dall'altra ci sono proprio quest'ultimi che sono allettati dall'acquisto a un prezzo scontato e concorrenziale. Rimane però una questione di fondo: nel caso in cui il compratore sia insoddisfatto del servizio ricevuto ovvero il prodotto comprato non è equivalente a quello promesso, è possibile fare riferimento alle condizioni del contratto? Sulla questione si sono più volte pronunciati i giudici dei tribunali.
E lo hanno fatto in tempi recenti, a dimostrazione dell'attualità della vicenda che si incrocia con il Codice del consumo ovvero quelle disposizioni che tutelano i consumatori nella fase di acquisto. L'aspetto interessante, come approfondiremo in questo articolo, è l'esistenza di una impostazione di fondo, ma non sempre i togati si sono espressi nella stessa direzione.
Ecco quindi che il comportamento responsabile dell'acquirente è centrale per evitare amare sorprese e raggiri. Approfondiamo quindi tutti i dettagli e scopriamo
La decisione di aziende e professionisti di utilizzare lo strumento dell'sms ovvero del messaggio di testo sul cellulare per inviare un contratto si spiega con molta facilità. I costi di gestione, spedizione e di stipula sono generalmente molto bassi.
Allo stesso tempo esistono numerosi servizi specializzati che offrono la garanzia di identificabilità, non ripudiabilità, integrità e confidenzialità dei messaggi di proposta e risposta nello scambio di comunicazioni digitali certificate per concludere accordi e contratti. Infine, i messaggi con proposta o risposta e notifiche possono essere salvati su archivi durevoli.
Il punto è che non sempre aziende e professionisti nei rapporti con terzi fanno riferimento a strumenti certificati. Molto spesso la documentazione contenente il contratto viene inviata via sms senza alcuna attenzione dal punto di vista tecnologico con la messa in discussione della validità.
Le maggiori incertezze sono legate alla fase di conclusione di un contratto, quella in cui il ricevente è chiamato a rispondere con un semplice sì all'adesione delle condizioni proposte. Come abbiamo accennato, la questione è finita più volte davanti a un giudice e la decisione finale non è andata sempre nella stessa direzione.
In linea di massima il contratto via sms di un servizio o prodotto è valido se è possibile riprodurre il testo nella sua interezza e fedeltà. In caso contrario e considerando la maggiore facilità di modifica rispetto ad altri strumenti di comunicazione tecnologica, è possibile non riconoscerlo e contestarlo davanti a un giudice.
Con una recente decisione, la Cassazione ha stabilito come l'sms che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Allo stesso tempo occorre molta cautela nell'utilizzo degli sms per lo scambio di contratti proprio per via della possibile importanza della posta in gioco tra la stipula di un'assicurazione Rc auto, l'acquisto o la vendita di una casa o la sottoscrizione di un mutuo.
Insomma, sì al contratto via sms, ma con tutte le cautele del caso in merito alla fedeltà del contenuto. Secondo le leggi in vigore gli sms sono considerati rilevanti ai fini della prova per dimostrare il configurarsi di un reato.
La stessa Cassazione ha conferito valore probatorio agli sms, ritenuti elementi di prova in caso di contestazione e chiarendo che in caso di disconoscimento del documento all'originale, il giudice può accertare la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.