Conviene avere conto corrente con firma congiunta o disgiunta? I pro e contro nel 2022

Gli elementi chiave da conoscere in quanto nella scelta del conto corrente a firma congiunta o disgiunta occorre valutare con attenzione benefici e criticità. Ecco

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Conviene avere conto corrente con firma

Firma congiunta o disgiunta, quale conviene?

Il conto corrente a firma congiunta è consigliato ai titolari del conto siano soci in affari. La controfirma permette infatti di avviare un sistema di controllo su tutte le operazioni. Il conto corrente a firma disgiunta è suggerito alle famiglie e ai coniugi per evitare di aprire due conti separati.

La possibilità è duplice e alternativa. I titolari di un conto possono infatti decidere se scegliere la formula della firma congiunta o disgiunta nella gestione di un conto corrente.

Nel prima caso significa riconoscere ai correnti la possibilità di operare sul conto stesso. I movimenti sono autorizzati se tutti hanno apposto la loro firma per consentire l'operazione, nessuno escluso. Se il conto corrente è cointestato a firme disgiunta, ogni correntista può effettuare prelievi, bonifici e pagamenti in piena autonomia.

  • Firma congiunta o disgiunta, quale conviene tra pro e contro

  • Altri casi 2022 conto corrente con firma congiunta o disgiunta

Firma congiunta o disgiunta, quale conviene tra pro e contro

Il conto corrente a firma congiunta richiede la presenza e la firma di tutti i cointestatari. Si tratta di una opzione da suggerire nel caso in cui i titolari del conto siano soci in affari. La controfirma permette infatti di avviare un sistema di controllo su tutte le operazioni.

Con il conto corrente a firma disgiunta, ogni cointestatario può effettuare in autonomia qualsiasi operazione senza gli altri titolari. In pratica, ognuno di loro dispone di maggiore libertà e può eseguire operazioni di prelievo, emissione di assegni, disposizioni di bonifici.

La soluzione viene suggerita alle famiglie e ai coniugi per evitare di aprire due conti separati. Va da sé che è sempre possibile passare da un conto cointestato a firma disgiunta a uno a firma congiunta. Naturalmente è possibile anche il percorso opposto.

Se c'è quindi un aspetto di cui tenere conto riguarda le conseguenze nel caso di morte di uno dei cointestatari. Il suo posto viene preso dagli eredi e dunque il denaro depositato sul conto corrente passerà nelle mani degli eredi designati che possono essere diversi dall'altro titolare del conto corrente.

Ecco quindi che nel caso di firma congiunta, il conto corrente viene bloccato in attesa dell'individuazione degli eredi legittimi del cointestatario. Se il conto corrente è a firma disgiunta, gli altri titolari possono liberamente operare. Il conto cointestato può presentare criticità sia nel caso di morte di uno dei titolari e sia di separazione tra i coniugi.

Cambiano anche le modalità di chiusura del conto corrente cointestato in base alle tipologie di firma. Per quella congiunta occorre l'approvazione di tutti i soggetti cointestatari. Per quella disgiunta è sufficiente la richiesta di uno solo dei titolari del conto.

Altri casi 2022 conto corrente con firma congiunta o disgiunta

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione per cui il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari creditori o debitori in solido dei saldi del conto mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, le parti di ciascuno si presumono uguali si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.