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Conviene di più essere lavoratore socio o dipendente di una cooperativa? I pro e contro 2025

La scelta tra lavoratore socio o dipendente di una cooperativa non è così scontata. Ecco cosa c'è da sapere per fare un scelta consapevole

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Conviene di più essere lavoratore socio

Nel contesto attuale, scegliere se essere lavoratore socio oppure dipendente di una cooperativa rappresenta una decisione che può influire significativamente sulle tutele, sui diritti e sulle opportunità di crescita professionale. La cooperativa, rispetto ad altre forme di società, si caratterizza per lo scopo mutualistico e per una gestione democratica che mette al centro la partecipazione dei soci. Analizziamo, quindi, nel dettaglio le differenze tra le due forme di collaborazione all’interno delle cooperative, valutando gli aspetti normativi, fiscali, previdenziali e organizzativi, nonché i vantaggi e gli svantaggi alla luce delle disposizioni più recenti.

Cos'è una cooperativa: caratteristiche giuridiche e organizzative

Le società cooperative sono imprese costituite da almeno tre o nove soci (a seconda della tipologia), create per soddisfare bisogni economici, sociali e culturali tramite una struttura a capitale variabile e una gestione democratica. Gli elementi fondamentali sono:

  • Capitale variabile: l’ingresso e l’uscita dei soci non comportano la necessità di modificare lo statuto;
  • Voto capitario: ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal capitale conferito, a tutela della parità decisionale e della gestione partecipata;
  • Finalità mutualistica: lo scopo primario non è il profitto, bensì fornire beni, servizi o opportunità lavorative ai soci a condizioni migliori rispetto al mercato ordinario;
  • Normativa di riferimento: le cooperative sono disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, dalla legge n. 142/2001 in materia di socio lavoratore e da regolamenti interni adottati e depositati dagli organi sociali.

La gestione è rimessa a organi democraticamente eletti (assemblea, consiglio di amministrazione, organo di controllo), cui spettano funzioni di indirizzo, amministrazione e supervisione sulla base di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento interno.

Socio lavoratore in cooperativa: ruolo, diritti e doveri

Il socio lavoratore di una cooperativa è una figura ibrida che instaura un doppio rapporto con l’ente: quello associativo (proprio del socio) e quello lavorativo. La legge 142/2001 definisce chiaramente questa posizione, che si fonda su due elementi:

  • Rapporto associativo: partecipazione attiva alla gestione della cooperativa (formazione degli organi, approvazione delle strategie, destinazione degli utili), contributo alla formazione del capitale sociale, partecipazione al rischio di impresa e alle decisioni strategiche.
  • Rapporto di lavoro: in base all’accordo interno e alle esigenze organizzative, il socio lavoratore può instaurare un rapporto subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), contribuendo direttamente agli scopi sociali e produttivi della cooperativa stessa.

Al socio lavoratore spettano un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria applicabili, sia per la componente fissa sia per le voci accessorie, oltre alla possibilità di percepire ristorni in base alla qualità e quantità della propria prestazione mutualistica.

Sul fronte dei diritti e delle tutele, la normativa prevede:

  • Applicazione delle regole sulla salute e sicurezza secondo il D. Lgs. 81/2008;
  • Riconoscimento dei diritti sindacali compatibili con la posizione di socio lavoratore e con quanto disposto dalle intese tra cooperative e organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • Tutela contro gli atti discriminatori e applicazione della disciplina della privacy (artt. 1, 8, 14, 15 Statuto dei Lavoratori);
  • Poteri di opposizione alla delibera di esclusione e al contestuale licenziamento.

Differenza tra lavoratore socio e dipendente non socio in cooperativa

Va chiarita la differenza tra lavoratore socio e dipendente non socio:

  • Soci lavoratori: partecipano come membri della società e prestano attività lavorativa secondo il regolamento interno; hanno diritto di voto, partecipano alle decisioni strategiche e hanno una quota, quanto meno formale, del rischio d’impresa. Il doppio ruolo consente una maggiore partecipazione e consapevolezza gestionale, ma comporta l’automatica cessazione del rapporto di lavoro in caso di esclusione dall’ente, secondo le procedure stabilite dallo statuto e dalla giurisprudenza aggiornata (Cass. Sez. Un. n. 27436/2017).
  • Dipendenti non soci: instaurano un rapporto di lavoro subordinato secondo le regole del Codice Civile e dei CCNL; non hanno diritti gestionali, non partecipano alle assemblee e non condividono il rischio d’impresa, godendo tuttavia delle tutele piene tipiche del lavoro subordinato (malattia, ferie, TFR, indennità, ferie e orari disciplinati, maternità, licenziamento assistito da tutele specifiche e facoltà di ricorso ordinario in caso di controversie).

Dal punto di vista previdenziale, il socio lavoratore è inquadrato secondo la natura del rapporto di lavoro: come dipendenti (gestione INPS Lavoratori Dipendenti) se subordinati, o come autonomi (gestioni separate o artigiani/commercianti) secondo il settore di attività e il tipo di partecipazione in cooperativa.

Pro e contro di essere lavoratore socio o dipendente di una cooperativa

Valutare la convenienza dell’una o dell’altra posizione significa considerare attentamente vantaggi e svantaggi, analizzati anche alla luce dei dati di mercato e delle novità emerse nel biennio 2024–2025.

Vantaggi del socio lavoratore

  • Partecipazione alle decisioni: voce attiva sulla destinazione degli utili, sulla strategia aziendale e sulle modalità gestionali;
  • Tassazione agevolata (per le cooperative a mutualità prevalente iscritta all’Albo) e possibilità di ricevere ristorni proporzionali alla propria partecipazione produttiva;
  • Gestione democratica e clima interno generalmente più collaborativo e diretto;
  • Accesso a percorsi di formazione, sviluppo di competenze e programmi di inserimento lavorativo, in particolare nelle cooperative sociali di tipo A e B;
  • Opportunità di crescita personale e professionale, anche in funzioni direttive (previa elezione interna secondo statuto);
  • Valorizzazione della professionalità e possibilità di contribuire a realtà a spiccata attenzione sociale e territoriale.

Svantaggi del socio lavoratore

  • Rischio d’impresa: in caso di crisi della cooperativa, il socio lavoratore può essere chiamato a concorrere a piani di crisi aziendale, compresa la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (ristorni) o di apporto finanziario (L. 142/2001);
  • Rispetto alle aziende capitalistiche, remunerazione e benefici economici possono essere inferiori nei contesti meno performanti economicamente e i dividenti sono soggetti a vincoli di legge (divieto di distribuzione delle riserve indivisibili, distribuzione degli utili limitata rispetto alle Spa e Srl);
  • Automaticità dell’estinzione del rapporto di lavoro in caso di esclusione dal rapporto associativo: questa peculiarità, ribadita dalla cassazione (Sez. Un. n. 27436/2017), comporta il rischio di cessazione simultanea di entrambe le posizioni, con abolizione della reintegrazione nel posto di lavoro laddove l’esclusione sia legittima;
  • Vincoli sulla mobilità interna e sulla crescita, maggiori rigidità nelle possibilità di avanzamento se paragonate a molte Srl tradizionali.

Vantaggi del dipendente non socio

  • Tutela piena del rapporto di lavoro: tutti i diritti e le garanzie del lavoro subordinato (Statuto dei lavoratori, CCNL applicabile, discipline su malattia, ferie, maternità, sicurezza, licenziamento);
  • Stipendio stabile secondo i minimi previsti dal CCNL e minori rischi di dover contribuire personalmente a eventuali crisi aziendali;
  • Nessun rischio patrimoniale personale, possibilità di ricorso diretto in caso di contenzioso lavoristico presso il giudice del lavoro.

Svantaggi del dipendente non socio

  • Nessun potere decisionale o partecipazione agli utili della cooperativa, salvo eventuali premi di risultato convenzionali;
  • Assenza di partecipazione alla governance, alla formazione delle strategie o agli obiettivi sociali;
  • Minor senso di appartenenza alla comunità aziendale e alla missione specifica della cooperativa.

Tutela del socio lavoratore: esclusione dalla cooperativa e cessazione del rapporto di lavoro

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la cessazione del rapporto di lavoro e associativo in cooperativa:

  • L’esclusione del socio lavoratore, formalizzata secondo le procedure previste dallo statuto (art. 2533 c.c.), determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • Il socio escluso può opporsi alla delibera nei termini fissati (60 giorni dalla comunicazione), azionando i rimedi in giudizio (Cassazione SS.UU. 20 novembre 2017, n. 27436);
  • La reintegra nel posto di lavoro è possibile esclusivamente in caso di accertata illegittimità della delibera, mentre la tutela in caso di mancata impugnazione della delibera si limita all'aspetto risarcitorio;
  • Tutte le controversie tra socio e cooperativa relative al rapporto mutualistico e lavorativo sono di competenza del giudice del lavoro quando connesse alla soluzione di questioni sul rapporto di lavoro (art. 40 c.p.c.).

Inquadramento previdenziale e contrattuale: quale gestione INPS e quale CCNL applicare

Il regime previdenziale dipende dalla tipologia di rapporto lavorativo:

  • Soci lavoratori con rapporto subordinato: sono iscritti alla gestione previdenziale ordinaria dei lavoratori dipendenti (INPS Lavoratori Dipendenti), con applicazione delle regole ordinarie per ferie, malattia, infortuni, maternità e pensione;
  • Soci lavoratori autonomi: iscritti alle gestioni artigiani, commercianti o gestione separata INPS, con protezione specifica più debole rispetto ai subordinati (L. 142/2001, art. 3);
  • Applicazione del CCNL: il regolamento della cooperativa indica i contratti collettivi di categoria applicabili a soci e dipendenti, scegliendo tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, secondo le più recenti direttive e pronunce anche della Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2015).

I soci lavoratori hanno diritto a un trattamento economico complessivo non inferiore a quello garantito dal CCNL del settore o della categoria affine, tenendo conto sia della componente fissa sia delle indennità accessorie, straordinari, premi produzione, maggiorazioni festive e tfr. Laddove il regolamento o il CCNL applicato prevedano condizioni inferiori a quelle dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, si fa riferimento a queste ultime come parametro minimo, come stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza recente.

Tabella riassuntiva, lavoratore socio vs. dipendente cooperativa

Caratteristica Lavoratore socio cooperativa Dipendente cooperativa
Ruolo nella società Socio e lavoratore con diritto di voto e partecipazione gestionale Solo lavoratore subordinato, senza ruolo decisionale
Inquadramento Subordinato, autonomo, co.co.co. Subordinato
Rischio d’impresa Presente (partecipazione a eventuali crisi, riduzioni ristorni) Assente
Diritti sindacali Compatibili con il ruolo di socio Pieni diritti sindacali Statuto
Tutela contro licenziamento Legata anche al rapporto associativo Tutela piena legge lavoro
Retribuzione minima Adeguata a CCNL rappresentativi + eventuali ristorni CCNL settore di riferimento
Partecipazione utili e strategie No
Accesso previdenza INPS Gestione in base all’inquadramento lavorativo Gestione ordinaria dipendenti
Cessazione rapporto Automatica in caso di esclusione del socio Solo per cause contrattuali
Procedure di crisi Partecipazione ad apporto straordinario/temporanea riduzione benefici Nessun obbligo di apporto

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