Occorre valutare caso per caso sulla convenienza dell'una o dell'altra formula. Il bonus al 90% viene infatti recuperato in 10 anni, ma - al contrario del bonus al 110% - non prevede tetti di spesa e mantiene l'opzione di cedere il credito.
Si dice che l'Italia sia il Paese degli sconti e delle detrazioni e in effetti la lista delle possibilità è molto lunga. L'ultima novità, che sta riscontrando un ottimo successo, è il bonus al 110% per il miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni. Punto di forza è la possibilità di inserire lavori secondari, come ad esempio l'installazione di una stazione di ricarica domestica, nel caso in cui sia eseguito un intervento principale.
Condizione essenziale è il appunto il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, quella più alta. Ma non si tratta della sola opzione da sfruttare perché, a proposto di rifacimento delle facciate, c'è anche il rifacimento della facciata esterna con il bonus al 90% che si pone come alternativa all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio ovvero al cappotto termico con il bonus al 110%. Approfondiamo in questo articolo:
Pro e contro bonus 110% casa e bonus 90%
Bonus 110% casa o bonus 90%, altri aspetti da considerare
Nel caso di lavori sulla facciata esterna di edifici di qualsiasi categoria catastale o zone equipollenti con detrazione al 90%, la percentuale di isolamento è oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Non ci sono limiti di spesa agevolabili e la ripartizione della detrazione è in 10 rate annuali. I soggetti agevolati sono contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Dal punto di vista amministrativo occorre la certificazione conformità requisiti tecnici richiesti, in alternativa conformità direttore dei lavori. Infine, possibilità di sconto in fattura e cessione del credito.
Nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, su un massimo di due unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici, ovunque ubicati, anche in zona C, diversi dalle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, la detrazione è del 110% e il limite di spesa agevolabile varia in funzione del tipo di edificio: 50.000 euro per gli unifamiliari ovvero 40.000 euro da 2 a 8 unità immobiliari che compongono l'edificio e 30.000 e euro se sono più di 8.
La ripartizione della detrazione è in 5 rate annuali e possono richiederla condomini, persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, le organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri, le Aps iscritte nei relativi registri, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte. Serve la certificazione conformità requisiti tecnici richiesti e congruità spese sostenute e c'è la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito.
Ne consegue che occorre valutare caso per caso sulla convenienza dell'una o dell'altra formula. Il bonus al 90% viene infatti recuperato in 10 anni, ma - al contrario del bonus al 110% - non prevede tetti di spesa e mantiene l'opzione di cedere il credito.
Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi per gli interventi legati ai vari bonus, il contribuente deve ripartire l’importo in più anni, rischiando di perdere l’agevolazione in caso di incapienza. Con la cessione del credito d’imposta o con lo sconto in fattura monetizza subito il vantaggio fiscale, grazie al prezzo della cessione ricevuto o allo sconto sui lavori.
Una volta che la detrazione sia ceduta a terzi o sia stata scontata dal fornitore, però, il beneficiario, oltre a cedere il credito, può scegliere di utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle rate residue di detrazione non fruite, a decorrere dal decimo giorno del mese dopo la ricezione della comunicazione dell’opzione e non prima del primo gennaio dell'anno successivo quello di sostenimento delle spese.
Questi crediti d’imposta possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Non si può usufruire negli anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno e non si può chiedere il rimborso di quanto non usato in compensazione.