Conviene partita iva al 5% o meglio forfettaria al 15%? I pro e contro nel 2023

Lavoratori autonomi e professionisti che applicano il regime forfettario al 5% o al 15% hanno fatto le corrette scelte fiscali?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Conviene partita iva al 5% o meglio forf

Partita Iva al 5% o al 15%, quale conviene?

Tra la scelta di un regime fiscale al 5 o al 15% non c'è dubbio che la convenienza sia tutta sulla prima opzione perché le condizioni sono le stesse e a cambiare è solo l'aliquota unica applicata.

Aderire al regime forfettario delle partite Iva è una delle possibilità più interessanti per chi decide di avviare un'attività autonoma. Purché sappia che accanto ai vantaggi fiscali esistono anche delle limitazioni con cui fare i conti.

In ogni caso, il reddito viene determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente ai compensi percepiti con conseguente irrilevanza dei costi e delle spese e applicazione al reddito conseguito di una imposta sostitutiva del 5 o del 15%. Cerchiamo di capire meglio:

  • Partita Iva al 5% o al 15%, quale conviene

  • Caratteristiche nuovi regimi agevolati

Partita Iva al 5% o al 15%, quale conviene

Il regime fiscale al 5% può essere applicato alle partite Iva per un massimo di 5 anni, dopodiché il contribuente rientra nel regime ordinario o in quello forfettario. In ogni caso è indispensabile che l'attività autonoma o professionale sia di nuova istituzione o appena avviata. Si può parlare di continuità quando il contribuente sceglie di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Possono accedere al regime delle partite Iva al 5% i lavoratori che hanno ottenuto nell'anno di imposta precedente ricavi non superiore alla soglia di 65.000 euro all'anno. E che allo stesso tempo non hanno oltrepassato il limite di 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente e né quello di 20.000 euro di spesa per dipendenti.

Il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti attività artistica, imprenditoriale e professionale. Dopodiché, l'attività esercitata non deve essere la mera prosecuzione di un'altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per fruire dell'aliquota agevolata al 5% persegue una finalità antielusiva. La prosecuzione dell'attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. Ed è quindi indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito compensi o ricavi fino a 65.000 euro. Naturalmente questo primo requisito viene a cadere nel caso di iscrizione per la prima volta al regime delle partite Iva.

In pratica la verifica del requisito del fatturato viene effettuata con riguardo all'anno precedente a quello di riferimento, e le condizioni di permanenza sono verificate anno per anno. A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso, per i quali è necessario far riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime agevolato delle partite Iva, le cause di esclusione rilevano con riferimento allo stesso anno di applicazione del regime.

Tra la scelta di un regime fiscale al 5 o al 15% non c'è dubbio che la convenienza sia tutta sulla prima opzione perché le condizioni sono le stesse e a cambiare è solo l'aliquota unica applicata. Purché lavoratori autonomi e professionisti siano in possesso dei requisiti richiesti per aderire a tale regime.

Caratteristiche nuovi regimi agevolati

Lavoratori autonomi e professionisti che applicano il regime forfettario al 5% o al 15% conservano comunque l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. Ma anche certificare i corrispettivi e numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali.

Secondo l'Agenzia delle entrate, che è più volte intervenuta sulla materia, la prosecuzione rileva anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.

Lavoratori autonomi e professionisti che applicano il regime forfettario al 5% o al 15% hanno fatto le corrette scelte fiscali?