Corsi di formazione vengono riconosciuti per la pensione come importi o uscita anticipata secondo leggi 2023

Corsi di formazione coperti da contributi da riscatto valgono ai fini pensionistici: regole in vigore e chiarimenti previsti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Corsi di formazione vengono riconosciuti

I corsi di formazione vengono riconosciuti per il calcolo della pensione o per l’uscita anticipata?

I corsi di formazione vengono riconosciuti per il calcolo della pensione o per l’uscita anticipata perché possono essere coperti da contributi da riscatto, che vengono accreditati, però, solo su specifica domanda presentata dall’interessato, e che sono utili ai fini pensionistici. 
 

I corsi di formazione vengono riconosciuti per il calcolo della pensione o per l’uscita anticipata? Per andare in pensione, come previsto dalla legge italiana, è necessario raggiungere specifici requisiti, sia anagrafici che contributivi, che sono per la pensione di vecchiaia di 67 anni di età e 20 anni di contributi e che cambiano per altre forme pensionistiche, per esempio per la pensione anticipata non è richiesto alcun requisito anagrafico ma gli uomini devono maturare 42 anni e dieci mesi di contributi e le donne 41 anni e dieci mesi di contributi, e si cambia ancora se si opta per altre forme di uscita prima.

Per la determinazione dei contributi validi ai fini pensionistici valgono diversi tipi di contributi, ognuno dei quali relativo a determinati periodi della vita lavorativa, o meno, di un lavoratore. Vediamo in questo pezzo se i corsi di formazione vengono riconosciuti ai fini pensionistici.

  • Corsi di formazione riconosciuti per importo finale o uscita anticipata
  • Riscatto corsi di formazione e altri periodi per pensione finale

Corsi di formazione riconosciuti per importo finale o uscita anticipata

Stando a quanto previsto dalle leggi 2023, il periodo dei corsi di formazione sostenuti da un determinato soggetto valgono ai fini pensionistici sia per il calcolo dell’importo della pensione finale e sia per eventuale uscita anticipata perché vengono coperti comunque da contribuzione.

Pur essendo, infatti, un periodo di formazione e non di occupazione lavorativa, quello prestato per seguire corsi di formazione viene coperto da contribuzione da riscatto, che vengono però accreditati solo previa presentazione di specifica domanda da parte dell’interessato.

I contributi utili per il raggiungimento della pensione finale e relativo importo sono i seguenti:

  • contributi obbligatori;
  • contributi figurativi;
  • contributi da riscatto;
  • contributi volontari. 

I corsi di formazione valgono ai fini pensionistici perché sono coperti dal versamento di contributi da riscatto, tipologia di contribuzione accreditata su domanda dell’interessato per coprire periodi altrimenti privi di contribuzione. Se non viene presentata la domanda per il riscatto dei contributi, i corsi di formazione non hanno alcun valore ai fini pensionistici.

Tra i periodi riscattabili ci sono quelli proprio relativi a corsi di formazione e specializzazione frequentati dal lavoratore anche prima di iniziare l’attività lavorativa.

Riscatto corsi di formazione e altri periodi per pensione finale

I contributi da riscatto valgono, dunque, per chi ha frequentato corsi di formazione, che pertanto vengono riconosciuti ai fini pensionistici, ma anche per altri periodi specifici di studio e formazione professionale come:

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • corsi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine
  • di un corso di durata non inferiore a due anni
  • dottorati di ricerca universitari;
  • diploma di accademia delle Belle Arti;
  • periodi di fruizione di borsa di studio
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle
  • pensioni;
  • servizi prestati presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa o presso enti privati esercenti un pubblico servizio;
  • servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle
  • Università o negli Istituti di istruzione superiore;
  • periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
  • periodi di iscrizione ad albi professionali.
     

I corsi di formazione oggetto dei contributi di riscatto sono validi ai fini della pensione: regole obbligatorie e descrizioni previsionali.

Corsi di formazione coperti da contributi da riscatto valgono ai fini pensionistici: regole in vigore e chiarimenti previsti