L’acquisto di un’automobile usata offre la possibilità di accedere a veicoli di qualità a costi spesso più accessibili rispetto al nuovo, ma comporta anche rischi legati alla possibile presenza di difetti e problematiche non dichiarate. Capire come agire in presenza di problemi tecnici, vizi occulti o malfunzionamenti non evidenziati al momento della vendita è essenziale per tutelare i propri diritti e rivendicare le garanzie previste dalla normativa.
In caso di acquisto di un’auto usata, sia da un rivenditore professionale sia da un soggetto privato, l’acquirente ha diritto a ricevere un veicolo conforme a quanto pattuito, privo di difetti che ne limitino il valore o ne compromettano l’idoneità all’uso. Nel contesto di vendite tra privato e consumatore finale da concessionario, la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, art. 128 e seguenti) si applica in maniera irrinunciabile. Il venditore professionale risponde di ogni vizio o difetto che si manifesti nel mezzo, salvo che risulti derivante da normale usura, manutenzione non adeguata, danni sopravvenuti dopo la vendita o che l’acquirente ne fosse già a conoscenza. La durata minima della garanzia è fissata a 12 mesi per i prodotti usati, elevabile a 24 se non diversamente specificato nel contratto.
Se invece la compravendita avviene tra privati, si applicano le regole del Codice Civile (art. 1490 e seguenti): il venditore è responsabile in caso di vizi occulti che rendano l’auto inutilizzabile o ne diminuiscano in modo significativo il valore. In questo caso il compratore deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna.
Un vizioso occulto è un problema non rilevabile con la normale diligenza durante la visione del veicolo, come guasti al motore, anomalie elettroniche, interventi strutturali nascosti o incidenti pregressi non dichiarati. Se tali condizioni emergono dopo la conclusione del contratto, e il difetto non era noto o non era chiaramente visibile, il compratore può richiedere:
La responsabilità ricade sempre sul venditore se il difetto si manifesta nei primi 12 mesi: in questo periodo si presume legalmente che il problema esistesse già al momento della consegna, salvo prova contraria. Solo per alcuni difetti lievi, come usura naturale in rapporto all’età e al chilometraggio, la garanzia può essere esclusa. In caso di vendita tra privati, la tutela è limitata ai vizi occulti e la clausola "visto e piaciuto" non annulla le responsabilità in caso di problemi taciuti dal venditore.
Quando si rileva un difetto nascosto, il primo passo è notificare formalmente il venditore, utilizzando una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC. È raccomandabile trasmettere una descrizione precisa del vizio, allegare fotografie o perizie tecniche, copia del contratto e documentazione relativa al passaggio di proprietà. Per le vendite da privato, la denuncia deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta per non decadere dai diritti.
La richiesta può riguardare, in ordine gerarchico e secondo la legge:
Per tutti i casi, è essenziale conservare la prova delle comunicazioni e ogni relazione tecnica che certifichi l’esistenza e la gravità del difetto. In presenza di inadempienza del venditore o di diniego nell’intervenire, si può ricorrere alla diffida formale (anche tramite avvocato) o, in ultima istanza, ad un’azione giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti.
La garanzia legale non copre, per nessun motivo:
Rientrano tra gli elementi non coperti normalmente: dischi e pastiglie freno, pneumatici, lampadine, batteria, spazzole tergicristallo, frizione. Tuttavia, anomalie rilevanti a cambio automatico, turbina, centraline elettroniche, impianti di sicurezza e sistemi di motore non sono assimilabili a normale logorio: una loro rottura è sempre trattata come difetto oggetto di garanzia, soprattutto nei primi 12 mesi (onere probatorio a carico del venditore).
Quando l’acquisto avviene tra soggetti privati, non si applica il Codice del Consumo ma restano vigenti gli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. Il compratore conserva una tutela contro i vizi occulti, ovvero guasti che non erano visibili al momento dell’acquisto e non sono ascrivibili a normale utilizzo. In questo contesto, l’acquirente deve agire rapidamente con una denuncia scritta entro 8 giorni dalla scoperta e può domandare riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o, in casi di dolo, risarcimento danni ulteriori.
È raccomandabile stipulare un contratto di vendita dettagliato, richiedere una perizia tecnica preventiva e raccogliere ogni documento inerente la manutenzione, eventuali interventi pregressi o incidenti subiti dal veicolo, in modo da limitare il rischio di controversie future.
Oltre alla garanzia legale obbligatoria (da venditore professionale a consumatore), molti concessionari offrono garanzie convenzionali aggiuntive, talvolta denominate "estensioni di garanzia", "polizze guasti" o "polizze assistenza". Tali coperture fungono da servizio extra e non possono mai ridurre i diritti minimi garantiti dalla legge. Le condizioni e coperture variano a seconda della compagnia assicurativa e del contratto proposto: frequentemente includono la riparazione di componenti specifiche, interventi per guasti successivi all’acquisto, soccorso stradale o auto sostitutiva.
Verificare sempre condizioni, massimali, franchigie e obblighi di manutenzione previsti dalla garanzia convenzionale prima della sottoscrizione. In caso di dubbi, leggere attentamente tutte le clausole e chiedere chiarimenti al venditore.
Mantenere tutte le prove documentali delle comunicazioni inviate e delle risposte ricevute sarà essenziale nel caso di eventuali azioni legali.
Problemi al motore, cambio, centralina elettronica, impianti di climatizzazione e sistemi di sicurezza, purché non derivino da usura compatibile con l’età o i chilometri del veicolo. Anomalie di queste parti nei primi 12 mesi sono sempre a carico del venditore (in vendita professionale).
No, le garanzie commerciali sono un aggiunta che non limita né può sostituire i tuoi diritti previsti dalla legge. Se la garanzia convenzionale propone una copertura inferiore a quella legale, quest’ultima resta comunque valida e prevalente.
Comunicare immediatamente il problema al venditore, fornire tutta la documentazione disponibile e attenersi alle scadenze previste dalla legge (per i consumatori, anche dopo svariate settimane, resta comunque il diritto di azione).
Sì, componenti principali come il cambio automatico o la turbina sfuggono alla classificazione di normale usura e ricadono nei guasti coperti dalla garanzia legale, salvo ipotesi di danno provocato dall’utilizzatore dopo la vendita.
Richiedere la verifica di un tecnico terzo, un contratto dettagliato e ispezionare con attenzione il mezzo. In caso di vizi occultati è fondamentale agire tempestivamente per non perdere il diritto a farli valere.