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Cosa fare se la quattordicesima non viene pagata da azienda e datore di lavoro

La quattordicesima mensilità non spetta a tutti i lavoratori poiché è strettamente legata alle disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa fare se la quattordicesima non vien

Nel caso in cui la qquattordicesima non viene pagata dall'azienda o dal datore di lavoro, è importante conoscere le procedure corrette per tutelare i propri diritti e ottenere quanto dovuto.

Solitamente la quattordicesima viene pagata nel periodo estivo, precisamente nel mese di luglio, con l'obiettivo di fornire maggiore liquidità ai lavoratori durante il periodo delle ferie. Non a caso, alla base della sua istituzione c'è stata proprio la volontà di dare una spinta alle vacanze estive.

Per quanto riguarda il calcolo, la quattordicesima è un istituto retributivo a maturazione progressiva. Ciò significa che per ogni mese di servizio prestato si matura un rateo di quattordicesima. Il periodo di riferimento per la maturazione va generalmente dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

Il rateo mensile si calcola dividendo l'importo della retribuzione lorda mensile per dodici. Ad esempio, per uno stipendio lordo di 1.200 euro, il rateo mensile sarà di 100 euro. Alla fine del periodo di maturazione, viene corrisposto al lavoratore il totale dei ratei maturati.

Nel calcolo concorrono anche i periodi di:

  • Ferie
  • Malattia (entro i limiti previsti dal contratto)
  • Infortunio
  • Congedo matrimoniale
  • Festività
  • Permessi

Cosa fare se la quattordicesima non viene pagata

Nel caso in cui la quattordicesima non venga corrisposta nei termini previsti dal CCNL di riferimento, il lavoratore deve attivarsi per tutelare i propri diritti. Il primo passo consigliato è verificare il motivo per cui non sia stata corrisposta:

  • L'azienda sta attraversando difficoltà economiche temporanee?
  • Si tratta di una scelta deliberata del datore di lavoro?

In base alle motivazioni, si può procedere con diverse strategie:

1. Approccio verbale e diretto

Come primo intervento, è consigliabile contattare l'ufficio del personale o la direzione delle risorse umane per chiedere spiegazioni circa il mancato pagamento della mensilità aggiuntiva. Questo approccio informale può spesso risolvere il problema, soprattutto se si tratta di una semplice dimenticanza o di un errore amministrativo.

2. Sollecito formale di pagamento

Se le risposte ricevute non sono soddisfacenti o non si riceve alcuna risposta, il passo successivo è procedere con un sollecito formale di pagamento. Questo documento può essere preparato e inviato:

  • Direttamente dal lavoratore
  • Tramite un avvocato specializzato in diritto del lavoro
  • Attraverso un patronato o sindacato

Il sollecito deve contenere un riferimento preciso al CCNL applicato, la data in cui sarebbe dovuta essere pagata la quattordicesima e la richiesta di adempimento entro un termine ragionevole.

3. Recupero coattivo del credito

Se anche il sollecito formale non produce risultati, il lavoratore può procedere con l'esecuzione forzata per il recupero del credito. Questa procedura richiede generalmente l'assistenza di un legale e prevede diversi passaggi:

  • Presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo
  • Notifica del titolo esecutivo e del precetto
  • Eventuale atto di pignoramento

È importante sottolineare che il credito derivante dal mancato pagamento della quattordicesima è a tutti gli effetti un credito retributivo e, in quanto tale, gode di un regime privilegiato rispetto ad altri eventuali debiti del datore di lavoro.

Attenzione ai termini di prescrizione

Un aspetto cruciale da considerare quando si affronta il mancato pagamento della quattordicesima è la prescrizione del diritto. Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, per la tredicesima e la quattordicesima opera una prescrizione presuntiva triennale.

La legge prevede infatti che si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Mentre lo stipendio mensile si prescrive in cinque anni, le mensilità aggiuntive hanno un termine più breve di tre anni.

Questa prescrizione triennale, tuttavia, non è una prescrizione in senso stretto, ma una prescrizione presuntiva. Ciò significa che dopo tre anni si presume che la quattordicesima sia stata pagata, ma tale presunzione può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria, attraverso la confessione giudiziale del datore di lavoro o il deferimento del giuramento decisorio.

Da quando decorre la prescrizione

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile. Per la quattordicesima, questo significa dalla data in cui, secondo il CCNL, avrebbe dovuto essere pagata.

Tuttavia, nei rapporti di lavoro privi della cosiddetta "stabilità reale" (forte protezione in caso di licenziamento illegittimo), la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che la prescrizione non può decorrere durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione. Questo perché si ritiene che il lavoratore, durante il rapporto, possa essere inibito dal far valere i propri diritti a causa della posizione subalterna rispetto al datore di lavoro.

Tutele legali e diritti del lavoratore

Il lavoratore che non riceve la quattordicesima gode di diverse tutele legali per far valere i propri diritti. Oltre alla possibilità di richiedere il pagamento della mensilità non corrisposta, può anche domandare:

  • Interessi legali sulla somma dovuta, dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo
  • Rivalutazione monetaria per compensare la perdita di valore del denaro nel tempo
  • Eventuale risarcimento del danno se il mancato pagamento ha comportato conseguenze economiche significative (come impossibilità di onorare scadenze o impegni finanziari)

In casi particolarmente gravi di inadempienza, il lavoratore potrebbe anche valutare la possibilità di dimettersi per giusta causa, mantenendo il diritto all'indennità di disoccupazione.

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