Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, un amministratore di condominio ha l’obbligo di rispondere sempre al telefono o a email e pec che arrivano da uno o più condomini o consiglieri condominiali, se l’amministratore di condominio non risponde al telefono, email o pec, ci si può rivolgere ad un giudice di competenza. Prima, però, di rivolgersi ad un giudice, bisogna inviare all'amministratore una formale diffida a rispondere, anche rivolgendosi ad un legale, per una richiesta più efficace.
Cosa fare se un amministratore di condominio non risponde al telefono, email o pec? Quando viene nominato un amministratore di condominio ci sono obblighi e doveri che questo stesso deve rispettare per assolvere al meglio al suo ruolo e la mancanza o inadempienza di uno dei doveri previsti per ogni amministratore di condominio implica la possibilità di revoca dall’incarico. Ciò può accadere anche nel caso in cui un amministratore di condominio non risponde a richieste di condomini.
Le leggi in vigore prevedono tra gli obblighi di un amministratore di condominio anche quello di rispondere a telefono, email e pec sia ai consiglieri e sia a qualsiasi condomino si rivolga a lui presentando qualche richiesta o chiedendo informazioni specifiche o chiarimenti.
L'amministratore di condominio deve rispondere a qualsiasi condominio e ai consiglieri se:
L’amministratore di condominio che non rispetta tale obbligo di risposta si rende colpevole di negligenza e potrebbe anche essere revocato dal suo incarico soprattutto se la mancanza si ripete più di una volta. Stando inoltre alle leggi in vigore, è previsto anche un tempo massimo entro cui un amministratore di condominio deve rispondere al telefono, email o pec e deve essere stabilito dai singoli regolamenti di condominio.
Se i singoli regolamenti di condominio non prevedono nulla in tal senso, si fa riferimento alla norma generale relativa alla diffida ad adempiere che fissa un tempo massimo per una risposta in 15 giorni.
Assodato l’obbligo per l’amministratore di condominio di rispondere sempre al telefono o a email e pec che arrivano da uno o più condomini o consiglieri condominiali, se l’amministratore di condominio non risponde al telefono, email o pec, ci si può rivolgere ad un giudice di competenza perchè emetta una sentenza di revoca giudiziale.
Prima, però, di rivolgersi ad un giudice, bisogna inviare all'amministratore una formale diffida a rispondere, anche rivolgendosi ad un legale, per una richiesta più efficace.
La comunicazione deve riportare un termine per rispondere, di solito non inferiore a tre giorni lavorativi, e se non nonostante la comunicazione ricevuta l’amministratore di condominio continua a non rispondere, allora compie una grave irregolarità che permette ad ogni condomino di rivolgersi al tribunale e di chiederne la revoca giudiziale.