Affinché la partita Iva possa scaricare dalle tasse i costi sostenuti nell'ambito della propria attività è innanzitutto indispensabile il rispetto del principio della competenza. Ma occorre rispettare anche i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.
Tra i punti di distinzione del regime delle partite Iva c'è la possibilità di scaricare dalle tasse i costi sostenuti nell'esercizio della propria attività. Il ventaglio delle possibilità è molto ampio e comprende, solo per fare alcuni esempi, quelle per la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento e l'acquisto di un'auto, quelle per immobili a uso promiscuo e per alberghi e ristoranti.
L'aspetto a cui fare attenzione non è solo riferito alla tipologia di spesa ma anche ai principi che l'operazione della deducibilità deve portare con sé. Si tratta di veri e propri principi che sono quindi necessari in sede di dichiarazione dei redditi e per la cui compilazione può essere necessario l'affiancamento di un commercialista. Vediamo quindi:
Partita Iva, cosa si può scaricare dalle tasse e quali requisiti
Come determinare i principi per scaricare i costi dalla tasse
Affinché la partita Iva possa scaricare dalle tasse i costi sostenuti nell'ambito della propria attività è innanzitutto indispensabile il rispetto del principio della competenza. Come spiegato dalla Cassazione, per dedurre i costi in anni successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa dimostrare che alla fine dell’esercizio di competenza mancavano ancora i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.
Poi la certezza e l'oggettiva determinabilità in riferimento all'ammontare. Infine, l'inerenza. Per i giudici della Cassazione, la deducibilità dei costi sostenuti è condizionata dall'inerenza degli stessi all'attività dell’impresa e non specificatamente ai ricavi.
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.
Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio. E quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
Norme alla mano relative ai costi delle partite Iva da scaricare dalle tasse, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.
Quindi i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Dopodiché per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.