Chi riceve il nostro curriculum vitae non può utilizzare le informazioni contenute. A meno che non sia presente l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le disposizioni di riferimento sono due: la legge sulla privacy italiana e il più recente Gdpr.
Mai sottovalutare l'importanza della privacy e del trattamento dei dati personali, anche nel caso di candidatura per un posto di lavoro. Le nostre informazioni sono infatti estremamente preziose e vanno difese per evitare che qualcuno possa appropriarsene ovvero utilizzarle in modo improprio.
La normativa in materia è in continuo aggiornamento ma va costantemente nella direzione di difendere la posizione dei lavoratori. Approfondiamo meglio:
Chi riceve il nostro curriculum vitae non può utilizzare le informazioni contenute. A meno che non sia presente l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le disposizioni di riferimento sono due: la legge sulla privacy italiana e il più recente Gdpr (General data protection regulation) ovvero il Regolamento generale sulla protezione dei dati.
L'obiettivo di questa disposizione è far limitare l'utilizzo delle informazioni per le sole finalità previste dalla normativa di riferimento, siano esse quelle di tipo anagrafico (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) e sia quelle relative alla formazione e alle esperienze lavorative.
Arrivati a questo punto resta da capire qual è la formula da inserire nel curriculum vitae per difendere la propria privacy personale e lavorativa.
Le possibilità sono numerose perché quello che conta è il riferimento alle norme in vigore che può evidentemente essere indicato in più modi. Alcune delle opzioni, da scrivere generalmente al termine di tutte le informazioni sono le seguenti:
Punto di riferimento è l'articolo 7 del Codice della privacy, secondo cui l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
La disposizione è stata oggetto di modifiche, ma se c'è una parte che è rimasta è quella relativa ai diritti dell'interessato. Tra cui quello di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ha interesse, l'integrazione dei dati. Ma anche la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Così come l'attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne il caso in cui l'adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato.