Prestare la propria automobile è una consuetudine diffusa tra amici e familiari in Italia, ma questa pratica comporta rischi giuridici e amministrativi che è necessario conoscere per non incorrere in sanzioni o complicazioni assicurative nel corso del 2025. Le regole introdotte dal Codice della Strada e le specifiche condizioni assicurative stabiliscono limiti, obblighi e tutele sia per il proprietario che per il conducente occasionale.
Il prestito dell’auto a terzi è disciplinato dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada. È sempre consentito prestare la propria vettura, tuttavia le norme distinguono tra occasionalità e utilizzo prolungato. Se il veicolo viene affidato per meno di 30 giorni oppure al coniuge, a figli o ad altri familiari conviventi, non vi sono formalità da rispettare. Quando, invece, il mezzo è ceduto a un amico, conoscente o familiare non convivente per oltre 30 giorni consecutivi, la legge prevede la necessità di comunicazione scritta alla Motorizzazione Civile attraverso la registrazione di un contratto di comodato.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa che da gennaio 2025 varia da 728 fino a 3.636 euro, oltre al ritiro immediato della carta di circolazione. Le procedure si svolgono tramite la compilazione del modello TT2119 e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal proprietario. Il costo complessivo della registrazione si aggira attorno ai 26 euro. È importante ricordare che superare il periodo massimo di prestito senza regolarizzare la posizione espone a controlli stringenti da parte delle forze dell’ordine, che possono verificare la conformità della delega e la validità della patente di guida del conducente.
Dal punto di vista assicurativo, resta invariato il principio per cui la responsabilità civile in caso di danni a terzi spetta sempre al proprietario del mezzo e alla sua compagnia assicurativa, anche se alla guida si trova una persona diversa. Il risarcimento sarà quindi erogato dalla polizza associata al veicolo e la classe di merito potrà subire modifiche in caso di sinistro determinando un aumento del premio assicurativo negli anni successivi.
Tuttavia, alcune compagnie assicurative prevedono limiti o esclusioni per la cosiddetta “guida esclusiva” o per l’utilizzo da parte di conducenti diversi dal contraente. In presenza di tali limitazioni, l’assicurazione potrà rivalersi sul proprietario per recuperare le somme liquidate al danneggiato. È quindi importante verificare attentamente tutte le clausole della propria RCA e, se necessario, informare la compagnia prima di prestare l’auto ad altri soggetti.
In caso di incidente, il conducente terzo è responsabile penalmente di eventuali reati (ad esempio, lesioni gravi a persone) secondo il principio di responsabilità personale sancito dall’art. 27 della Costituzione. Sul piano civile, invece, la responsabilità oggettiva ricade sul proprietario, mantenendo così inalterato il diritto dei danneggiati a essere risarciti dalla compagnia assicurativa del veicolo. Il rischio principale, per il proprietario, è l’aumento della classe di merito che determina il costo della polizza RCA nei periodi successivi e la possibile azione di rivalsa nei confronti del conducente terzo per il recupero di tali spese aggiuntive.
Va sottolineato che in presenza di assicurazioni con guida limitata o esclusiva, l’auto ceduta temporaneamente senza informare l’assicurazione può dare luogo a controversie e contestazioni sui risarcimenti, rendendo quindi indispensabile la preventiva verifica delle condizioni contrattuali.
Quando il conducente che guida l’auto in prestito commette una violazione, la sanzione giunge inizialmente sempre al proprietario del veicolo. Il proprietario, tuttavia, conserva il diritto di indicare chi era effettivamente alla guida, così che – in caso di decurtazione di punti dalla patente – questi vengano sottratti all’effettivo trasgressore.
È obbligatorio comunicare i dati del conducente alla Polizia entro 60 giorni dalla notifica della multa. La mancata comunicazione comporta una ulteriore sanzione da 282 a 1.142 euro, ma non la decurtazione dei punti in assenza di identificazione del vero autore della violazione. Se invece il proprietario trasmette correttamente le informazioni, la sottrazione dei punti avviene a carico di chi era alla guida. Secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, il proprietario può evitare la seconda sanzione se indica, con motivazioni fondate, di non poter identificare il conducente.
La formalizzazione di un comodato d’uso è obbligatoria se il prestito dell’auto a soggetti non conviventi supera i 30 giorni consecutivi. La mancata osservanza di questo adempimento comporta gravi conseguenze: oltre alle sanzioni amministrative, vi è il ritiro della carta di circolazione e la preclusione all’utilizzo del veicolo fino a regolarizzazione. Il comodato deve specificare nome, targa del veicolo e durata dell’utilizzo e dev’essere registrato secondo le indicazioni aggiornate al 2025 disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In caso di contestazione immediata per violazioni severe (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), il conducente rischia sanzioni più pesanti e, in alcune circostanze, il fermo amministrativo del veicolo. Se né il proprietario né il conducente pagano le sanzioni, le autorità possono procedere con pignoramento dei beni. Se al volante vi era una persona non autorizzata e senza patentino valido, oltre alle multe, scatta anche il sequestro del mezzo.
Se con un’auto in prestito viene commesso un reato (ad esempio investire un pedone con conseguente lesione grave), il solo responsabile penalmente sarà il conducente: la responsabilità penale, infatti, non può essere trasmessa al proprietario e resta personale secondo Costituzione.