Chi emette fatture false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Per definizione, l'emissione di fatture false non può che essere una operazione illegale che espone il contribuente a rischi e sanzioni. Anzi, rispetto ad altre situazioni, l'illecito penale è automatico. In pratica scatta anche per una sola operazione inesistente, al di là del valore del documento fiscale.
Normativa alla mano, chi - per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto - emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si macchia del reato di falsa fatturazione.
Dopodiché, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso dello stesso periodo di imposta si considera come un solo reato. Vediamo allora nei dettagli:
Chi emette fatture false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Un aspetto importante da sottolineare è l'onere della prova. Normativa 2022 alla mano, è infatti posto a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova sulla inesistenza dell'operazione contestata.
In caso di insussistenza dell'operazione e quindi della frode, e delle false fatture si riversa sul contribuente la dimostrazione della sua buona fede. Secondo una ben nota sentenza della Corte di Cassazione, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è nemmeno necessario che le fatture siano annotate nella contabilità del destinatario il quale, in astratto, potrebbe anche decidere di non avvalersene.
Le fatture per operazioni inesistenti sono tossine la cui circolazione il legislatore ha inteso reprimere sin dalla loro emissione, quando finalizzata a consentire a terzi l'evasione di imposta. Non importa, secondo i giudici, il loro destino, strutturalmente estraneo alla fattispecie che si disinteressa volutamente dell'effettivo conseguimento del fine evasivo.
La maggiore facilità alla condanna nel caso di emissione di fatture false è confermata dalla sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, secondo cui è legittimo concludere per la qualità di cartiera di una società, definendo di default le fatture di un determinato anno come relative a operazioni inesistenti, senza specificare nell'imputazione chi siano i destinatari.
Più nello specifico, sul fronte di prelievi in contanti dai conti societari e di non adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute, i giudici di merito hanno condannato il presidente di una società per il reato di emissione di fatture false e concluso per la qualità di cartiera della stessa, definendo di default tutte le fatture di un determinato anno come relative a operazioni inesistenti, senza nemmeno specificare nell'imputazione chi fossero i destinatari delle stesse.
Posto che i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente terzi non meglio indicati e omettendo così l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato, la sentenza, secondo il difensore dell'imputato, era annullabile.
Osservava quindi che non vi fossero prove che si trattasse effettivamente di società cartiera. La mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta o di emissione di fatture per operazioni inesistenti, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo a una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione.
Da qui l'inammissibilità del ricorso e la successiva condanna da parte dei giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione del ricorrente al pagamento delle spese processuali.