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Cosa significa visto e piaciuto quando si compra un prodotto. E come funziona questa formula e contratto di acquisto

Cosa indica la dicitura visto e piaciuto quando si effettua un acquisto ed effetti che ha per venditore e acquirente: cosa c da sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
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Cosa significa la formula visto e piaciuto quando si compra un prodotto?

La formula visto e piaciuto quando si effettua un acquisto rappresenta una clausola del contratto di vendita che serve per attestare che l’acquirente ha preso visione del prodotto prima dell’acquisto, gli è piaciuto e ha deciso di comprarlo ben consapevole del prodotto e delle sue condizioni al momento dell’acquisto.
 

L'espressione visto e piaciuto ricorre spesso nei contratti di compravendita, ma non sempre è chiaro il suo significato. Questa clausola acquista particolare rilevanza nella vendita di beni usati, come autovetture e immobili, poiché influisce sui diritti dell'acquirente e sugli obblighi del venditore. Comprendere appieno le implicazioni di tale dicitura è essenziale per evitare malintesi e garantire un processo di acquisto trasparente ed equo.

Cosa è la clausola Visto e Piaciuto?

Tale clausola indica una condizione contrattuale utilizzata nella compravendita per indicare che l'acquirente accetta il bene nello stato in cui si trova al momento dell'accordo. Questa formula è particolarmente diffusa nei contratti riguardanti beni usati, poiché si basa sull'accettazione del prodotto così com'è, senza garanzie ulteriori sui vizi palesi. Tuttavia, è importante notare che, nonostante l'applicazione di questa clausola, rimangono le tutele legali per i vizi occulti che possono manifestarsi successivamente all'acquisto e che l'acquirente non avrebbe potuto rilevare al momento della transazione.

Implicazioni legali della clausola Visto e Piaciuto

La clausola visto e piaciuto comporta specifiche implicazioni legali per entrambe le parti coinvolte nel contratto di compravendita. Per il venditore, essa tende a limitare l'obbligo di garanzia ai soli vizi visibili, tutelandolo da contestazioni future sullo stato del bene, a meno che non vi siano stati comportamenti dolosi. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di contestare eventuali vizi occulti che emergono dopo l'acquisto, in quanto non rilevabili attraverso una normale ispezione iniziale. Gli aspetti legali di questa clausola rendono cruciale una comprensione chiara e dettagliata dei termini contrattuali per evitare ambiguità e future controversie legali.

Responsabilità del venditore e diritti dell'acquirente

Il venditore, anche se tutelato dalla clausola per quanto riguarda i vizi apparenti, non è esonerato dalla responsabilità per i vizi occulti. In altri termini, il venditore è obbligato a informare l'acquirente di ogni difetto rilevante del bene che non sia evidente a un esame superficiale e deve evitare condotte dolose, quale l’occultamento dei difetti.

L'acquirente, dal canto suo, ha il diritto di esigere che il bene sia esente da vizi significativi che compromettano il suo utilizzo e il suo valore. Inoltre, l'art. 1495 del Codice Civile stabilisce il diritto alla denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, periodo durante il quale può far valere la garanzia laddove emergano difetti non conosciuti al momento della vendita. Questo termine può estendersi a un anno dall'entrata in possesso del bene, salvo diverse disposizioni contrattuali o vendita tra consumatori e aziende, dove valgono termini più favorevoli per il compratore.

Nel caso di vizi dolosamente occultati, la clausola visto e piaciuto perde validità, consentendo all'acquirente di agire per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo. È fondamentale che l'acquirente possa dimostrare la preesistenza dei difetti e la malafede del venditore, aspetto spesso discusso nei contenziosi legali.

Applicazioni pratiche della clausola di visto e piaciuto

La clausola trova applicazione pratica principalmente nelle compravendite di beni usati, inclusi veicoli e immobili. Questa condizione è comune nei contratti tra privati per evitare lunghe negoziazioni sui difetti. Tuttavia, nei beni molto complessi o con un'elevata importanza economica, la clausola deve essere usata con attenzione, garantendo un'ispezione adeguata prima dell'acquisto per evitare spiacevoli sorprese legate a problematiche non evidenti.

Contratti di compravendita a distanza

I contratti di compravendita a distanza hanno acquisito rilevanza significativa con l'avvento delle transazioni online, dove la clausola visto e piaciuto si applica con modalità specifiche. In tali contesti, la mancanza di un'osservazione diretta e fisica del bene da parte dell'acquirente introduce nuove sfide e responsabilità. I venditori devono fornire descrizioni dettagliate e accurate dei beni, accompagnate possibilmente da immagini che rappresentino lo stato reale del prodotto.

La legislazione europea, con direttive come quella sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE), ha imposto requisiti stringenti per garantire agli acquirenti remoti maggiori tutele. Queste includono il diritto di recesso, che permette di restituire il bene entro 14 giorni dalla consegna, un diritto che ridimensiona drasticamente l'efficacia della clausola visto e piaciuto nel contesto delle vendite a distanza.

Tuttavia, la clausola può ancora essere applicabile in ambienti di commercio B2B (business to business), dove le parti possono negoziare termini più flessibili. Qui, la stipulazione di accordi personalizzati consente ai contraenti di derogare in parte alle tutele standard, sempre nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza e correttezza nelle transazioni commerciali.

Le piattaforme di e-commerce, come marketplace e siti d'aste online, hanno anche rafforzato le politiche di vendita introducendo sistemi di feedback e recensione per aumentare la fiducia tra venditori e acquirenti. Questi strumenti non solo migliorano la trasparenza, ma fungono da deterrente contro la vendita di beni difettosi o l'occultamento delle reali condizioni del prodotto.

Vendita di autovetture e immobili usati

Questa formula è particolarmente rilevante nella vendita di autovetture e immobili usati, dove i beni possono presentare una moltitudine di difetti, alcuni dei quali visibili e altri nascosti. Nel caso delle autovetture, la clausola funge da protezione per il venditore nei confronti di contestazioni sui vizi apparenti, come difetti estetici o danni visibili. Tuttavia, non esonera dalla responsabilità per i vizi occulti, come problemi meccanici che si manifestano solo con l'uso continuato del veicolo.

Per le autovetture usate, la verifica pre-acquisto da parte dell'acquirente diventa fondamentale. È consigliabile un controllo approfondito presso un meccanico per accertarsi delle condizioni del veicolo. Documenti come il libretto di manutenzione e la perizia meccanica possono fornire ulteriore sicurezza sulle condizioni effettive del veicolo al momento dell'acquisto.

Nel campo immobiliare, la clausola è spesso utilizzata nelle compravendite di case e appartamenti di seconda mano. Qui, le complessità aumentano per via di elementi come le strutture, gli impianti e i materiali edilizi. L'acquirente deve esaminare accuratamente la proprietà, prestando attenzione a problematiche come umidità, difetti strutturali o conformità urbanistica. Anche in questo caso, i vizi occulti, come infiltrazioni o difetti di tubature, non sono coperti dalla clausola e danno diritto a contestazioni entro il termine di legge.

In entrambi i settori, l'acquirente dovrebbe predisporre una revisione accurata del bene prima della chiusura della transazione per evitare spiacevoli sorprese. L’utilizzo dei servizi di esperti, come periti o tecnici qualificati, può rappresentare un valido supporto nella valutazione di beni di notevole valore economico.