Cosa succede se muore amministratore di sostegno. Conseguenze

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata.

Autore: Chiara Compagnucci
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Cosa succede se muore amministratore di

Quali sono le conseguenze in caso di morte dell'amministratore di sostegno?

La morte dell'amministratore di sostegno non può comportare l'interruzione della protezione a favore del beneficiari. In termini pratici significa che il giudice tutelare è chiamato in tempi stretti a una nuova nomina, prediligendo la sfera dei familiari.

L'amministratore di sostegno ricopre un ruolo centrale nell'assistenza, nel sostegno e nella rappresentanza di chi è alle prese con una menomazione fisica o psichica. Nominato dal giudice tutelare, il suo compito principale è provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana di chi si trova nell'impossibilità di farlo, anche se parziale o temporanea.

C'è poi un aspetto interessante da segnalare ed è un chiarimento dell'Agenzia delle entrate, secondo cui l'indennità riconosciuta al professionista per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno rappresenta un vero e proprio compenso per lo svolgimento dell'attività professionale. Di conseguenza l'importo va assoggettato a Irpef e Iva. Approfondiamo in questo articolo:

  • Amministratore di sostegno, cosa succede in caso di morte
  • Compiti attribuibili all'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno, cosa succede in caso di morte

Per sapere cosa succede in caso di morte dell'amministratore di sostegno occorre fare riferimento a una pronuncia di un giudice (Tribunale di Roma) che si è espresso su un caso specifico fissando un importante principio.

Il decesso dell'amministratore di sostegno - hanno stabilito i giudici - non può comportare l'interruzione della protezione a favore del beneficiari. In termini pratici significa che il giudice tutelare è chiamato in tempi stretti a una nuova nomina, prediligendo la sfera dei familiari.

Più precisamente si tratta del coniuge che non sia separato legalmente, della persona stabilmente convivente, del padre, della madre, del figlio, del fratello o della sorella, del parente entro il quarto grado, del soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Come precisato dalla normativa in vigore, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Dopodiché, come indicato dall'articolo 408 del codice civile, il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti indicati, al cui legale rappresentante, ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Compiti attribuibili all'amministratore di sostegno

Fra i compiti attribuibili all'amministratore di sostegno (ma la lista è parziale), rientrano l'assunzione di obbligazioni, a meno che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio, il reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore, la stipula e la cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o cooperative di servizi ripianamento di posizioni debitorie.

Stessa cosa per la presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e a enti, pubblici e non, la riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità, l'alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento.

L'amministratore di sostegno può anche occuparsi del consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, del disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, della stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe, dell'apertura di conti correnti o di libretti postali o bancari, della partecipazione ad assemblee di società o di condominio.