Il mancato pagamento delle tasse espone il contribuente al pagamento di sanzioni. Tuttavia, nel caso in cui questa situazione si sia verificata per un giustificato, ad esempio nel caso di una crisi improvvisa e imprevedibile ovvero di una difficoltà materiale che ha comportato una crisi di liquidità, ecco che scatta il giustificato motivo con azzeramento delle sanzioni.
Il mancato pagamento delle tasse espone il contribuente a una serie di conseguenze ben codificate dal sistema fiscale italiano. L'evasione viene infatti severamente punita, anche se viene data la possibilità al cittadino di rimediare al suo errore contenendo le sanzioni.
Ma cosa accade se il mancato pagamento delle tasse è originato da difficoltà di carattere economico? Può infatti capitare nella storia di un imprenditore o di un'azienda di attraversare momenti di profonda crisi, anche irreversibile. Non è evidentemente facile trovare il bandolo della matassa, soprattutto se le spese da sostenere sono tante e tutte urgenti, come il pagamento di dipendenti e fornitori, il versamento di contributi previdenziali e il versamento dei costi per le utenze.
Nella medesima situazione possono ritrovarsi anche i singoli contribuenti. E allora ci domandiamo:
Il mancato pagamento delle tasse espone il contribuente al pagamento di sanzioni. Tuttavia, nel caso in cui questa situazione si sia verificata per un giustificato, ad esempio nel caso di una crisi improvvisa e imprevedibile ovvero di una difficoltà materiale che ha comportato una crisi di liquidità, ecco che scatta il giustificato motivo con azzeramento delle sanzioni. In questo caso entra in gioco il principio della cosiddetta causa di forza maggiore
Dal punto di vista normativo, secondo il Codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Sicuramente interessanti sono le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Da una parte viene stabilito il principio che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Dall'altra sono messi nero su bianco altri 4 aspetti. Innanzitutto che se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Quindi che non è punibile l'autore della violazione quando è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Dopodiché che il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. E infine che l'ignoranza della legge tributaria non conta se non si tratta di ignoranza inevitabile.
La normativa fiscale prevede l'opzione del ravvedimento operoso per chi non ha pagato le tasse. Si tratta dello strumento con cui il contribuente in difetto di un versamento può regolarizzare la propria situazione con la riduzione delle sanzioni.
Più precisamente, la sanzione per omessi (o errati) versamenti è pari all'1% al giorno nei primi 14 giorni di ritardo, al 15% dal 15esimo al 90esimo giorno di ritardo, al 30% dal 91esimo giorno di ritardo. Il contribuente può così fruire del ravvedimento operoso e ridurre le sanzioni. Per i ritardi non oltre 30 giorni la riduzione è nella misura di un decimo. Per i ritardi contenuti tra i 31 e i 90 giorni, riduzione nella misura di un nono.
Per i ritardi entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo di omissione, la riduzione è nella misura di un ottavo. Per i ritardi entro il termine di presentazione della seconda dichiarazione successiva, la riduzione è a un settimo. Per i ritardi entro il termine dell'accertamento, la riduzione è a un sesto. In caso di controllo e fino all'accertamento, la riduzione è nella misura di un quinto.