Chi compra una casa con un abuso edilizio non sanato non viene condannato se dimostra la sua estraneità. Ma va incontro a una condanna se si accerta che ha fornito un apporto alla realizzazione della costruzione abusiva.
Le norme sull'abuso edilizio parlano chiaro e puniscono i responsabili. Il confine può però essere molto labile nel caso in cui c'è di mezzo la compravendita di una casa con abuso edilizio non sanato. Cosa succede in questo caso? Quali sono le responsabilità per chi acquista?
L'abuso edilizio si configura quando viene realizzata un'opera su un suolo non edificabile ovvero quando un soggetto realizza una costruzione in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell'inizio di attività. Si tratta del punto di partenza per comprendere rischi e conseguenze di tale circostanza. Entriamo allora nel vivo della questione, tenendo conto anche degli aggiornamenti normativi in vigore nel 2022:
Abuso edilizio non sanato, cosa succede se si compra una casa
Conseguenze e rischi 2022 acquisto casa con un abuso edilizio
I soggetti considerati responsabili di abuso edilizio sono il titolare del premesso di costruire, il committente dei lavori, il costruttore, il direttore dei lavori. Chi compra una casa con un abuso edilizio non sanato non viene condannato se dimostra la sua estraneità.
E se dopo essere venuto a conoscenza dell’illecito, si è adoperato per rimuoverlo. Ma va incontro a una condanna se si accerta che ha fornito un apporto alla realizzazione della costruzione abusiva.
A norma di legge, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive.
Sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile se ha contestato la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto.
Se il responsabile dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.