La normativa prevede l'obbligo per il fisco di inviare la Pec una seconda volta ovvero procedere con un secondo tentativo. Anche perché - soprattutto nel caso della Posta elettronica certificata - il mittente riceve a sua volta la notifica della mancata consegna e ha quindi perfetta contezza della situazione.
La digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e fisco porta con sé una serie di casi particolari per cui sono stati necessari chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Il fisco sta infatti puntando sempre di più sulle comunicazione via posta elettronica certificata per l'invio di cartelle e atti.
Ma come ben sappiamo, lo spazio di archiviazione delle Pec non è illimitato. Sebbene alcuni provider propongano piani di abbonamento che mettono al riparo da possibili imprevisti ovvero da saturazioni che impediscono la ricezione di nuove mail e notifiche da parte dell'Agenzia delle entrate, nella maggior parte dei casi lo storage è limitato.
E non tutti mantengono la buona abitudine di svuotare il cestino dopo l'eliminazione dei massaggi così da recuperare spazio utile. Approfondiamo quindi:
Cosa succede se l'Agenzia delle entrate invia la notifica di una cartella o di un atto via Pec, ma il destinatario non la riceva perché la stessa casella di posta è piena? La normativa prevede l'obbligo per il fisco di inviare la Pec una seconda volta ovvero procedere con un secondo tentativo.
Anche perché - soprattutto nel caso della Posta elettronica certificata - il mittente riceve a sua volta la notifica della mancata consegna e ha quindi perfetta contezza della situazione.
Si ricorda però che un decreto ministeriale (il numero 44 del 2011) prevede per il soggetto abilitato esterno l'obbligo di dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
L'Agenzia delle entrate precisa ulteriormente che se la casella Pec risulti piena al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo ovvero se la casella risulti non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.
L’indirizzo Pec comunicato non è utilizzabile dall'Agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione se il contribuente è titolare di un indirizzo inserito nell'Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata). Gli atti possono essere notificati alla Pec comunicata solo dopo che l'indirizzo sia stato cancellato dall'Ini-Pec.
Dal punto di vista tecnico, l'Agenzia delle entrate ricorda che i dati relativi all'indirizzo di Posta elettronica certificata per la notificazione di avvisi e atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati solo tramite i servizi telematici delle stesse Entrate.
Lo stesso indirizzo può essere utilizzato anche dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli enti creditori.
La Pec può essere comunicata solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo Pec inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata. Il contribuente può revocare la Pec comunicando all'agente della riscossione una richiesta con le modalità previste.
L'agente della riscossione avvisa l'interessato della registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio dell'avviso.
Con la comunicazione della Pec, il contribuente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti all'indirizzo Pec di cui è intestatario ovvero presso quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.