Per l'Agenzia delle entrate, il contribuente istante può utilizzare la carta di credito o il bancomat di un familiare, di un parente o di un amico per pagare le spese detraibili. Resta però l'obbligo di tracciabilità purché l'onere sia sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spese.
Si dice che l'Italia sia il Paese delle detrazioni per via delle tantissime opportunità offerte ai contribuenti. Aspetto centrale del loro funzionamento è il legame stretto con il destinatario. Pensiamo ad esempio alle detrazioni per una spesa medica: la prestazione deve essere riferita al contribuente che la chiede.
Non solo, ma quest'ultimo deve anche sostenere le spese. Non mancano però i casi particolari che hanno necessità di un chiarimento. Pensiamo al caso di un contribuente che ha fruito di una prestazione medica con tanto di intestazione della relativa fattura ma con pagamento effettuato tramite una carta di credito o un bancomat intestato a un familiare o comunque a un parente o anche a un amico.
Si tratta di un'operazione di comodo per fronteggiare la situazione poiché lo stesso contribuisce ha poi provveduto al rimborso della spesa sostenuta.
La domanda è molto semplice: il versamento effettuato con strumento tracciabile intestato a un'altra persona permette di beneficiare della detrazione fiscale, anche considerando che nella fattura è specificata la modalità di pagamento utilizzata, dimostrabile anche mediante produzione dell'estratto conto corrente bancario del familiare? Si tratta della questione a cui ha adesso risposto l'Agenzia delle entrate. Analizziamo quindi
A norma di legge, la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Anche se non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Come precisato dall'Agenzia delle entrate, l'indicazione sui mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa "come esplicativa e non esaustiva". In pratica è ammessa la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse senza perdere il diritto alla detrazione per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui sia un familiare ovvero un amico o un parente a pagare materialmente le spese, secondo l'agenzia di via XX Settembre, a contare è l'intestazione contenuto del documento di spesa (la ricevuta o la fattura) e non l'esecutore materiale del pagamento.
L'importante, spiegano le Entrate, è assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto. Tutto il resto va ricondotto ai rapporti interni fra le parti. In buona sostanza, ai fine della fruibilità della detrazione, il fisco non indaga se e come la restituzione del denaro è avvenuta.
Ma come metterla con la dichiarazione dei redditi in cui vanno indicate le spese effettuare da detrarre? Il contribuente deve dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.
La modalità utilizzata può essere documentato con l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte di chi riscuote l'importo della spesa che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In definitiva, per l'Agenzia delle entrate, il contribuente istante può utilizzare la carta di credito o il bancomat di un familiare, di un parente o di un amico per pagare le spese detraibili.
Resta però l'obbligo di tracciabilità purché l'onere sia sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spese. Il principio si applica anche alle detrazioni non di carattere medico o sanitario.