I redditi percepiti dai co.co.co. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con l'applicazione di tutti gli istituti del lavoro tipici di questa situazione. La tassazione applicata sul regime ordinario delle partita Iva è a scaglioni in base a redditi e ricavi.
Non si tratta di soluzioni alternative perché co.co.co. e partita Iva hanno caratteristiche proprie di cui tenere conto nella fase di scelta tra un regime all'altro.
Naturalmente quando è possibile poiché in alcuni casi il lavoratore deve necessariamente operare secondo uno dei due regimi fiscali. Vediamo quindi con maggiore attenzione cosa cambia in base alle disposizioni in vigore nel 2023:
Dal punto di vista fiscale i redditi percepiti dai co.co.co. sono stati considerati redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000. Attualmente sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con l'applicazione di tutti gli istituti del lavoro tipici di questa situazione.
L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente opera solo ai fini fiscali. Caratteristiche tipiche sono la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita, la non attrazione dell'attività lavorativa nell'oggetto dell'eventuale professione svolta dal contribuente, la prevalente personalità della prestazione e l'autonomia in quanto il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente.
Allo stesso tempo la prevalente personalità della prestazione. Infine, il potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore. Non può essere tale da pregiudicare l'autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell'esecuzione della prestazione, autonomia che continua a svolgersi all'interno degli accordi.
Dopodiché la continuità nel rapporto di lavoro va ravvisata nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. Senza questo requisito e il correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea la fattispecie della prestazione occasionale
Quando si parla di partita Iva si fa riferimento al regime fiscale per eccellenza per lavoratori autonomi e professionisti.
La tassazione applicata sul regime ordinario delle partita Iva è a scaglioni in base a redditi e ricavi:
Diverso è il caso dei lavoratori con partita Iva forfettaria in quanto l'aliquota applicata è unica al 15%, ma con la soglia di redditi che non deve essere maggiore di 65.000 euro, e con una serie di limitazioni da accettare, tra cui il divieto di detrarre le spese effettuate nell'ambito dell'esercizio della propria attività.
Il regime forfettario esonera dalla redazione del bilancio, nonché dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, delle scritture ausiliarie e dei registri relativi al magazzino. Gli adempimenti amministrativi sono sempre a carico del lavoratore, tra cui quelli relativi al versamento dei contributi previdenziali, siano essi destinati alla gestione separata dell'Inps oppure a una cassa previdenziale di categoria.
C'è poi un caso particolare da approfondire ed è quello di presunzione di subordinazione e due di rapporti co.co.co. nel caso in cui due delle seguenti condizioni avvengano nella realtà.
La prima che il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La seconda che il corrispettivo che deriva dalla collaborazione, anche se è fatturato a più soggetti che sono riconducibili allo stesso centro di imputazione, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui che il collaboratore percepisce complessivamente durante due anni solari.
La terza che la collaborazione con lo stesso committente ha una durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi. La prova della collaborazione va ricercata nei documenti che contengono informazioni sulla durata dell'attività e testimonianze di lavoratori o terzi.
Il potere di coordinamento con le esigenze aziendali delle aziende utilizzate dai clienti, che è l'unico limite alle prestazioni dei dipendenti.
Il potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore.