Differenza tra straordinari e lavoro supplementare secondo leggi e CNNL 2022

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere lavoro supplementare in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Differenza tra straordinari e lavoro sup

Straordinari e lavoro supplementare, qual è la differenza?

Nel lavoro supplementare rientrano le ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattuale, ma sempre entro l'orario massimo di 40 ore previsto per il tempo pieno. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro.

Non si tratta di semplici sfumature di significato perché straordinari e lavoro supplementare sono due istituti del lavoro completatamene differenti.

Sebbene fanno entrambi riferimento al concetto di lavoro aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'accordo sull'orario di impiego tra datore e dipendente, a fare la differenza è proprio il tipo di contratto. Non tanto tra tempo indeterminato o determinato, ma tra full time e part time. Approfondiamo quindi i dettagli in materia:

  • Straordinari e lavoro supplementare, qual è la differenza
  • L'opzione di inserire clausole elastiche

Straordinari e lavoro supplementare, qual è la differenza

Possiamo sintetizzare la differenza tra straordinari e lavoro supplementare specificando che in questa ultima definizione rientrano le ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattuale, ma sempre entro l'orario massimo di 40 ore previsto per il tempo pieno. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro. Ne consegue che il primo strumento di lavoro trova spazio nel part time, il secondo nel full time. Il ricorso al lavoro straordinario deve in ogni caso essere contenuto nei limiti previsti dalle leggi e dai vari Ccnl 2022.

Il datore di lavoro può chiedere al dipendente di svolgere prestazioni supplementari oltre l’orario concordato, anche con riferimento alle giornate, alle settimane o ai mesi, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionale di lavoro ed entro i limiti dell’orario di lavoro. In mancanza di regolamentazione, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di svolgere prestazioni di lavoro supplementare in misura fino al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

Lo svolgimento di lavoro supplementare comporta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 15%, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere lavoro supplementare in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

L'opzione di inserire clausole elastiche

Da segnalare anche un altro importante passaggio normativo nella questione tra lavoro straordinario e supplementare ovvero la possibilità per azienda e lavoratore di concordare per iscritto, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionale di lavoro, clausole elastiche relative alla variazione del periodo della prestazione lavorativa. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso e a specifiche compensazioni, come previsto dai contratti collettivi.

Nel caso in cui il Ccnl di riferimento (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) non disciplini le clausole elastiche, le parti possono metterle per iscritto davanti alle commissioni di certificazione.

In questo caso il lavoratore conserva la facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole prevedono le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e aumentarne la durata.

La percentuale massima di aumento di durata che non può in ogni caso eccedere il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Il lavoratore al quale viene aumentata la durata della prestazione lavorativa ha diritto a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Infine, il prestatore di lavoro ha diritto a revocare il consenso prestato per la clausola elastica e che il suo rifiuto a concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Nel caso in cui l’azienda abbia articolato l’organizzazione del lavoro in turni, l'indicazione della durata e della collocazione temporale può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavori articolati su fasce prestabilite.